Il Prof. Gian Aristide Norelli, Emerito di Medicina Legale dell’Università di Firenze, ci fa gentilmente pervenire uno scritto relativo alla lezione magistrale tenuta a Firenze all’apertura del 38° Convegno Nazionale Pro.O.F. il 19 settembre scorso dal titolo: “La valutazione del danno ed il metodo scientifico medico-legale: tra tensioni scientifico risarcitorie e realismo-indennitarie“.

Premessa
Si parla di valutazione del danno alla persona in responsabilità civile e di metodologia medico-legale. In sostanza quella che è o avrebbe dovuto essere sempre la aspirazione della Medicina Legale è di definire una metodologia che sia a) scientifica b) compatibile con il concetto di risarcimento c) che realisticamente consenta un ristoro il più vicino possibile al bene perduto che si intende compensare.
Vediamo di considerare attentamente queste premesse e di fornire, nell’ambito del possibile, soddisfacenti proposizioni (parlare di risposte sarebbe pretenzioso).
I presupposti
Il metodo
Spesso per valorizzare la propria opinione, si ricorre alla affermazione pretestuosa di aver adottato il metodo medico-legale. Il metodo, peraltro, altro non è che un modello ispirato alla applicazione della criteriologia scientifica all’analisi di un fenomeno. Nella fattispecie, l’accertamento della menomazione e la sua valutazione dovrebbero rispondere a presupposti oggettivi e di riproducibilità, come si attiene ad una metodologia scientifica.
Il danno da risarcire
L’innovazione più importante in questo ambito è stata indubbiamente l’introduzione del concetto di DANNO BIOLOGICO, definibile come la perdita dell’integrità psico-fisica in riferimento ad attività quotidiane comuni a tutti ed indipendente da ogni riferimento a produzione di reddito. Per interpretare validamente la nozione, è necessario, anzitutto interrogarsi in merito alle caratteristiche nel mondo attuale delle attività quotidiane comuni a tutti, posto che è su di esse che si deve configurare il parametro da impiegare per la misura della menomazione. Altrettanto indubbio è che le attività una volta considerate erano quelle proprie alla condizione anatomo-funzionale che ne consentisse l’espletamento e quindi la fisiologia di apparati e di sistemi che consentono l’espletamento delle funzioni organismiche di base. Erano le funzioni degli arti e la motricità in generale che hanno da sempre condizionato la predominanza dei sistemi da considerare, donde la valutazione rilevante per menomazioni tali da insistere su funzioni ritenute fisiologicamente essenziali (deambulazione, prensione, ecc.), non potendosi del resto ignorare l’origine del modello tabellare vigente (invalidità lavorativa, perdipiù ispirata al lavoro generico). La situazione, oggi, è altrettanto evidentemente modificata sul piano del riconoscimento di una sorta di fisiologia organismica essenziale, come altrettanto evidentemente sono modificate le attività quotidiane di riferimento. MODIFICATE LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE, MODIFICATE LE FUNZIONI ESSENZIALI DELL’ORGANISMO APPARE DOVEROSO MODIFICARE ANCHE IL CONCETTO DI DANNO BIOLOGICO CHE SU DI ESSE SI CONFORMA.
Il risarcimento
E’ nota la nozione ed è noto che fino ad oggi si è ritenuto il sistema tabellare come il modello meno peggiore da adottare. Appare evidente, però, che interpretare la valutazione secondo gli schemi attuali, come parametro meglio rispondente al ripristino del bene perduto, appare quantomeno discutibile, se non del tutto errato.
Le conseguenze dei presupposti
Orbene, nel tentativo di conciliare i presupposti sopra richiamati, non vi è dubbio che:
Il metodo medico-legale
Il metodo medico-legale deve essere difeso e conservato nei suoi presupposti di riproducibilità ed obiettività e quindi nella sua qualificazione di metodo scientifico ad ogni livello. Per tale motivo la indispensabile premessa è che l’accertamento medico-legale deve essere finalizzato ad evidenziare qualitativamente le caratteristiche del bene perduto ed a misurarne quantitativamente le dimensioni. Il tutto, sempre avendo a riferimento lo stato anteriore, posto che la dimostrazione del possesso di un beneficio è pregiudiziale all’affermazione della sua perdita. Nella metodologia di accertamento, si deve dunque procedere , anzitutto, all’accertamento delle condizioni precedenti l’evento ed a quelle successive con l’indicazione puntuale e dimostrata della perdita di cui la condotta sia da ritenere causa o concausa. Ogni accertamento/valutazione, dunque, sempre e comunque, è da ritenere un DANNO DIFFERENZIALE, nella misura in cui il danno risarcibile si deduce come perdita di una quota riferita ad un modello precedente. Se e solo se il modello precedente era DEL TUTTO integro, si può dire che la menomazione e le sue conseguenze sono completamente da ascrivere alla condotta.
Una diversa e migliore definizione di danno biologico
Il Danno Biologico merita una definizione diversa e migliore rispetto a quello proposta oltre venti anni addietro, sia, come si è detto, per le mutate caratteristiche delle attività quotidiane, sia e soprattutto perché la misura di una menomazione, sulla sola base di caratteristiche biologiche (fisio-psichiche), è assolutamente insoddisfacente rispetto a quello che si ritiene debba essere un modello la cui perdita possa collocarlo in una categoria la più vicina possibile alla nozione di risarcimento. La componente di invalidità biologica (cioè passibile di accertamento naturalistico e quindi di esclusiva pertinenza medico-legale) in realtà si arresta ad una valutazione teorica e convenzionale di un danno base, che deve essere sottoposta a successiva personalizzazione, da cui la Medicina Legale e soprattutto il metodo medico-legale è sovente sostanzialmente estraneo. Il concetto di danno biologico, dotato di validità culturale e scientifica in una prospettiva di modernizzazione, dunque, potrebbe trovare nella definizione di SALUTE e nelle condizioni peggiorative ascrivibili alla sua perdita, una nozione soddisfacente ed accertabile, che vede nella descrizione dello stato anteriore e delle attività prima espletate dal Soggetto, all’interno delle condizioni di operatività ambientale e rispetto alla realtà successiva all’evento, altrettanto dimostrabile ed accertabile, una condizione effettiva e personale di perdita. La perdita riconducibile ad attività di carattere fisico, psichico e sociale che caratterizzano il concetto di salute, secondo la classica definizione dell’OMS, del resto, come causa di disabilità, già trovano la loro puntuale definizione e riconoscimento nella legge sulla riforma dell’ Assistenza Sociale ed alla condizione di disabilità personalizzata passibile di accertamento, evocativa di una accezione unitaria del concetto di invalidità che tanto è cara alla Scuola Medico-Legale Senese e che da molti anni è vanamente propugnata. Ma questa è un’altra storia che ci porterebbe lontano.
Il superamento del metodo tabellare odierno
Ed allora; può veramente essere un metodo tabellare del tipo di quello sino ad oggi in uso, utile a che soddisfare tutti i precedenti requisiti? Proprio non sembra e non solo al sottoscritto. Basti citare le riflessioni di Comandè in riferimento alla valutazione delle protesi ed al loro significato rispetto al ripristino di bene perduto. Od a quanto cita Marozzi a proposito della stima del danno sensoriale (monocolo che perde il visus superstite, caso di scuola di valutazione del danno differenziale): “…Ma allora ci si domanda di fronte alle continue falle che si riscontrano poi nella pratica nell’applicazione sempre e comunque della metodica “differenziale” su preesistenze e/o su menomazioni iatrogene comunque residuabili, non varrebbe la pena di ribadire che quello che conta, alla fine, non è tanto la metodica di calcolo, ma è la reale quantificazione delle “maggiori rinunce” – con modalità che varia da caso a caso – e con un giudizio MOTIVATO che non spetta al Giudice ma al valutatore medico legale?…” Non solo; ma considerando l’espressione di un modello numerico standard, riferito ad un ipotetico 100 o ad infiniti 100, che dir si voglia, non si snatura da subito la possibilità di misurare la effettiva perdita in termini di personalizzazione ed a qualificare quelle “forzose rinunce” che tanto aggradano alla Corte di Cassazione? Ma anche alla Medicina legale tali concetti non possono non piacere, posto che nient’altro ci è chiesto di fare se non accertare e dimostrare cosa il Soggetto era in grado di fare e cosa non può più fare in conseguenza dell’evento, in modo tale da circostanziare da subito la perdita; il che è ciò che la Medicina Legale da sempre è impegnata a fare nell’accertamento e nella valutazione del danno in R.C.
Per concludere
Per conchiudere ci si potrebbe chiedere se un tema di portata così ampia sia debitamente da prospettare in un Convegno del tipo di quello odierno a presenza prevalentemente odontoiatrica. E la risposta non può essere che affermativa, per molteplici considerazioni. Anzitutto il danno odontoiatrico in responsabilità civile è quello che costantemente consente di considerare la natura concorrente delle concause e lo stato anteriore, rispetto alla componente di danno risarcibile, per la ovvia e indiscutibile insistenza su uno stesso sistema organo-funzionale sia per le preesistenze, sia per le conseguenze di danno causalmente riconducibili alla condotta; trattandosi, quindi, di un danno costantemente complesso, al di là della contenuta valenza percentuale ed altrettanto costantemente tale da dimostrare l’importanza della stima dello stato anteriore e la costante natura di danno differenziale per ogni ipotesi di danno risarcibile. Il danno odontoiatrico, inoltre, da sempre dovrebbe aver indotto a considerare la sostanziale impossibilità di usare come parametro di valutazione un criterio percentualistico, tanto più se lo si considera in riferimento alla menomazione ed ai suoi riflessi sulle attività quotidiane comuni a tutti, in assenza di una effettiva considerazione dei riflessi negativi della menomazione medesima sulle caratteristiche individuali del Soggetto leso e sulle componenti peri-biologiche (mi sia consentito il neologismo) che in ambito odontoiatrico sovente ricorrono (danno estetico, danno relazionale, danno psicologico, ecc.), come sulla necessità di opportunamente ricollocare sul piano della valutazione medico-legale, il valore della sostituzione protesica.
Un contributo al dibattito
Si è voluto sottoporre queste brevi note all’attenzione della SIMLA, consapevoli che per le dimensioni e per la rilevanza del tema sarebbe del tutto inopportuno e presuntuoso evocare ipotesi risolutive, ma solo nel sommesso intento di fornire un modesto ed iniziale contributo ad un dibattito, che si spera possa ritenersi meritevole di discussione ed approfondimento all’interno della Società Scientifica, ad ulteriore dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, che la Medicina Legale è provvista di quello stimolo e di quella energia che proviene dalla Sua Storia e dalla Sua caratterizzazione di Scienza, che la rende Maestra unica di Dottrina e di Prassi, nella materia complessa e polimorfa propria all’accertamento ed alla valutazione del danno alla persona.
