L’iniziativa dei medici-legali milanesi sulle raccomandate da inviare ai pazienti per conto delle Compagnie assicurative
L’Ordine dei Medici della Provincia di Milano, su richiesta di chiarimenti sul fatto esplicitata dall’Associazione Medico Legale Ambrosiana (AMLA) – federata a FAMLI, federazione di associazioni affiliata a SIMLA – di cui è Presidente il Prof. Zoja ( Presidente SIMLA), ha preso in esame la problematica relativa all’invio, da parte dei medici-legali fiduciari di Compagnie Assicurative, di lettere raccomandate o PEC, utilizzate per fissare appuntamenti a scopo di visite per valutazione dei postumi di lesioni secondarie ad incidenti stradali atte a documentare eventuale inerzia del danneggiato per superare i rigori legislativi connessi all’invio di “offerte” risarcitorie secondo quanto stabilito dal Codice delle Assicurazioni.
La risposta dell’Ordine dei Medici di Milano
L’Ordine dei Medici ambrosiano, attraverso il Presidente Dott. Roberto Carlo Rossi, ha risposto decretando che tali procedure risultano in violazione di un comportamento deontologico corretto da parte dei medici.
Le motivazioni proposte sono, sinteticamente, quelle sotto riportate:
“È di tutta evidenza che la procedura esposta si traduce in una delega di fatto al Medico di uno dei passaggi potenzialmente forieri di messa in mora del danneggiato-paziente, cosicché la Compagnia possa far ripartire la procedura dei giorni previsti per Legge per operare l’offerta risarcitoria o per motivare la mancata offerta. Va a questo punto osservato e richiamato che, pur nel contesto della particolarità dei ruoli relazionali di specie tra danneggiato e Compagnia debitrice, la interazione tra medico e danneggiato rimane e resta comunque un classico rapporto medico-paziente con tutte le note conseguenze e ricadute del caso, anche e soprattutto di carattere deontologico. Ecco perché un Medico, a parere dello scrivente Ordine, non deve assolutamente entrare in qualsiasi modo come protagonista di una intimazione formale che nulla ha di sanitario nei confronti di quello che comunque è un suo paziente, con un atto che, oltretutto, può avere precise conseguenze giuridiche per il danneggiato, mettendolo in condizione di compromettere il suo diritto al credito a motivo di presunte inadempienze“.
A fronte di queste decisioni, l’Odine dei Medici di Milano ha inviato la missiva che qui potete scaricare (Decisione_Ordine_Milano) a ANIA, IVASS, FNOMCEO, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Presidenza del Tribunale di Milano, Odine degli Avvocati di Milano, chiedendo “alle Autorità in indirizzo e a chi ci legge per conoscenza di intervenire in proposito al fine di sanare la situazione creatasi“.
La conseguenze
E’ chiaro che la risposta dell’Ordine dei Medici di Milano comporta delle notevoli conseguenze.
Il comportamento dei medici-legali
Ovviamente gli specialisti medico-legali della Provincia di Milano, fiduciari di Compagnie assicurative, non saranno più tenuti all’invio di raccomandate, come voluto dalle Compagnie Assicurative con ripetuti inviti anche forieri di allontanamenti dalla rete fiduciaria, per convocare i pazienti a visita. Anzi l’invio delle raccomandate prospetterebbe una violazione del Codice Deontologico con tutte le sue possibili conseguenze.
Una decisione di mero stampo deontologico. Il periziando viene chiamato per la prima volta “paziente”
E’ certo che la lettera dell’Ordine è da considerarsi ad una presa di posizione netta di stampo unicamente deontologico e non ha alcun riferimento a questioni di natura sindacale non foss’altro per l’ente che lo emana (in caso contrario non se ne sarebbe occupato). Il fatto più importante dell’intera vicenda è che l’Ordine dei Medici di Milano definisce il “periziando” sottoposto a visita medica per una valutazione dei postumi, come “paziente” con tutte le ricadute che possono derivare da un simile atteggiamento ma che, se solo ci si sofferma un attimo sull’argomento, esprime, per la prima volta in sede ufficiale, un concetto che potrebbe essere destinato a cambiare molte cose.
Ad esempio, se la valutazione espressa dal medico-legale di Compagnia, che è possibile comparare ad una vera e propria “diagnosi” avesse all’interno una metodica che prevedesse un eccessivo abbassamento della stessa per motivi legati semplicemente a favorire, nella liquidazione, la Compagnia assicurativa commetterebbe, certamente, non solo un errore tecnico con possibili conseguenze “dannose” sul periziando – paziente (violazione sul suo diritto al risarcimento, allungamento dei tempi per la definizione del sinistro) ma anche un grave illecito deontologico su un soggetto che non è solo un cliente o una controparte dell’Azienda per cui è richiesta la sua prestazione ma un soggetto con cui è in rapporto solo in quanto medico e a cui va riservata la medesima cura e attenzione di quello che a lui si presenta per richiedere ascolto e cura di cui fa parte anche la diagnosi “numerica percentuale”, che fornirà al suo committente. Questa, di conseguenza, dovrà essere la più corretta possibile e non nell’interesse della Compagnia in un legame ispirato alla tradizione ippocratica, base di tutte le visioni etiche del nostro “essere medici”.
Tutto ciò vuol dire anche che i truffatori o i pretestatori, dovranno trovare un argine invalicabile offerto dal medico legale che, a maggior ragione, dovranno mettere in campo le loro risorse per smascherare soggetti che, oltre a violare la Legge, si fingono “pazienti” abusando indebitamente del loro ruolo.
La Compagnie assicurative e il ruolo del medico (non solo legale) di fronte ai rigori di un’industria fornitrice di servizi
E’ palese, che dietro l’obbligo dell’invio di queste raccomandate da parte dei medici legali fiduciari promosso dalle Compagnie assicurative, sta un modello organizzativo aziendale che nel terziario avanzato si sta ovunque facendo strada. Questo è rappresentato dall’eliminazione graduale, ma sempre più intensa con il passare degli anni, delle strutture di back office nell’ambito amministrativo a scopi di risparmio con conseguente riduzione di personale. Si è quindi deciso, seguendo questa strada, di sostituire tali figure professionali con altre pescate sia all’interno delle aziende (pensate alla quantità enorme di lavoro non propriamente liquidativo che grava sui liquidatori delle stesse Compagnie), sia dei consulenti esterni. Oltre alle raccomandate, ad esempio, il medico legale fiduciario fornisce moltissime informazioni di tipo anagrafico alla Compagnia attraverso i portali già predisposti, quanto ad impostazione informatica generale, per la catalogazione dei sinistri.
Ma tutto questo non riguarda solo i medici legali
E’ anche del tutto vero che tale atteggiamento di organizzazione del lavoro si ripercuote in moltissimi sottosistemi sanitari dove il medico è sempre più impegnato a svolgere compiti amministrativi, ad esempio, fissando direttamente gli appuntamenti successivi per le visite ambulatoriali durante l’esecuzione della stessa visita con ovvio ulteriore riduzione temporale del rapporto con il paziente tale, per esempio, da rendere inapplicabile ormai l’art. 1 della L. 219/17 sull’informazione e il consenso da erogare al paziente. D’altronde anche il continuo restringersi dei tempi di effettuazione di visite e di accertamenti strumentali in ambito clinico dettato da input di stampo meramente organizzativo per le riduzioni dei tempi nelle liste di attesa (assumere naturalmente mai) è figlio del medesimo padre, da considerare ormai come un Kronos divoratore di prole e allo steso tempo padrone nel Tempo, merce sempre più preziosa.
Conclusioni
L’iniziativa dei medici legali milanesi del loro Ordine rappresenta, almeno a nostro parere e pronti a dibattere se qualcuno non fosse d’accordo, un punto di partenza di un impegno per richiamarci ai nostri doveri e alla nostra posizione di, prima e innanzitutto, medici e poi di specialisti in medicina legale. Vuol essere un prima segno per dire “su la testa” nella riconsiderazione del nostro ruolo fondamentale di professionisti e cittadini che si mettono sotto l’ala protettrice per tutti dell’etica per fornire un ottimo servizio, sia ai nostri “pazienti”, sia ai nostri committenti di qualunque natura essi siano.