Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 4 settembre sorso, ha approvato un disegno di legge delega contenente numerose importanti variazioni che riguardano direttamente la dottrina e la prassi medico-legale nell’ambito dei procedimenti penali e civili riguardanti la responsabilità medica su cui vale la pena di soffermarsi.
Qui sotto potete leggere e scaricare il documento come è stato presentato dalla stampa specializzata:
Le novità di interesse medico legale
Una nuova scuola di specializzazione
Per “valorizzare le specializzazioni sanitarie aumentandone l’attrattività, mediante l’istituzione di scuole di specializzazione…con riferimento – per quanto ci riguarda – : alla professione sanitaria di odontoiatra, per corrispondere all’esigenza di disporre di professionisti specializzati con specifiche competenze a supporto dell’attività forense“.
Lo scudo penale
Il cosiddetto “scudo”, introdotto con la pandemia, e poi più volte rinnovato, che, in linea teorica, dovrebbe proteggere i medici nel processo penale, viene definitivamente accorpato nell’ambito codicistico con la sostituzione dell’art. 590 sexies con una sua nuova versione:
Vecchio 590 sexies
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Nuovo 590 sexies
(Limiti della responsabilità nell’attività sanitaria): Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto, è punibile solo per colpa grave.
Si aggiunge poi un nuovo articolo: il 590 septies
(Colpa nell’attività sanitaria) – Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
Le modifiche alla Legge Gelli Bianco 24/17
Il cambiamento dell’art. 5
Il comma 1 diceva:
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita’ preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita’ del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nella nuova proposta l’ultimo periodo (quello più sopra cancellato) viene sostituito dal seguente: «Gli esercenti le professioni sanitarie si attengono altresì alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve comunque le specificità del caso concreto“.
I cambiamenti dell’art. 7
Il “vecchio” art. 7 così recitava:
Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all’attivita’ della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria e’ risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita’ di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
Ecco, invece, come suonerebbe il nuovo:
Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dei danni derivanti dalle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
3. bis Fermo quanto previsto dall’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa, o del grado di essa, nell’operato dell’esercente l’attività sanitaria si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.»
4. Il danno conseguente all’attivita’ della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria e’ risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita’ di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
Rapidissimo commento
Pare doveroso operare una premessa. Ricordiamoci che questo che stiamo esaminando è un disegno di Legge delega che diventerà operativo dopo un lungo iter parlamentare che da un lato “depotenzia” la notizia, dall’altro fa prospettare possibili cambiamenti che potranno mutare il volto di tutte le disposizioni presentate.
Sappiate che il testo passerà all’esame dei due rami del Parlamento per poi giungere alle Commissioni parlamentari competenti (Salute e Giustizia) per ritornare per il voto definitivo al Parlamento. Il Governo avrà tempo, poi, tra i 6 e 12 mesi per emanare i decreti legislativi. La marcia sarà quindi molto lunga.
Però, come dire, visto l’interesse, solo davvero, due parole da parte di un umile operatore della Giustizia che ha visto molta acqua passare sotto i ponti. E dunque, affrontando i diversi argomenti:
Nuova specialità in odontoiatria forense
Si vuol qui ricordare, non certo per polemica, che sia SIMLA, sia il Consiglio dei Docenti di Medicina Legale, aveva espresso un parere sfavorevole alla costituzione di una scuola di specialità di odontologia forense riservata ai laureati in odontoiatria. Non ne stiamo a ribadire il perché. Evidentemente «Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare» e quindi, come Padre Dante, ci si ritira in buon ordine.
Lo “scudetto” penale
Lasciando davvero perdere quello che dovrebbe essere un commento che avrebbe bisogno di grande articolazione di pensiero in relazione a quanto prospettato nel nuovo 590 septies, pare evidente che l’introduzione della punibilità per sola colpa grave – non definita e, quindi, lasciata alla valutazione giurisprudenziale – par più una trovata pubblicitaria (mi si perdoni il termine) che credo non debba ingannare però soprattutto i colleghi.
Se capisco ancora l’italiano, un sanitario è punibile sì solo per colpa grave ma deve anche aver seguito le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali. Ma mi dite come sia possibile che un sanitario che ha seguito le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali possa perseguire comportamento colposo per di più grave?
Al di là di questa non certo brillante disposizione, il problema della responsabilità medica in ambito penale non sarà, almeno per il sottoscritto, in alcun modo scalfita anche perché, in ogni caso, i procedimenti continueranno ugualmente ad aprirsi in quanto il PM, di fronte al rispetto costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, sarà costretto a procedere con tutte le conseguenze che seguono anche per valutare quanto previsto dalla nuova norma. In più, quest’ultima modificherà assai poco il numero di rinvii a giudizio o di condanne che era già comunque estremamente basso.
E il civile?
Qualche fonte giornalistica sostiene che nulla in questo ambito è mutato ma non è proprio vero.
Innanzitutto, per quanto riguarda la medicina legale, la variazione del comma 1 dell’art. 5 della 24/17 dovrebbe togliere qualsiasi dubbio sull’utilizzo delle tabelle SIMLA per la valutazione del danno biologico riconosciute come buona pratica clinica assistenziale.
Stiamo parlando dell’ennesimo chiarimento di una faccenda che era ed è già chiara tutt’ora e la cui limpidezza viene solo ulteriormente rinforzata.
Francamente, sull’art. 7 della 24/17, la valutazione di quanto contenuto nel nuovo comma 3 bis, a mio parere, porterà a delle discussioni. Sembrerebbe che si riferisca al solo esercente la professione sanitaria e non alla responsabilità indiretta, invece, della struttura. Infatti, che senso avrebbe, allora, parlare di difficoltà organizzative che non possono che dipendere dall’azienda ospedaliera. Ma siamo davvero sicuri che il pensiero del legislatore sia davvero quello o vi sia, invece, il tentativo di fornire un quadro limitativo della valutazione della colpa in un contesto generale ove il coinvolgimento della struttura dipende dall’operato del suo dipendente che è il diretto interessato dall’articolo di Legge? Difficile intuirlo se non facendo supposizioni sulle quali, poi, interverrà la giurisprudenza.
Il legislatore come il vecchio CT della Nazionale di calcio
Per concludere, la complessità della modernità mal si accorda con il tentativo di fornire risposte legislative a problemi complessi come quelli in gioco nell’ambito della responsabilità medica.
Ed è vero, come si sosteneva spesso quando il calcio era ancora un mestiere lontano dallo star system di oggi, che in Italia, al bar, si sentivano tutti Commissari Tecnici della Nazionale.
Ora, che della Nazionale importa poco o nulla – che peccato – spesso, quelli che fanno il nostro mestiere, quorum ego, commentano in maniera piccata l’opera del legislatore che non è per niente un mestiere facile anche se, non è che di Rotari, Giustiniani o Napoleoni se ne vedano molti all’orizzonte particolarmente sui banchi del Parlamento (naturalmente destra, sinistra o centro in questo pari sono) e, aggiungo, negli uffici legislativi dei ministeri.
E se il disegno politico dietro a questo tentativo legislativo c’era ed era quello di migliorare la vita dei medici senza intaccare i diritti dei pazienti, il prodotto scaturito non sembra sia in grado di possedere un peso decisivo nel mutare in meglio le cose. Forse per un personale conservatorismo, personalmente, chiederei davvero di modificare il meno possibile la 24/17 (e anche il Codice Rocco già che ci siamo).
Comunque, visto che del nostro Presidente del Consiglio, tutto si può dire ma non che non sia sveglia, pur comprendendo tutte le sue difficoltà soprattutto pensando che, in giro, c’è gente a cui piace far la guerra e che mostra i muscoli con missili, droni e dazi, se ci fa una telefonata magari le diamo qualche dritta sull’argomento.
