Abstract
La Cassazione ha deciso quali sono i limiti per addurre la responsabilità contrattuale nell’ambito della sperimentazione clinica. Per gli ermellini essa sussiste solta qualora sia dimostrata un’obbligazione nei confronti del paziente.
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Con la sentenza n. 10348 del 20-04-2021, la Sezione III della Cassazione Civile (Presidente Travaglino relatore Scoditti) interviene per discutere sul tipo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) sussistente nei confronti del paziente.
La Corte decideva che perché essa sia inquadrata nell’ambito “contrattuale”, è necessario provare un inadempimento ancorché la prestazione venga erogata da ausiliari rispetto ad un’obbligazione nei confronti del paziente. In caso contrario la responsabilità è di natura extracontrattuale.
Nè un siffatto rapporto di ausiliarietà fra medici sperimentatori e casa farmaceutica può essere presunto per il solo fatto che tale ultima sia stata promotrice della sperimentazione, dovendosi accertare in concreto, in base alla reale conformazione della convenzione di sperimentazione fra la casa farmaceutica produttrice del farmaco e la struttura ospedaliera nel cui ambito si è svolta la sperimentazione, se vi sia stata partecipazione – anche mediata – della casa farmaceutica stessa al reclutamento e alla gestione dei pazienti sottoposti alla cura che si sta sperimentando, tale da consentire di qualificare la struttura ospedaliera e i medici “sperimentatori” soltanto come ausiliari della prima, in modo da poter definire la responsabilità della società farmaceutica ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c..
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa.
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