Il Consiglio Direttivo di AMLA (Associazione Medico Legale Ambrosiana), affiliata a FAMLI (Federazione delle Associazioni Medico Legali Italiane) ha promosso con successiva approvazione da parte dei Soci un documento denominato “Indirizzi applicativi per le consulenze tecniche e le perizie medico-legali“.
- Sintesi ragionata
- Competenza tecnica e qualificazione professionale
- Modalità di svolgimento delle operazioni peritali
- Contraddittorio, verbalizzazione e gestione delle comunicazioni
- Analisi tecnico-scientifica e limiti dell’incarico
- Conciliazione e funzione del CTU nell’ATP ex art. 696-bis c.p.c.
- Relazione consulenziale e documentazione dell’accordo
- Valutazione complessiva
A quanto risulta si tratta del primo scritto cerca di regolamentare questo tipo di attività medico-legale redatto da un’associazione di professionisti della nostra disciplina alla quale hanno anche partecipato autorevoli membri mondo accademico milanese.
Il suddetto documento sarà allegato al “Codice di comportamento” prodotto dalla medesima associazione ormai più di dieci anni or sono.
Il documento AMLA configura un corpus di indirizzi applicativi e di regole di condotta professionale destinato ai consulenti tecnici medico-legali, ai consulenti specialisti di branca, ai CTU, CTP e periti, con valenza trasversale rispetto agli ambiti civile, penale, previdenziale, assicurativo, amministrativo e più in generale consulenziale. La sua funzione non è meramente deontologica, ma anche tecnico-procedurale e para-standardizzante, poiché mira a definire criteri di corretta esecuzione dell’accertamento medico-legale quale ausilio all’amministrazione della giustizia e alla tutela di diritti soggettivi, interessi economici, sicurezza sociale e sanitaria.
Sintesi ragionata
Il documento muove dalla premessa che l’attività del consulente tecnico medico, sia d’ufficio sia di parte, assume una posizione di particolare rilievo nell’accertamento giudiziale o stragiudiziale di fatti biologici, clinici e medico-legali dotati di rilevanza giuridica. Da ciò discende l’esigenza che il CT operi secondo criteri di competenza effettiva, indipendenza intellettuale, correttezza deontologica, diligenza tecnica, trasparenza metodologica e rigore scientifico.
Elemento qualificante del testo è il superamento di una concezione meramente “fiduciaria” o soggettiva della consulenza medico-legale. Anche il consulente di parte, pur collocato fisiologicamente nell’alveo dell’interesse processuale del proprio assistito, è richiamato a un dovere di obiettività scientifica e lealtà tecnica, non potendo trasformare il mandato in una rappresentazione assertiva, selettiva o strumentale del dato clinico-documentale.
Particolare rilievo viene attribuito al tema delle incompatibilità e dei conflitti di interesse. Il documento richiama gli artt. 51, 63 e 192 c.p.c., nonché gli artt. 30 e 62 del Codice di deontologia medica, e raccomanda una netta separazione tra attività clinico-assistenziale e attività medico-legale. In tale prospettiva, il medico che abbia avuto un ruolo assistenziale, terapeutico o comunque coinvolto rispetto al soggetto o alla struttura interessata dovrebbe astenersi non solo dall’attività d’ufficio o di controparte, ma anche, quale buona condotta, dall’assunzione di incarichi di parte nello stesso ambito fattuale.
Competenza tecnica e qualificazione professionale
La parte centrale del documento riguarda i requisiti di competenza del consulente tecnico. Il principio guida è che il CT non deve accettare incarichi che non sia in grado di adempiere con competenza specifica, concreta e attuale. La competenza non è intesa in senso generico, ma come combinazione di titolo formale, esperienza professionale effettiva, aggiornamento scientifico e conoscenza pratica dello specifico oggetto del contendere.
Il documento insiste sulla necessità di evitare qualificazioni professionali equivoche. Termini quali “medico legale”, “esperto”, “consulente” o “professore” non devono essere impiegati in modo tale da ingenerare nei terzi l’erronea convinzione del possesso di titoli specialistici, accademici o professionali non realmente sussistenti. In particolare, il titolo di specialista in Medicina Legale non è surrogabile da master, corsi di perfezionamento, esperienza pluriennale o iscrizione agli albi dei CTU e dei periti.
In materia di responsabilità sanitaria, il documento valorizza l’art. 15 della legge n. 24/2017, secondo cui l’incarico deve essere affidato a un medico specializzato in Medicina Legale e a uno o più specialisti della disciplina interessata, dotati di specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento. La collegialità e la presenza dello specialista medico-legale vengono considerate requisiti strutturali dell’accertamento tecnico, con possibile incidenza sulla validità della consulenza e della decisione che su di essa si fondi.
Per gli specialisti di branca, la competenza richiesta non coincide con il mero possesso del titolo specialistico, ma richiede un’effettiva esperienza nello specifico settore clinico o procedurale oggetto di contestazione. Per i consulenti d’ufficio, il documento richiama inoltre il D.M. Giustizia n. 109/2023, valorizzando il requisito dell’attività professionale documentata, effettiva e continuativa nel settore di riferimento.
Modalità di svolgimento delle operazioni peritali
Sul piano procedurale, il documento richiama gli artt. 194 e 195 c.p.c. per la consulenza tecnica in sede civile, con particolare riferimento alla partecipazione delle parti, alla redazione della relazione, alla trasmissione della bozza, alla ricezione delle osservazioni e alla sintetica valutazione delle stesse. Viene altresì ricordato che l’omesso invio della relazione alle parti può integrare una nullità relativa, sanabile se non tempestivamente eccepita.
In sede penale, il riferimento è agli artt. 220-233 e 501 c.p.p., concernenti oggetto della perizia, nomina del perito, incompatibilità, astensione, ricusazione, conferimento dell’incarico, attività peritale ed esame dibattimentale.
L’adeguatezza tecnologica
Una sezione significativa è dedicata all’adeguatezza tecnologica. Il CT è chiamato a dotarsi di strumenti informatici idonei, sicuri e affidabili: posta elettronica certificata, firma digitale, piattaforme di videoconferenza sicure, software per la gestione documentale e, per chi svolga attività d’ufficio in modo non occasionale, accesso al processo civile telematico. La tecnologia viene trattata non come mero supporto logistico, ma come componente della qualità, della tracciabilità, della riservatezza e dell’efficienza dell’attività consulenziale.
Quanto alle operazioni da remoto, il documento ammette e favorisce la partecipazione telematica, soprattutto dei CTP, ma ne sottolinea i limiti intrinseci, in particolare nell’esame obiettivo. Il CTU deve assicurare, per quanto possibile, un’adeguata audiovisione dell’attività svolta, mentre il CTP che partecipi da remoto si assume la responsabilità delle limitazioni percettive connesse a tale modalità.
Sicurezza, riservatezza e privacy
Ampio spazio è riservato a sicurezza, riservatezza, protezione dei dati personali e decoro professionale. Le registrazioni devono essere autorizzate, i partecipanti devono garantire l’assenza di soggetti non legittimati all’ascolto o alla visione, e la presenza di specializzandi o tirocinanti è subordinata al consenso e al rispetto del segreto professionale. Anche l’ambiente da cui si partecipa da remoto deve essere consono alla funzione consulenziale: sono censurati collegamenti da luoghi pubblici, esercizi commerciali o mezzi di trasporto.
Il documento introduce inoltre un profilo di organizzazione del lavoro ispirato al rispetto della dignità personale, dei tempi di vita e della sostenibilità ambientale. Salvo diverso accordo, l’inizio delle operazioni non dovrebbe essere fissato nei giorni festivi, prefestivi, di sabato o al di fuori dei consueti orari lavorativi. Viene raccomandata la riduzione dell’uso della carta, delle stampe e degli spostamenti non necessari.
Contraddittorio, verbalizzazione e gestione delle comunicazioni
La conduzione delle operazioni è rimessa al CTU, ma nel rispetto del contraddittorio tecnico. I CTP sono chiamati a collaborare lealmente al corretto svolgimento delle attività. Il CTU deve informare tutte le parti in modo chiaro, tempestivo e documentato circa modalità, tempi e strumenti delle operazioni.
Prima dell’avvio delle attività, specie in caso di partecipazione da remoto o di dubbi soggettivi, il CTU deve verificare l’identità dei partecipanti e la corrispondenza con le nomine depositate. Deve inoltre redigere verbale delle operazioni, indicando le attività compiute e gli elementi utili alla ricostruzione dell’iter consulenziale. Il verbale va trasmesso ai CTP per approvazione, anche mediante silenzio-assenso. Le osservazioni scritte dei CTP devono essere condivise con tutti gli altri consulenti, così da preservare il pieno contraddittorio.
Analisi tecnico-scientifica e limiti dell’incarico
La parte più rilevante sotto il profilo medico-legale riguarda i criteri dell’analisi tecnica. Il documento afferma che ogni valutazione, sia d’ufficio sia di parte, deve fondarsi su basi scientifiche qualificate: linee guida, buone pratiche accreditate nel Sistema Nazionale Linee Guida, fonti scientifiche autorevoli, revisioni sistematiche e metanalisi. Le conclusioni non possono essere apodittiche o meramente assertive, ma devono essere motivate, verificabili e correlate al caso concreto.
Viene ribadito il divieto di consulenza esplorativa. Il CT deve attenersi rigorosamente al quesito e al perimetro delle allegazioni, senza introdurre autonomamente fatti principali non dedotti dalle parti né acquisire documentazione in violazione del contraddittorio. Qualora sorgano dubbi sui limiti dell’incarico, il CTU deve informare il giudice ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.p.c. e attendere i provvedimenti opportuni.
Sul piano propriamente medico-legale, il documento richiama quattro snodi valutativi essenziali:
- nesso di causalità materiale, da accertarsi secondo criteri di certezza o probabilità qualificata, mediante individuazione del rapporto eziologico tra condotta contestata ed evento dannoso;
- valutazione della condotta sanitaria, da ancorare alle previsioni della legge n. 24/2017 e non a mere opinioni personali o alla singola esperienza professionale del consulente;
- giudizio controfattuale, che deve fondarsi su dati statistici qualificati, esplicitati e verificabili;
- valutazione del danno, da effettuarsi mediante barème medico-legali previsti dalla legge, accreditati nel SNLG quali quelli proposti da SIMLA nel 2025, stabiliti per Legge nell’ambito di consulenze espletate per controversie su temi previdenziali o, ancora, contrattualmente nel settore assicurativo privato.
Conciliazione e funzione del CTU nell’ATP ex art. 696-bis c.p.c.
Il documento attribuisce particolare rilievo alla funzione conciliativa del CTU, soprattutto nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Il consulente non è visto come mero descrittore del dato tecnico, ma come soggetto chiamato a contribuire, entro i limiti del proprio mandato, alla composizione della lite.
Le proposte conciliative devono però essere coerenti con l’analisi tecnica. Non è ammissibile una proposta economica sganciata dai presupposti medico-legali accertati, né una conciliazione fondata su formule generiche o su valutazioni meramente equitative prive di motivazione tecnica.
Quando il CTU non ravvisi profili che giustifichino una proposta risarcitoria, egli deve comunque esperire il tentativo di conciliazione, illustrando alle parti le ragioni tecniche delle proprie conclusioni. In tali ipotesi, il documento prospetta come possibile strumento deflattivo, ad esempio, una compensazione delle spese o una regolazione condivisa degli oneri consulenziali.
Le parti devono essere poste in condizione di comprendere la proposta, valutarla con tempi adeguati e formulare eventuali osservazioni. Parallelamente, il CTU deve evitare che il procedimento conciliativo venga utilizzato in modo dilatorio.
Relazione consulenziale e documentazione dell’accordo
Il documento conclude prescrivendo che gli atti relativi al tentativo di conciliazione, comprese proposte e risposte delle parti, siano documentabili. In caso di accordo, il CTU specialista in Medicina Legale può procedere, ove richiesto, alla formazione del verbale di conciliazione, concordandone i contenuti con i rappresentanti delle parti, facendolo sottoscrivere, depositandolo nel fascicolo telematico e informando il giudice della soluzione della controversia.
La relazione tecnica deve essere completa, oggettiva, verificabile e scientificamente fondata. Le fonti devono essere richiamate in modo puntuale, non generico. Sul piano linguistico, in coerenza con il principio di chiarezza e sinteticità degli atti valorizzato dalla riforma Cartabia, la relazione deve coniugare rigore tecnico e comprensibilità, evitando eccessi argomentativi, formule ambigue, prolissità, artifici retorici e generalizzazioni non necessarie.
Valutazione complessiva
Nel suo complesso, il documento AMLA tende a costruire un modello di consulenza medico-legale fondato su tre assi portanti: qualificazione professionale effettiva, rigore metodologico-scientifico e correttezza procedurale nel contraddittorio.
La consulenza tecnica viene rappresentata come attività ad alta responsabilità giuridica, non riducibile a opinione esperta individuale. Il CT, sia d’ufficio sia di parte, deve operare entro un perimetro normativo, deontologico e scientifico definito, con piena consapevolezza delle ricadute processuali delle proprie valutazioni. Ne deriva una concezione del consulente come ausiliario tecnico della giustizia o collaboratore tecnico della parte, ma sempre vincolato alla verità scientificamente sostenibile, alla trasparenza metodologica e alla tutela dell’affidamento delle parti e dell’autorità giudiziaria.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’intero documento:
Si spera che tale documento, con la più ampia accettazione di critiche o suggerimenti, trovi la più ampia diffusione e che sia d’aiuto ad altre forme associative medico-legali ed anche ai membri della Commissione che sta lavorando insieme all’ISS sul medesimo tema.
