Il fatto
Con un’ordinanza resa il 6 maggio 2025 (clicca qui se vuoi scaricarla), la Terza Sezione Civile della Cassazione ha esaminato il ricorso proposto in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale nella quale erano state mosse varie censure alla CTU medico‑legale, segnatamente sull’uso di specialisti “ausiliari” e sulla gestione dei termini ex art. 195, co. 3, c.p.c. .
Il giudizio proveniva dalla Corte d’Appello di Bologna (sent. n. 2765/2021). Essa aveva confermato l’esito del primo grado deciso dal Tribunale di Ferrara. La Suprema Corte ha accolto il terzo motivo. Ha rigettato il primo e il secondo, dichiarato assorbiti gli altri, e ha cassato con rinvio alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, rimettendo a questa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La nomina degli ausiliari
Quanto alla facoltà del CTU di avvalersi di ausiliari, la Cassazione chiarisce che non è necessaria una previa autorizzazione del giudice ai fini della validità delle operazioni peritali. L’eventuale autorizzazione rileva soltanto per la liquidazione delle relative spese (richiamato, in tale prospettiva, anche l’art. 5, co. 3, d.P.R. 115/2002). Resta fermo che il CTU non può delegare la propria funzione valutativa e rimane personalmente responsabile del contenuto della perizia. Tuttavia, può acquisire, tramite specialisti, cognizioni tecniche o far svolgere attività meramente esecutive a supporto dell’indagine. Le relative doglianze del ricorrente sono state quindi ritenute inammissibili e comunque infondate.
La Corte precisa, inoltre, che le parti non hanno un diritto a nominare “ausiliari” in senso proprio. L’ordinamento riconosce loro la nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP) ex art. 201 c.p.c., i quali interloquiscono sulla bozza e sulla relazione del CTU. L’impiego di specialisti da parte del CTU non comporta alcuna “traslazione” illecita della perizia. Le valutazioni devono infatti confluire nella relazione finale di cui il CTU risponde. Anche su questo punto le censure sono state respinte.
I termini ex art. 195 co. 3 CPC
Il fulcro della decisione riguarda però la corretta scansione dei termini ex art. 195, co. 3, c.p.c. e il rispetto della sospensione feriale. La Cassazione ribadisce che, ricevuta la bozza dal CTU, il giudice o il CTU (secondo le modalità indicate in ordinanza) devono assicurare termini contestuali e simmetrici per le osservazioni di entrambe le parti. Non è conforme allo schema legale una calendarizzazione sequenziale in cui prima una parte espone le proprie osservazioni e solo dopo si apre un termine per “controdeduzioni” dell’altra. Inoltre, la collocazione integrale dei termini dentro il periodo di sospensione feriale incide sul diritto di difesa. Non può essere sanata dalla successiva concessione di ulteriori termini se non viene ripristinato un contraddittorio effettivo e rispettoso della sequenza tipica: bozza → osservazioni contestuali delle parti → deposito della relazione con valutazione delle osservazioni. Per queste ragioni il motivo è stato accolto.
In conseguenza dell’accoglimento, la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione. Dovrà riorganizzare la perizia nel rispetto dei principi indicati: fissazione di termini contestuali per le osservazioni, puntuale considerazione delle note dei CTP all’atto del deposito della relazione. E calendario che tenga conto della sospensione feriale. Il giudice del rinvio valuterà se disporre integrazioni o rinnovazione della CTU. Procederà a una nuova decisione sul merito e sulle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
La sentenza
Qui potete leggere e scaricare l’ordinanza in forma completa
La sintesi e qualche osservazione
In sintesi, l’ordinanza consolida tre capisaldi pratici: il CTU può servirsi di specialisti senza necessità di autorizzazione ai fini della validità (autorizzazione eventualmente utile solo per le spese). Le parti dispongono dei CTP e non di propri “ausiliari”. Infine, la gestione dei termini ex art. 195 deve garantire contraddittorio simultaneo e non può essere compressa dal periodo feriale.
I giudizi della Cassazione, soprattutto per ciò che concerne gli ausiliari ribadiscono la posizione di quest’ultimi (non sono affatto dei CTU) ma soltanto dei professionisti di cui il CTU fa uso. Il CTU, peraltro, si assume la completa responsabilità sui loro detti. Cosa assai diversa rispetto a quello che ancora si vede in alcune piazze soprattutto per le consulenze in ambito di responsabilità medica.
Ancora una volta la Suprema Corte si esprime in modo inequivocabile sull’importanza del contraddittorio e sul rispetto quindi di quanto disposto dall’art. 195 CPC anche per ciò che riguarda il periodo feriale.
