La Corte Costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026 interviene per dare una interpretazione all’articolo 187 del Codice della strada, così come successivamente novellato dalla Legge 177 del 2024, in merito alle sanzioni che scattano allorquando un conducente è trovato positivo ad una sostanza stupefacente.
L’argomento l’avevamo già trattato (vedi) ma oggi la nuova interpretazione offerta dalla Corte costituzionale richiede nuovamente di soffermarci per avere qualche spunto di riflessione.
Fatto che ha spinto al ricorso
In sintesi, un giudice per le indagini preliminari ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 187 c.1 (nuova formulazione) del Codice della Strada dopo un procedimento penale: l’imputato era stato coinvolto in un incidente e le analisi biologiche (urine, in un caso; sangue e urine in un altro) hanno rilevato tracce di cocaina. Il giudice ha rilevato che la norma, così come modificata dalla legge n.177/2024, punisce chi «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti» senza specificare la quantità dell’assunzione né richiedere la prova di una effettiva alterazione psicofisica al momento della guida. Per il rimettente questa formulazione è eccessivamente generica e può portare a sanzionare condotte prive di pericolo concreto (es.: presenza di metaboliti nelle urine compatibile con assunzione remota). Da qui il rinvio alla Corte Costituzionale per verificare la compatibilità con gli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.
Come la Corte interpreta la norma
Nella discussione la Corte prende in esame due linee argomentative: da un lato la critica del rimettente che denuncia genericità e violazione del principio di offensività; dall’altro la difesa dello Stato che sostiene la legittimità della novella come strumento di tutela anticipata della sicurezza stradale, supportata da criteri tecnico‑scientifici e da linee guida ministeriali che individuano matrici biologiche idonee (sangue, saliva) per accertare l’attualità dell’uso.
La massima ricavabile ed il principio su cui la nostra Disciplina deve riflettere
La norma che punisce la guida dopo l’assunzione di stupefacenti è compatibile con la Costituzione se l’accertamento si fonda su criteri tecnico‑scientifici che consentono di stabilire, mediante matrici biologiche adeguate (sangue o saliva), la presenza di una quantità di sostanza idonea a determinare una perdurante influenza sulle capacità di guida; in tal modo la fattispecie si configura come reato a pericolo presunto, proporzionato alla tutela della vita e dell’incolumità pubblica.
La sentenza chiarisce che non sarà più necessario dimostrare, caso per caso, che la sostanza stupefacente abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conducente; tuttavia, rimane necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici (in particolare sangue o saliva), di una quantità di sostanza che, secondo criteri tecnico‑scientifici, appaia idonea ad alterare le capacità di guida in un assuntore medio. In altri termini: la norma si fonda su una presunzione di pericolosità collegata alla presenza attuale e significativa della sostanza, non sulla mera traccia remota.
Nasce per la nostra Disciplina e per tutte quelle affini una nuova sfida:
- stabilire per ogni sostanza quantità e qualità idonea ad alterare una capacità di guida,
- stabilire cosa debba intendersi per assuntore medio,
- chi è l’assuntore medio,
- quali sono i criteri tecnico scientifici da adottare per rispondere alle prime tre sfide
Ovviamente, il tutto dovrebbe essere pubblicato sul sito dell’ISS, Sistema Nazionale Linee Guida.
Tabella di confronto
| Elemento | Prima della modifica | Dopo la modifica / interpretazione Corte |
| Nucleo della fattispecie | Stato di alterazione psicofisica al momento della guida. | Presenza attuale di sostanza nei liquidi biologici idonea a determinare influenza sulla guida. |
| Prova richiesta | Dimostrazione dell’alterazione (esami clinici, segni, esami ematici). | Accertamento biologico su matrici adeguate (sangue/saliva) e criteri tecnico‑scientifici per valutare idoneità a compromettere la guida. |
| Tipo di reato | Reato di pericolo concreto (richiede prova di alterazione). | Reato a pericolo presunto (presunzione fondata sulla presenza significativa della sostanza). |
| Conseguenze pratiche | Difficoltà probatorie e possibili casi di impunità se manca prova di alterazione. | Maggiore possibilità di contestazione grazie a esami biologici, ma necessità di soglie e criteri scientifici per evitare sanzioni ingiustificate. |
| Tutela costituzionale | Criticata per genericità se applicata senza prova di alterazione. | Ammissibile se l’accertamento si basa su regole scientifiche e proporzionate alla tutela della vita e dell’incolumità. |
Qui sotto potete leggere e scaricare il Comunicato Stampa e l’intera sentenza della Corte Costituzionale
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