E’ praticamente impossibile non ascoltare i lamenti che provengono da coloro che esercitano la nostra attività professionale di medici-legali, riguardo agli onorari disposti dall’AG per l’esecuzione di consulenze tecniche o perizie.
D’altronde, nonostante molti si appellino a SIMLA, ben poco essa può fare se non segnalare il disagio e prospettare adeguati aumenti non foss’altro per adeguato collocamento della nostra attività, nel senso della tenuta in conto della sua rilevanza, in quanto la Società Scientifica, per suo Statuto, non può svolgere alcuna funzione di tipo politico-sindacale.
D’altronde, altre organizzazioni, che dovrebbero occuparsi di questo problema e di cui si stenta ormai a credere nella loro stessa esistenza e che, altresì, poi mai, alla fine, se ne sono funzionalmente occupate, latitano sul punto.
La normativa in proposito
Detto questo lancio la palla nel mucchio sollecitando una riflessione ed una possibile operatività magari singola ma che potrebbe avere quanto meno un significato simbolico.
Come sapete la Legge che regola gli onorari dei periti e dei consulenti tecnici nell’ambito dell’attività giudiziaria è la Legge N° 319 del 8 luglio 1980 riguardante i “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorita’ giudiziaria” (vedi).
La suddetta Legge, all’art. 10, indicava che, per un adeguamento degli onorari:
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari
di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
Questa disposizione era, nel corso del tempo, disapplicata per ben 22 anni, ovvero fino all’emissione del DM (Ministero della Giustizia) del 30 maggio 2002 (vedi) pubblicato poi sulla GU N° 182 del 6 agosto 2002 che, visto che l’adeguamento degli onorari era avvenuto solo due volte (DPR 27 luglio 1988, n. 352 e DM Giustizia 5 dicembre 1997) procedeva ad un nuovo adeguamento per i periodi “scoperti”.
Il suddetto DM entrava in vigore il 30 agosto 2002
Non risulta al sottoscritto che da quella data si sia proceduto ai necessari successivi adeguamenti.
Quanto varrebbe l’adeguamento ISTAT
In caso di applicazione della Legge, adoprando ogni 3 anni, l’adeguamento ISTAT previsto dalla Legge – facilmente determinabile con il calcolatore a disposizione sul sito dall’ISTAT stesso (vedi), una singola e ora unica vacazione pari oggi, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 16/25 (vedi), a € 14,68, dovrebbe “valere” 23,25 € applicando la norma di un aumento ogni 3 anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (si tratterebbe di un aumento pari a ca. il 58 %).
Detto questo segnalo anche, una norma forse a non tutti nota per cui, ai sensi dell’art. 5 della L. 319/80 e dell’art. 52 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 relativo alle spese di Giustizia nella “prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio” (vedi).
Un esempio
Facciamo qualche esempio sulla base di un conteggio in vacazioni tipicamente applicabile ad accertamenti peritali riguardanti la responsabilità medica che, certamente, sono da ritenersi complessi e che quindi possono essere considerati per il raddoppio dell’onorario ai sensi delle disposizioni precedentemente nominate.
Ricordiamo che la Corte Costituzionale con la sentenza 102/2021 (vedi) ha dichiarato l’illegittimità del divieto di aumento del 40% del compenso per i componenti del collegio peritale nella responsabilità medica, previsto dall’art. 15 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) .
Orbene, dunque, se applicassimo il riaggiustamento ISTAT della vacazione di cui si è detto sopra con una richiesta per due medici (uno specialista medico legale ed uno specialista di branca) con una richiesta di 4 vacazioni al giorno (massimo richiedibile) fissato per un termine di 90 giorni (360 vacazioni dunque) con l’aumento del 40 % previsto per l’ulteriore consulente e raddoppiando l’onorario ai sensi del sunnominato articolo di Legge, a ciascuno dei componenti del Collegio spetterebbero € 10710 + IVA.
Ad oggi una relazione scritta per autopsia prevederebbe un onorario pari a 287,86 € ma se fosse applicato l’aumento del 58 % derivato come in precedenza si passerebbe a 612,32 €.
E’ evidentemente che tutti questi onorari con i previsti aumenti sono in balia delle decisioni del Ministero della Giustizia e del MEF che, per Legge, “potrebbero” aumentare gli onorari non tenendo in conto, per esempio, che, magari con ritardo, per i dipendenti pubblici l’adeguamento degli stipendi dei dipendenti pubblici in relazione al corrispettivo aumento della vita, è comunque obbligatorio per Legge.
Qualche considerazione
Altri problemi derivano dalla difficoltà nell’interpretazione dell’inquadramento delle operatività descritte negli allegati che determinano le prestazioni con onorari “fissi”,
Che cos’è, per esempio, “una consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona” (art. 21 dell’allegato al DM 30 maggio 2002). La valutazione del danno è solo un accertamento medico? (allora, perché è “IVATO”? solo per fare un esempio)
E ancora, “un accertamento su cadavere” prevede obbligatoriamente la risposta ad un quesito sull’ora della morte o sulla distanza di sparo (art. 20 del succitato DM)?
E se provassimo, tutti quanti, a chiedere il compenso in vacazioni anche sui casi in cui sono previsti onorari fissi ma su prestazioni indeterminate magari utilizzando gli aumenti ISTAT precedentemente suggeriti che sarebbero previsti dalla Legge.
Peraltro questi non avrebbero nessuna inferenza, almeno in ambito civilistico, sui conti pubblici in quanto erogati dalle parti.
Ho dato qualche suggerimento, più che altro, per un’azione di disturbo riversando il problema sui Magistrati.
Quanto meno quest’ultimi dovrebbero motivare in modo articolato richieste come queste che, almeno in linea teorica, potrebbero anche essere impugnate dagli stessi periti o consulenti ma anche dalle parti se accolti.
Un piccolo sasso gettato nello stagno anche per comprendere che non è possibile ritardare ancora una revisione degli onorari.
Come abbiamo già detto se solo si applicassero gli aumenti prospettati dalla Legge, ad oggi, tutti gli onorari dovrebbero salire almeno del 60 %.
E scusate se è poco.
Una “giocosa” richiesta di liquidazione
E per finire un “simplo” di una richiesta di liquidazione in un caso di responsabilità medica che magari potrebbe essere considerato “pazzo” ma che ha una sua logica in relazione a tutto quanto si è detto più sopra:
I sottoscritti, nominati CTU nella causa N*, chiedono all’Ill.mo Sig. Magistrato che:
- trattandosi di caso in tema di accertamento di responsabilità sanitaria non previsto dall’allegato del DM 30 maggio 2002 e quindi da liquidarsi in vacazioni
- avendo chiesto termine di giorni (-) corrispondenti a numero (-) vacazioni
- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 della L. 319/80 e dell’art. 52 del DM 30 maggio 2002 che prevede il raddoppio degli onorari per la complessità della prestazione in quanto legata a determinazioni circa la responsabilità sanitaria
- osservando altresì della disapplicazione dall’agosto 2002 di quanto disposto dall’art. 10 della L. 319/80 rispetto all’adeguamento triennale in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente che, calcolata sull’apposita pagina del succitato istituto di statistica nazionale (vedi) che risulta pari al 58 % rispetto al valore della vacazione rinvenibile nel DM 30 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002 ed entrato in vigore 15 giorni dopo;
- che, per quanto detto sopra, il valore della vacazione aumenta da 14,68 (DM 30 maggio 2002) a 23,25 €
- tenendo a mente la sentenza 102/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del divieto di aumento del 40% del compenso per i componenti del collegio peritale nella responsabilità medica, previsto dall’art. 15 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017)
- altresì ricordando che la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 15/2025 ha stabilito che nel caso di compensi a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, non si può distinguere tra la prima vacazione e successive;
venga loro corrisposto un onorario pari a € (-) + IVA per ciascuno dei due Consulenti.
Se nessuno ci ascolta almeno proviamo a divertirci.
PS: chiedo venia se qualche calcolo fosse sbagliato e accetto naturalmente tutte le possibili corrette correzioni anche perché la matematica non è proprio il mio forte.
