L’ordinanza n. 7260/2018 della Terza Sezione ci dà una nuova complessa visione della problematica della cosiddetta “perdita di chance” nell’ambito di casi di responsabilità medica spesso connessi a mancate diagnosi di patologie tumorali.
Il danno alla persona individuato, questa volta sarebbe rappresentato, secondo la Cassazione alla mancata possibilità di autodeterminazione individuale e alla non considerazione “del valore della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica quale è il confronto con la realtà della fine della vita”.
Così si esprime in conclusione la Cassazione quanto a principio di diritto:
“La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa”.
Verrebbe da dire: sempre più difficile
Qui sotto potete scaricare la sentenza
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