La SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) prende posizione nei confronti di un documento proveniente dal Tribunale di Roma, che si occupa della nomina dei CTU nei casi di responsabilità medica.
L’obbligo, stabilito dalla L 24/17 (Gelli-Bianco) nella formazione di un collegio peritale formato da uno specialista in Medicina Legale e da altro/i Consulente/i specialisti nella materie coinvolta nella decisione, sembrava un dato di fatto.
E’ vero che, in alcuni parti d’Italia, per motivi francamente scarsamente comprensibili, tale obbligo veniva aggirato attraverso alcuni escamotage attraverso le nomine dei cosiddetti “ausiliari”.
Non si era mai giunti, però, forse con l’eccezione del Tribunale di Verona, ad una pronuncia articolata da parte di un Ufficio Giudiziario sulla questione.
Il documento del Tribunale di Roma
L’ho fatto Tribunale di Roma, attraverso la Sezione XIII. Quest’ultima si occupa delle cause di responsabilità medica. Essa ha dato alle stampe un documento dal titolo LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 LEGGE 24/2017. Questo si riferisce agli esiti della riunione ex art. 47 quater O.G. del 13.2.2020.
Il documento, oltre che di molti aspetti procedurali, si occupa, naturalmente, della nomina dei CTU. Questoi avviene nel capitolo dedicato allo “Svolgimento della CTU” al paragrafo “Collegialità necessaria e terzietà” con questi toni:
Si ritiene che l’obbligo della nomina di un collegio peritale, prevista dall’art 15, L 24/17, abbia quale presupposto necessario la revisione degli albi di cui ai commi 2 e 3 della stessa norma e che sia, dunque, di immediata applicazione anche alla luce della Risoluzione del CSM in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, adottata con delibera del 25 ottobre 2017 ove si afferma che «l’affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell’accertamento peritale».
Si propende, tuttavia, per una lettura flessibile della norma che consenta al giudice, su espresso accordo delle parti, di nominare un solo consulente laddove si tratti di compiere accertamenti semplici e, in ogni caso, optando per la nomina di un consulente che risulti provvisto della doppia specializzazione
L’intervento di SIMLA
Ci troviamo di fronte, quindi, da un lato ad una fonte importante e, nello stesso tempo alla necessità di far chiarezza su di un tema così rilevante, nel quale la qualifica di specialista in medicina legale è assai correttamente stata valorizzata per Legge.
Di conseguenza SIMLA ha deciso di prendere ufficialmente posizione.
Ha perciò delegato il Prof. Giorgio Bolino dell’Università La Sapienza di Roma e il Dott. Enrico Pedoja di redarre un documento, poi approvato dal Consiglio Direttivo, che rappresenta la posizione ufficiale della Società Scientifica sull’argomento.
Così noi ve lo presentiamo
OGGETTO: Tribunale di Roma – Tredicesima Sezione Civile: Linee Guida in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 8 della Legge 24/2017 (riunione ex art. 47 quater O.G. del 13.2.2020).
Esaminato quanto in oggetto si rendono necessarie alcune considerazioni circa il punto 3)/3.1: svolgimento della CTU.
Le risoluzione sull’argomento del CSM
Deve anzitutto sottolinearsi il più che opportuno richiamo, in premesse, circa la risoluzione del C.S.M. in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, adottata con delibera del 25 ottobre 2017. In questi si afferma chiaramente che «l’affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell’accertamento peritale».
Vi si afferma l’effettivo spirito con il quale il Legislatore ha inteso qualificare il fondamentale momento dell’accertamento tecnico-scientifico che rappresenta un apporto fondamentale all’intero procedimento giudiziario (come giudizio ordinario o nella forma dell’ accertamento tecnico preventivo).
La CTU come caposaldo delle motivazioni del Giudice
La CTU è strumento di analisi e di risposta fondamentale al Giudice che ne trae motivi del proprio giudizio, vertendo i ricorsi in materia di ipotesi di responsabilità sanitaria su questioni tecniche che necessitano sempre di particolari cognizioni per essere comprese e valutate. Tali conoscenze, nella specifica materia, attengono le scienze mediche e l’area di studi che riguarda l’esercizio delle professioni sanitarie, per le quali solo lo specialista in medicina legale, per la sua precipua formazione culturale, ha strumenti per porgere contenuti concretamente fruibili a chi è chiamato a giudicare.
E’ dunque essenziale anche il preliminare richiamo alla revisione degli albi dei CTU (di cui ai commi 2 e 3 della L. 24/2017), così da fornire al Giudice l’apporto valutativo da parte di professionisti selezionati, validi e soprattutto motivati nella loro opera in favore della Giustizia.
I cosiddetti “accertamenti semplici” per il Tribunale di Roma
Tali condivisibili premesse non trovano una relazione armonica con quanto successivamente affermato. Infatti, viene affermato: “Si propende, tuttavia, per una lettura flessibile della norma che consenta al giudice, su espresso accordo delle parti, di nominare un solo consulente laddove si tratti di compiere accertamenti semplici e, in ogni caso, optando per la nomina di un consulente che risulti provvisto della doppia specializzazione”.
L’art. 62 del Codice di Deontologia Medica
Trattasi di interpretazione in manifesto contrasto con le statuizioni del Legislatore e le indicazioni del C.S.M. in precedenza richiamate, entrando, altresì, in manifesto contrasto con i chiarissimi contenuti dell’art. 62 del vigente Codice di Deontologia Medica. Questo, trattando dell’attività medico-legale, richiama “… all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso… Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale”.
Non trova un corrispettivo concreto, nella valutazione della responsabilità sanitaria, ciò che è definito “accertamenti semplici” trattandosi di ambito costantemente delicato e complesso, riguardante fattispecie medica, o attinente discipline sanitarie, regolata dallo studio di conoscenze, con riferimento a buone pratiche cliniche e/o a vere e proprie linee guida delle quali verificarsi contenuti, livelli di evidenza ed applicabilità nel confronto con il singolo ed irripetibile caso concreto.
Ma esistono accertamenti semplici nell’ambito nelle CTU per responsabilità medica
Si tratta di percorso articolato, culturalmente qualificato e complesso indipendentemente dall’entità delle conseguenze oggetto di discussione, che deve condurre ad una motivazione fondata con solide argomentazioni tecnico-scientifiche. Ad esse ci si può riferire per un giudizio sull’an debeatur in un percorso necessariamente pluricompetenziale e collegiale nel quale la ponderazione degli elementi clinici aggiornati deve obbligatoriamente coniugarsi con il vaglio medico legale.
Da lì deriva poi il ragionamento valutativo in tema di quantum, quindi di valutazione del danno alla persona, di pertinenza propriamente ed esclusivamente specialistica medico legale, ove con frequenza, nei casi in discussione, si pone il difficile tema del ‘maggior danno’ (così come anche indicato dalla Suprema Corte nei più recenti arresti dell’11.11.2019).
Questi argomenti delineano come la nomina di un solo consulente, pur con l’espresso accordo delle parti, confligga con lo spirito della L. 24/2017, con le indicazioni del C.S.M., con il Codice di Deontologia Medica. Questi, soprattutto, hanno recepito istanze tecnico scientifiche indirizzate ad una garanzia di qualità e, dunque, all’interesse di un equilibrato esercizio della giurisdizione nel rispetto di ogni singola posizione dell’intrapreso procedimento giudiziario. Peraltro pone in discussione la stessa validità dell’indagine tecnica che deve garantirsi alle parti ed al Giudicante.
La questione della “doppia specializzazione” per il Tribunale di Roma
Circa l’opzione – che sembra essere preferenziale alla luce dell’inciso “in ogni caso, optando per” – relativa alla “nomina di un consulente che risulti provvisto della doppia specializzazione”, non si può non ricordare che il comma 1 dell’art 15 della L. 24/2017 dispone: “… l’Autorità Giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.
Il testo normativo, in linea con quello deontologico, esclude l’unicità di nomina ed anzi impone la collegialità, anche ampia, affiancando alla figura cardine della CTU, lo specialista medico legale, non a caso nominato per primo, gli specialisti in possesso non già e non solo del requisito formale della specializzazione, ma dotati di “specifica e pratica conoscenza”. Che cioè svolgano in concreto un’attività come quella su cui devono esprimere la propria valutazione.
Le corrette previsioni del Legislatore
Il Legislatore si è dimostrato ben conscio che la medicina moderna impone super-specializzazioni e che le stesse devono essere garantite come supporto dell’Autorità Giudiziaria.
In altre parole, risulta chiaro l’intento che al medico legale venga affiancato uno “specialista” che abbia effettiva “specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. Aspetto, questo confermato al punto 6) della citata risoluzione del C.S.M. Ben emerge, dunque, come vi sia consapevolezza, nella norma, dell’ insussistenza di una “pluri-competenza” che possa fattivamente impiegarsi per un compiuto servizio all’esercizio della giurisdizione, nel rispetto delle peculiarità esclusive della specializzazione in medicina legale ed in piena concordanza con l’indirizzo scientifico e culturale delle discipline sanitarie contemporanee.