Introduzione
La trasformazione telematica della Giustizia non poteva non interessare anche gli albi dei periti e dei CTU. Questo era già previsto da un DL del 2012 convertito in Legge nel 2015 (L. 6 agosto 2015, n. 132).
E’ chiaro che l’impulso definitivo è stato dato dalla riforma Cartabia che, attraverso l’art. 24-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.
L’istituzione dell’albo nazionale digitale
Sulle basi delle suddette norme, il Ministero della Giustizia, attraverso una comunicazione del suo Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi di statistiche e la politica di coesione, questo elenco nazionale, del tutto digitale, suddiviso per categorie già codificate attraverso il DM 4/8/23 n. 109 con i suoi allegati e di cui vi abbiamo già parlato, detta le metodiche perché i CTU possano presentare la domanda per farne parte.
Questa è la comunicazione ufficiale del provvedimento:
Le novità e i termini di presentazione delle domande per “vecchi” e “nuovi iscritti”
Le novità principali sono rappresentate dalla completa riforma della tenuta degli albi dei CTU che coinvolgono sia i “vecchi iscritti” in modo analogico presso i gli albi circondariali dei Tribunali, sia coloro che si iscriveranno in futuro.
I “vecchi” iscritti all’albo cartaceo (cioè i già iscritti) avranno tempo dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 per introdurre le loro domande nell’albo nazionale con modalità telematica. Dal 4 marzo gli albi analogici saranno sostituiti completamente da quelli digitali e detto termine viene definito come perentorio.
Per coloro che, invece, si vorranno iscrivere al nuovo albo nazionale e che non erano iscritti precedentemente, vi saranno due finestre temporali in cui potranno agire in tal senso: la prima dal 1° marzo al 30 aprile ed una seconda dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.
Le specifiche tecniche delle modalità di iscrizione
Qui sotto invece trovate il documento, sempre preparato dal Ministero della Giustizia, relativo alle specifiche tecniche per la presentazione delle domande, alla tenuta dell’albo dei consulenti tecnici e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, che anche attraverso grafici di “work flow”, fornisce spiegazioni sul ciclo di vita della domanda, sull’iscrizione, sulle modalità di invio della domanda dei soggetti già iscritti e di coloro che inoltreranno nuove domande di iscrizione nonché sulla gestione delle iscrizione da parte degli uffici giudiziari preposti.
E’ interessante notare che, secondo il documento, sarà possibile l’accesso pubblico al portale nazionale ove saranno visibili anche il numero degli incarichi e i relativi compensi ricevuti dal CTU.
Qui sotto trovate il documento:
Per i soggetti già iscritti la domanda verrà accettata subito dopo l’invio senza alcuna istruttoria (vedi work flow 2.6 a pag. 16).
Per i nuovi iscritti (che potranno accedere al portale dal 1° di marzo) il flusso è maggiormente complesso e la domanda sarà vagliata dai soggetti incaricati a livello giurisdizionale locale che potranno negare l’accesso all’albo e chiedere integrazioni alla documentazione già depositata.
Anche i ricorsi verranno gestiti dal portale così come le comunicazioni al candidato o all’iscritto, per esempio, con riguardo ai provvedimenti disciplinari, cancellazioni, accettazione della domanda definitiva o solo in forma parziale con le indicazioni specifiche per l’implementazione della documentazione già inviata.
Come ci si iscrive
Le domande vengono inserite sul portale a cui potete accedere cliccando su questo LINK.
Qui sotto vi proponiamo un manuale utente che spiega come presentare la domanda nei suoi diversi passaggi, la modalità di allegazione dei documenti, la tipologia dei documenti richiesti ecc…
Qui sotto troverete un video tutorial predisposto dal Ministero della Giustizia che spiega come inserire i dati sul portale per l’iscrizione al portale Nazionale dei CTU.
Problemi e autocertificazioni
Questo è quello che è stato comunicato ufficialmente e che possiamo, allo stato, farvi conoscere.
Va detto che si tratta, indubbiamente, di una novità di grande portata e, come tutte le grandi novità, ha già dato luogo al sollevarsi di alcune perplessità, registrate nelle comunicazioni “elettroniche” tra i medici legali che, si sono incentrate in particolare sulla modalità della compilazione dei campi del portale e sulla possibilità di acquisire documenti anche “autocertificati”.
Ricordiamo a tutti che le modalità di autocertificazione sono regolate dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Alleghiamo, a questo proposito, un modulo di autocertificazione in cui si rinvengono tutte le tipologie di documenti che possono essere “autocertificati”.
Sempre in relazione ai documenti allegabili, stiamo predisponendo, anche e comunque, un’attestazione di iscrizione a SIMLA che sarà scaricabile per quelli che si iscriveranno per l’anno 2024.