Abstract
Vi presentiamo questa ordinanza del Tribunale di Verona nella quale il Giudice decurta l’onorario dei due nominati CTU nell’ambito di un consulenza eseguita ai sensi dell’art. 696 bis: questi non avevano eseguito il tentativo di conciliazione.
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È evidente che il tentativo di “conciliazione” tra le parti nel corso di una CTU svolta ai sensi dell’art. 696 bis del CPC è uno degli elementi più rilevanti, se non l’essenziale per il Legislatore, perché sia rispettato il fine ultimo procedurale previsto.
Il Giudice del Tribunale di Verona Dott. Vaccari coglie in pieno questo assunto e lo considera talmente importante da procedere ad una decurtazione dell’onorario dei CTU che non l’avevano effettuata.
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Trovate qui sotto il testo completo dell’ordinanza:
Letta la relazione depositata in data 19 marzo 2021 dai ctu, dott.ri B.B. e A.F. , e le correlate istanze di liquidazione dei compensi spettanti agli istanti per l’attività espletata nel procedimento di ATP di cui in epigrafe;rilevato che, al fine di valutare la congruità degli importi richiesti, occorre stabilire se i ctu abbiano svolto tutte le attività ricomprese nell’incarico loro affidato da questo giudice e per le quali hanno chiesto un compenso; che in tale prospettiva deve evidenziarsi come i due ctu non solo non abbiano espletato il tentativo di conciliazione, che costituisce la parte forse più qualificante del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio disciplinato dagli artt. 8 e 15 della l. 24/2017, ma nemmeno abbiano valutato se ricorressero i presupposti per procedervi; che infatti, come chiarito sul punto dai ctu con nota del 17 giugno 2021, essi nella relazione di ctu hanno riferito che “in osservanza di quanto stabilito dal Giudice e con esplicito riferimento all’art. 696 bis c.p.c. si informa che non è avvenuto tentativo di conciliazione tra Parte ricorrente e Parti resistenti, in quanto queste ultime non hanno aderito all’invito di conciliare”; che alla luce di tale annotazione è evidente come i ctu si siano limitati ad invitare le parti a conciliare evitando così di fatto di assolvere ad una parte, per nulla secondaria, del loro incarico che invece implicava necessariamente non tanto che essi espletassero, in prima persona, un tentativo di conciliazione, anche qualora non ne avessero ravvisato i presupposti, ma che almeno procedessero a tale valutazione di segno negativo e ne riferissero nella loro relazione al fine di fornire al giudice della eventuale fase di merito, elementi utili ad una sua autonoma valutazione sul punto; che alla luce delle superiori considerazioni non può riconoscersi agli istanti il compenso per l’attività conciliativa omessa, specificamente richiesto, che può stimarsi, in difetto di specifica degli istanti, in euro 203,75, equivalenti a 25 vacazioni, tenuto conto del periodo di tempo che appare mediamente necessario a stimare la praticabilità di un tentativo di conciliazione e che richiede necessariamente una o più sessioni di interlocuzione diretta con le parti;che gli spetta invece il rimborso delle spese vive sostenute come da lui quantificate;che l’onere del pagamento di tale importo va posto a carico di parte ricorrente; PQM Liquida in favore di ciascuno degli istanti la somma di euro 1.823,98, oltre accessori di legge, detratto l’acconto già versato, e pone l’onere del pagamento di tali importi carico di parte ricorrente.
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È evidente che tale ordinanza sottolinea, se ce ne fosse ancora bisogno, la rilevanza dell’aspetto conciliativo nella procedura che viene innescata nell’espletamento di una CTU svolta ai sensi dell’art. 696 bis, che tanta importanza riveste nell’ambito dei casi di responsabilità medica.
Un monito, dunque, alle parti e ai CTU – soprattutto agli specialisti medico-legali – a, da una parte a partecipare, e, dall’altra, a innescare il tentativo “conciliativo”.
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