Abstract
Sono ripartite a Febbraio 2022 le attività delle CMV operanti sul territorio nazionale. Le CMV sono organismi collegiali che svolgono accertamenti sanitari e valutazioni medico legali, principalmente in tema di idoneità lavorativa e inabilità. L’articolo che vi proponiamo rappresenta una sinossi delle Circolari emanate dal Ministero Economia e Finanze (MEF) sul tema, finalizzata ad una più agevole comprensione dei giudizi espressi dalle CMV.
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Ripartono in questi giorni le attività delle CMV operanti sul territorio nazionale, con pubblicazione delle graduatorie relative all’ultimo avviso di selezione, bandito ad Agosto 2021. Saranno commissioni profondamente rinnovate nei componenti, attesa l’esclusione dalla partecipazione alla selezione (ex art. 5, comma 5, della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015, Ministero Economia e Finanze) già fruitori di convenzioni con il MEF per un periodo di sei anni consecutivi. Confermata, inoltre, la previsione di posti riservata a medici legali under 40.
In particolare, nel contingente totale stanziato a livello nazionale sono annoverati 72 membri con specializzazione in medicina legale, 11 dei quali di età inferiore ai 40 anni. Tale numero è tuttavia destinato ad aumentare, in relazione alla difficoltà di reperimento di specialisti in discipline cliniche.
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Ma cosa sono le CMV?
Si tratta di commissioni periferiche del Ministero dell’ Economia e Finanze, con competenze territoriali, che eseguono accertamenti medico legali per il pubblico impiego in tema di: idoneità, inabilità a fini pensionistici, pensioni di guerra, causalità di servizio e reversibilità pensioni.
Furono istituite in ogni provincia con L. 291/1988 ed assunsero il nome di Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l’invalidità civile, già Commissioni mediche del Tesoro. Dal 1998 sono diventate Commissioni mediche di verifica.
Successivamente, con Decreto del MEF del 23/12/2010 (G.U. 23.02.2011) si è proceduto alla rideterminazione delle competenze territoriali delle CMV, con accentramento nei capoluoghi di regione e cessazione delle sedi provinciali.
Con la L. 248/2005 (art. 10), l’INPS è quindi subentrata nell’esercizio delle funzioni, già di competenza del MEF, di verifica in tema di invalidità e cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. Nelle more, dal 2001, le Commissioni mediche del MEF avevano assunto funzioni nell’ambito della verifica della causalità di servizio, nonché di idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici. In seguito all’abrogazione di equo indennizzo e pensione privilegiata per i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione (art.6 D.L. n.201 del 06/12/2011), anche tale attività è stata ridimensionata.
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Competenze delle CMV
Ad oggi, quindi, la preminente attività accertativa delle CMV riguarda la valutazione della idoneità al servizio e della inabilità pensionabile dei dipendenti della pubblica amministraizone.
Al riguardo, la normativa di riferimento (art. 3 DECRETO 12 febbraio 2004 del Ministero delle Finanze) attribuisce gli accertamenti sanitari in tema di idoneità ed inabilità ai diversi organismi sanitari come segue:
- Gli accertamenti sanitari inerenti Forze Armate e Corpi di Polizia – anche ad ordinamento civile – sono espletati dalle Commissioni Mediche Ospedaliere interforze (CMO). Le CMO sono presenti a Milano, Padova, La Spezia, Roma, Cagliari, Bari e Messina. I dipendenti del Ministero della Difesa e dell’Interno non appartenenti alle Forze Armate o Corpi di Polizia sono di regola valutati in CMO; in caso di assenza di CMO nella Provincia di espletamento servizio, possono essere valutati presso le CMV territorialmente competenti.
- Alle Commissioni Mediche ASL spettano gli accertamenti di idoneità inerenti i dipendenti degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. In tale elenco rientrano quindi i dipendenti di INPS, INAIL, collegi e ordini professionali, consorzi ed enti parchi nazionali, etc…
- Spettano infine alle Commissioni Mediche di Verifica del MEF gli accertamenti inerenti i restanti dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.
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I Riferimenti Normativi per la Valutazione di Idoneità e Inabilità al Servizio
Legge 335/1995
All’art.2 c.2 è prevista la concessione della pensione di inabilità per i dipendenti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio. Per fruire di tale beneficio è necessaria una anzianità contributiva di almeno 5 anni (di cui almeno 3 nel quinquennio precedente). Il trattamento pensionistico è in questi casi pari a quello spettante in caso di termine del ciclo lavorativo (compimento limiti di età o massima anzianità contributiva).
Decreto Legislativo 165/2001
In particolare, l’art. 55 octies stabilisce la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Legge 274/1991
Per i dipendenti degli Enti Locali, il requisito pensionistico è rappresentato dalla condizione di inabilita’, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro (art.13).
In questi casi, l’anzianità contributiva necessaria è pari a 15 anni. Il trattamento pensionistico è calcolato sulla base della effettiva anzianità contributiva maturata.
Decreto del Presidente della Repubblica 171/2011
L’art.2 distingue:
a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
Nel caso di inidoneità permanente relativa è previsto, da parte dell’Amministrazione, l’esperimento di ogni tentativo utile ad adibire il dipendente ad altre mansioni, anche inferiori, con conservazione del trattamento economico del livello di inquadramento.
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I Giudizi delle CMV
1) Sì IDONEO al Servizio
Equivale alla piena idoneità all’espletamento di tutte le mansioni previste dal profilo di inquadramento.
2) SÌ IDONEO al servizio, fatte salve le prescrizioni del medico competente
Si tratta di un giudizio di idoneità lavorativa, con rinvio a peculiari limitazioni e prescrizioni poste dal medico competente.
3) NON idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per giorni/mesi… (oppure fino alla data del …)
Tale giudizio è formulato qualora la CMV rilevi la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
A) uno stato di malattia in atto (intesa in senso medico-legale come stato patologico di acuzie o riacutizzazione di patologia cronica o anche in fase di accertamento e approfondimento diagnostico) che controindichi l’espletamento del servizio, in quanto necessita di trattamento terapeutico/riabilitativo;
B) una documentata fase di evoluzione migliorativa o riabilitativa di uno stato invalidante acuto o cronico riacutizzato, tale da far ritenere prevedibile il recupero della capacità lavorativa nello stesso profilo ovvero anche in eventuale altro profilo professionale.
La concessione di un eventuale periodo di temporanea inidoneità non dovrà tuttavia determinare il superamento del periodo massimo di comporto (18 mesi nell’ultimo triennio per i Dipendenti civili a tempo indeterminato; 24 mesi nell’ultimo quinquennio per le forze di polizia e per i militari).
4) NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi … (oppure fino alla data del …) allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza
Si tratta di giudizio espresso in presenza di infermità che, cagionando una concreta riduzione della efficienza psico-fisica, determinano una inidoneità relativa ad UNA o PIÙ mansioni del profilo di appartenenza.
Trattasi di giudizio esprimibile anche in via temporanea, facendo però riferimento ad un intervallo
cronologico congruo con una concreta e prevedibile evoluzione migliorativa dell’infermità,
e tenendo conto anche del tipo di attività e del periodo in cui viene svolta, come ad esempio quella scolastica.
Potranno essere escluse solo le mansioni espressamente previste e legittimamente svolte nell’ambito dell’inquadramento lavorativo. In caso di preclusione di mansioni prioritarie e specifiche dell’incarico lavorativo, è invece indicato il cambio di profilo di cui al punto 5).
5) NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi _ (oppure fino alla data del _) allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che …
Tale giudizio è espresso in presenza di infermità incompatibili con tutte le mansioni o con quelle prioritarie e specifiche dell’incarico. Si tratta comunque di una inidoneità relativa, in quanto non esprime l’assoluta inidoneità al servizio come Pubblico Dipendente, ritenendosi possibile un recupero lavorativo in altri profili di inquadramento.
Nella valutazione sono tenute in debita considerazione l’età e le attitudini professionali del dipendente. La finalità è la concreta e reale possibilità di reimpiego lavorativo del lavoratore, nel rispetto della sua dignità professionale.
6) NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs 165/2001 e (se previsto/richiesto e ricorre il caso) a proficuo lavoro
Il giudizio di non idoneità assoluta e permanente al servizio configura una inidoneità assoluta specifica e in mansioni confacenti di un Pubblico Dipendente. E’ causa di risoluzione del rapporto di lavoro. A fronte di una anzianità contributiva di almeno 15 anni, elicita un trattamento pensionistico corrispondente all’effettiva anzianità contributiva maturata.
Non si identifica quindi con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, potendo altresì essere caratterizzata anche da quadri clinici non particolarmente rilevanti, ma di entità tale da procurare, in concreto, l’impossibilità del soggetto a svolgere un’attività efficiente e continuativa presso la Pubblica Amministrazion
7) Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
L’inabilità assoluta di cui al presente punto garantisce al dipendente un trattamento pensionistico in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età oppure al raggiungimento della massima anzianità contributiva. I requisiti necessari sono una anzianità contributiva minima di 5 anni. L’infermità da cui deriva tale inabilità deve essere non dipendente da causa di servizio, in quanto tale condizione è oggetto di altra e specifica tutela.
L’inabile a qualsiasi attività lavorativa è il soggetto che oltre a non essere in grado di svolgere la propria abituale attività lavorativa, ha perso la possibilità di essere riconvertito o reimpiegato anche in altro ambito o qualifica professionale, anche al di fuori della Pubblica Amministrazione.
Qui potete leggere e scaricare tutte le circolari del MEF sull’argomento
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CIRCOLARE N. 972
CIRCOLARE N. 978
CIRCOLARE N. 981
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Vedi anche: Circolare MEF 984: inabilità a proficuo lavoro