Abstract
È stato istituito dalla SC di Medicina Legale a Direzione Universitaria della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino l’ambulatorio di Medicina Legale Occupazionale. Ce ne spiegano il significato il significato, il valore etico e pratico, il nostro Davide Santovito e il Dott. Riccardo Falcetta, medico del lavoro presso il medesimo nosocomio torinese.
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Non è raro che l’attività medico-clinica di tutti giorni, sia di natura ambulatoriale che di reparto, si intrecci con altre dinamiche di “vita” che vedono coinvolti diversi beni, interessi e diritti propri della persona ed oggetto di tutela
Il medico, che assiste ogni giorno i propri malati, così assicurando il diritto alla tutela della salute di rango costituzionale, può imbattersi con realtà patologiche che possono trovare la loro correlazione causale con fattori di rischio lavoro-correlati e che necessitano di ulteriore tutela del lavoratore.
La tutela di diritti costituzionalmente protetti, sia mediante l’art. 32 che, secondo la lettura congiunta, gli art. 1, 4 e 38 (non si vuol essere certo costituzionalisti in questo breve scritto), vede coinvolti non solo il cittadino ma anche il medico al quale si rivolge instaurando un rapporto di cura e fiducia.
Se questi sono i presupposti che la Carta Costituzionale pone a fondamento dei diritti della persona, il Legislatore ha previsto norme che impongono al medico di sorvegliare sulla tutela della salute che possa essere lesa nel corso dell’attività lavorativa.
Tralasciando in questa sede le ben note competenze di enti a ciò preposti, come l’INAIL, si ricorda qui il contenuto dell’art. 139 del TU: “È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità…”. Il decreto cui attualmente si fa riferimento è il DM 10 giugno 2014 (GU n.212 del 12-9-2014) “Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’elenco è composto da tre liste:
- LISTA I – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
- LISTA II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
- LISTA III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE
Qui potete leggere e scaricare il contenuto del DM 10 giugno 2014
L’attività medica quindi è arricchita da un ulteriore obbligo che per quanto giuridico appare congruo per motivi etici e deontologici con quello meramente assistenziale.
Tuttavia il carico di lavoro che attualmente investe qualsiasi medico e soprattutto coloro che sono inseriti nel Sistema Sanitario Nazionale, sia come dipendenti di Aziende Sanitarie Locali che come dipendenti di Aziende Ospedaliere, induce spesso il sanitario a porre in secondo piano questo aspetto della prestazione, in ragione del poco tempo a disposizione del professionisti o per la numerosità dei pazienti da assistere e quindi per la sproporzione tra personale disponibile ed esigenze di intervento, o per la complessità della patologie da gestire o per i riflessi che queste hanno sulla vita dei malati; talora, speriamo in modo residuale, per carente conoscenza di norma giuridiche assai lontane da quel sapere clinico-scientifico che si concretizza al “letto del malato”.
Se tale carico di lavoro si riversa in una struttura sanitaria che cura i malati oncologici, si può ben comprendere come possa sfuggire la segnalazione, o meglio, la occasione, ancorché giuridicamente prevista, di tutelare un diritto di quel cittadino lavoratore che, nel momento della assistenza per la sua malattia, abbia ben altre preoccupazioni alle quali pensare.
Ecco allora che per affiancare medici e pazienti in questa delicata fase di tutela, la SC Medicina Legale a Direzione Universitaria della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (Direttore prof. G. Di Vella) si è messa a disposizione istituendo l’ambulatorio di Medicina Legale Occupazionale (MLO).
In questo setting, il medico curante nel sospetto di una malattia occupazionale invia il paziente unitamente a tutta la documentazione disponibile nell’ambulatorio ove il medico legale in sinergia con il medico del lavoro procedono alla accurata raccolta dell’anamnesi e alla rilevazione della obiettività, valutano la documentazione sanitaria e, qualora ricorrano gli estremi e/o il sospetto (ex art. 139 TU e DM 10 giugno 2014) di una patologia/neoplasia di origine professionale, si adoperano per le dovute segnalazioni/notifiche, informando il paziente dell’avvenuta segnalazione e della tutela dei propri diritti.
L’attività assorbe in sé più interessi: quello primario della tutela dei diritti del cittadino, che in fase di cura può non avvedersi di essere di fronte ad una patologia a sospetta eziologia professionale; quello secondario di tutela dell’attività cliniche-assistenziali del medico (e, rectius, dell’Azienda Ospedaliera), così sollevato da obblighi che, per loro complessità, risultano timing consuming e lo sottraggono all’obiettivo primario, quello della cura e del rapporto di cura e di fiducia con il paziente.
L’attività svolta presso l’ambulatorio di MLO non priva naturalmente il paziente della facoltà/possibilità di rivolgersi, direttamente o per il tramite del curante o dei patronati, all’INAIL per la richiesta di riconoscimento della malattia professionale, ai quali è comunque rinviato quando al momento della visita gli elementi di giudizio siano insufficienti per assolvere all’obbligo di legge ex art. 139 TU. Per contro la visita presso l’ambulatorio MLO costituisce un momento in cui il paziente stesso si sofferma sulla propria vita lavorativa, ponendo in essere riflessioni sul tipo di tutela garantita.
L’attività di tale ambulatorio appare del tutto armonica dal punto di vista della cogenza con le esigenze di monitoraggio della salute dei lavoratori recentemente proposte dall’OMS richiamando il nuovo indicatore globale pubblicato sul “Bulletin of the World health organization” a giugno 2023. Gli Autori, tra i quali si ritrova anche il Direttore del Ministero della Salute italiano, sottolineano infatti che: “We conclude that integrating the new indicator into monitoring systems will provide more comprehensive and accurate surveillance of workers’ health, and allow harmonization across global, regional and national monitoring systems. Inequalities in workers’ health can be analysed and the evidence base can be improved towards more effective policy and systems on workers’ health”.
Qui potete leggere e scaricare l’articolo precedentemente citato (Pega F, Al-Emam R, Cao B, Davis CW, Edwards SJ, Gagliardi D, Fassa AG, Hassan MN, Hosseinpoor AR, Iavicoli S, Jandaghi J, Jarosinska DI, Kgalamono SM, Rad MK, Khodabakshi M, Li X, Marinaccio A, Mbayo G, Rowshani Z, Sanabria NM, Sidwell-Wilson K, Solar OH, Streicher KN, Sun X, Asl RT, Yadegari M, Zhang S, Zungu M, Momen NC. New global indicator for workers’ health: mortality rate from diseases attributable to selected occupational risk factors. Bull World Health Organ. 2023 Jun 1;101(6):418-430Q. doi: 10.2471/BLT.23.289703. Epub 2023 May 1. PMID: 37265682; PMCID: PMC10225940).
Non sappiamo dunque se sussistano in Italia altre realtà organizzative medico legali occupazionali similari; certamente quella torinese costituisce uno stimolo locale all’ulteriore consapevolezza del problema ed è finalizzata alla resa di un servizio a beneficio della comunità cittadina, dei medici che quotidianamente assistono i pazienti ed anche di tutti quegli specialisti in medicina del lavoro che di questo tipo di tutela ne hanno fatto una scelta vocazionale.
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