Abstract
In occasione del VIII Seminario Itinerante della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari, svoltosi a Napoli il 19 maggio 2023, il dott. Maurizio Saliva, dirigente medico presso l’ASL NA 3 SUD e Vicepresidente dell’AcISF, ha affrontato la complessa (e poco conosciuta) tematica della valutazione medico-legale delle vittime del racket e dell’usura (a cura dei Dott.i Antonietta Porzio e Maurizio Saliva).
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Per poter far meglio comprendere gli aspetti valutativi legati a questo fenomeno, occorre ricordare brevemente le definizioni di: 1) racket (o “pizzo”) quale forma di estorsione criminale verso operatori economici e gestori di un’azienda producente reddito attraverso intimidazioni e minacce e 2) usura ovvero la concessione di un prestito a un tasso d’interesse superiore al cosiddetto tasso soglia così sfruttando il momento di bisogno di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito.
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Il riferimento normativo
Il riferimento normativo per la tutela delle vittime di estorsione della criminalità organizzata è rappresentato dalla Legge del 23 Febbraio 1999, n.44 (G.U. n. 51 del 3 marzo 1999) “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”. La legge ha introdotto diverse statuizioni a vantaggio di soggetti danneggiati dalle attività usurarie ed estorsive attraverso la fruibilità della elargizione di una somma di denaro. All’art. 1 è appunto contemplata la possibilità per i “soggetti danneggiati da attività estorsive di beneficiare di una somma di denaro a titolo di contributo del danno patrimoniale subito” e nei restanti articoli vengono definite le modalità di presentazione della domanda, che deve essere presentata (a pena di decadenza) entro il termine di 120 giorni dalla data di denuncia. Per i “danni da intimidazione” la domanda può invece essere presentata entro il termine di un anno dall’inizio delle richieste estorsive. In caso di usura la domanda per la concessione del mutuo è presentata entro 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia.
Le domande volte ad ottenere la concessione della elargizione o del mutuo sono presentate al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo. Dal 13 giugno 2016 è a disposizione dei richiedenti un portale internet “SANA antiracket ed antiusura” (attivo tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 22.00) per l’inoltro on line delle istanze di accesso al Fondo (https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php).
Il D.P.R del 16 agosto 1999, n. 455 “Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” (poi abrogato dal D.P.R del 19 febbraio 2014, n. 60) definisce le caratteristiche dell’accertamentosanitario diretto a verificare, nel caso di lesioni personali o decesso, “il nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l’evento lesivo, la percentuale di invalidità riportata ella diminuzione della capacità lavorativa”. Il danno subito dalle vittime di estorsione è ristorabile (ai sensi dell’art. 3 Legge n.44/1999) e l’elargizione è concessa a coloro che subiscono un danno a beni mobili o immobili “ovvero lesioni personali” ovvero altro danno sotto forma di “un mancato guadagno inerente all’attività̀ esercitata”.
Il Prefetto, alla luce delle risultanze istruttorie, invia alla C.M.O., entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, un dettagliato rapporto sulla “sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell’elargizione e del mutuo nonché’ sull’entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso”.
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L’accertamento medico-legale
L’art. 12 del DPR 455/99 definisce le fasi dell’accertamento sanitario nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l’evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa secondo l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 302/90 (“Norme in favore delle vittime di terrorismo e criminalità organizzata”).
Il Prefetto, alla luce delle risultanze istruttorie, invia alla C.M.O., entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, un dettagliato rapporto sulla “sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell’elargizione e del mutuo nonché’ sull’entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso”.
L’art. 12 del DPR 455/99 definisce le fasi dell’accertamento sanitario nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l’evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa secondo l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 302/90 (“Norme in favore delle vittime di terrorismo e criminalità organizzata”).
Nel suddetto articolo non viene, però, fatta menzione alle modalità di valutazione del danno né ai riferimenti tabellari da poter utilizzare nella formulazione della percentuale di invalidità riportata. Per rispondere ai dubbi interpretativi creati da tale riferimento normativo, il 09.12.2013 l’Ispettorato Generale della Sanità Militare è intervenuto con un documento nel quale chiariva che per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura “è estesa la criteriologia medico-legale fissata dall’art. 3 del D.P.R. 30 Ottobre 2009, n.81 consistente nel confronto delle Tabelle D.M (sanità) 5 febbraio 1992 (Invalidità civile) e D.P.R. 915/78 (Pensioni di guerra) e loro succ. mod. scegliendo il valore più favorevole”.
Secondo tale indirizzo, la C.M.O. – dopo essersi espressa sul nesso di causalità tra le azioni criminose lesive e le lesioni prodotte (art.7 comma 2) – è chiamata a valutare non solo il danno di natura patrimoniale (per le conseguenze economiche sfavorevoli provocate dalle vicende delittuose), ma anche il danno alla persona che, nella maggior parte dei casi, assume la fattispecie di un danno psichico da reazione ad eventi stressanti (es. disturbo da stress post-traumatico, disturbo di adattamento, disturbo d’ansia, disturbo d’ansia generalizzato).
La C.M.O. è tenuta ad esprimere il proprio giudizio (art. 12 del DPR 455/99) entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il Prefetto può rivolgersi ad altri soggetti pubblici quali le strutture del SSN, ovvero ad istituti universitari, chiamati a pronunciarsi entro 20 giorni dalla richiesta. Secondo quanto precisato anche dall’art.22 del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 (GU n.83 del 09-04-2014) la valutazione della C.M.O. non viene richiesta nei casi di decesso o quando il nesso di causalità risulti di inequivocabile evidenza o qualora il Prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
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I benefici
In caso di estorsione l’elargizione è concessa, ai sensi dell’art. 4 (L. 44/99), a condizione che la vittima:
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, anche dopo la presentazione della domanda;
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12cpp;
- non risulti, al tempo dell’evento e successivamente, sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né sia destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ed ancora il delitto dal quale è derivato il danno ovvero, nel caso di intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferite all’Autorità̀ Giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
In caso di usura il mutuo è concesso a condizione che:
- il soggetto non sia stato condannato per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli artt. 380 e 407, comma 2 lett. a, del codice di procedura penale, ovvero sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’art. 34 del DLgs. n. 159/2011;
- il soggetto non abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo.
La Legge 302/90 (e successive modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369, in G.U. 12/01/2004, n.8) definisce inoltre le modalità di elargizione da corrispondere nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità, riscontrata “con riferimento alla capacità lavorativa”, “in ragione di 2.000€ per ogni punto percentuale, a chiunque subisca ‘una invalidità permanente’, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi”. Si stabilisce inoltre la possibilità per i familiari di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di eversione o terrorismo una elargizione complessiva … di 200.000 €”. Le elargizioni (e gli assegni vitalizi ai superstiti) sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari, dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi (Art. 10, L. 302/90).
Dalla relazione annuale dell’attività del 2022 del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, risultano inserite in piattaforma “SANA” 329 istanze, di cui 195, relative a richieste di elargizione a seguito di denunce di fatti estorsivi e 134 concernenti richieste di mutuo da parte di vittime di reati usurari.
Si riporta in Tabella la distribuzione per Regione delle richieste pervenute alle Prefetture dal 2020 al 2022, come riportate sul sito SANA.
Si rileva, in generale, un significativo calo delle richieste da parte di entrambe le tipologie di vittime. Un dato questo che solo in apparenza può farsi corrispondere ad analoga riduzione dei reati di usura e racket essendo più propriamente espressione di una normativa ancora poco nota oltre che di un comportamento reticente delle vittime poco inclini a denunciare. Anche in Campania il numero delle richieste ha subito una drastica riduzione in soli 3 anni.
Nel Novembre 2014, atteso il lungo ritardo con il quale la C.M.O. concludeva l’iter burocratico e valutativo relativo alle richieste di L. 44/99, la Prefettura di Napoli invitava le A.S.L. della provincia a verificare la possibilità che le domande e quindi le visite per gli accertamenti fossero svolte da organismi collegiali aziendali. Poiché l’A.S.L. NA 3 Sud, ove opera il dott. Maurizio Saliva in qualità di Presidente del Collegio Medico Aziendale, diede la sua disponibilità, la Prefettura ha iniziato ad inviare le domande (non lavorate nei tempi previsti per legge) anche ai Collegi Medici Aziendali. A partire dal 21.04.2016 a tale A.S.L. sono pervenute 72 richieste e tra queste 4 domande sono state già esaminate e si sono concluse positivamente nei primi mesi del 2023.
La valutazione medico-legale del danno alle vittime di usura e racket è oggi ancora fondata su percentuali incongrue alle sofferenze patite nonché alla natura ed entità del danno rilevato, incidente soprattutto sulla sfera psichica del soggetto tali da condizionarne quotidianamente le relazioni sociali e familiari. A titolo esemplificativo si riportano 2 casi pervenuti all’attenzione del Collegio Medico dell’ASL Na 3 Sud:
- caso 1: il marito richiedeva un prestito di denaro agli usurai da poter investire nella sua officina metalmeccanica, la moglie dopo mesi di violente minacce (i cui dettagli vi risparmiamo) sporgeva denuncia alla Guardia di Finanza e all’antiracket. Al termine del periodo di protezione e a seguito di istanza al Prefetto, il Collegio riconosceva alla moglie sulla base della valutazione psichiatrica e un disturbo da stress post-traumatico di tipo grave complicato con disturbi depressivi;
- caso 2: il proprietario di una pescheria resiste tenacemente a ripetute violente minacce estorsive perpetrate anche alla presenza del figlio minorenne di anni 10. Al termine del percorso di protezione e a seguito di istanza, il Collegio ha riconosciuto un disturbo post-traumatico da stress associato ad un disturbo dell’adattamento.
Da quanto detto, emerge forte l’esigenza di istituire un tavolo tecnico dedicato ad una nuova e più specifica definizione delle tabelle di valutazione del danno relativo alla Legge 44/99, a garanzia di un giudizio più uniforme tra le Commissioni e più congruo al ristoro delle vittime.
Ultimo ma doveroso richiamo va anche a quanto definito dalle Sentenze delle Sezioni Unite (n. 6214-22, 6215-22, 6216-22, 6217-22) in materia di valutazione del danno per le vittime del dovere, con le quali viene sancito che “l’accertamento dell’invalidità deve tener conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri previsti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R numero 181/2009”. I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte non trovano, però, applicazione per le vittime delle richieste estorsive dell’usura e tale esclusione non può che essere oggetto di rivalutazione da parte del Legislatore e della Giurisprudenza di merito.
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