Abstract
Tra le tante novità legate all’introduzione della riforma Cartabia una è di particolare interesse per tutti i medici. Si tratta dei cambiamenti relativi alla procedibilità del reato di lesioni personali.
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Qualche considerazione di ordine generale
In data 30 dicembre 2022 con la L. 199 è entrato definitivamente in opera quanto previsto dal Dgls 162 del 31 ottobre 2022 (cosiddetta riforma “Cartabia”). Per quanto riguarda il sistema penale, gli aspetti di profonda novità che la nuova impronta legislativa ha deciso di imporre sono legati, tra l’altro, ad una significativa estensione del regime di procedibilità a querela anche nell’ambito di reati contro la persona in un’ottica di strategia di guadagno di efficienza del sistema processuale. Gli obiettivi da raggiungere da parte della riforma sarebbero legati ad una deflazione della casistica sia livello processuale che penitenziario anche in ottemperanza ad una svolta connessa ad un sempre maggiore sviluppo di forme di giustizia riparativa ove si dovrebbe assistere, qualora queste vengano portate a termine, alla remissione della querela da parte della vittima del reato.
Assume in quest’ottica particolare rilevanza, non solo per gli specialisti in medicina legale, ma per tutti i medici anche in ottemperanza degli obblighi connessi alla redazione del referto (art. 365 CP) o della denuncia di reato (331 CPP), la nuova formulazione dell’art. 582 CP riguardante le lesioni personali, che muta in maniera significativa la procedibilità relata a questa fattispecie.
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Il “nuovo” 582 CP
Ecco il nuovo testo come approvato dal Parlamento ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022:
“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità”.
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La novità che più evidentemente salta all’occhio è, che rispetto alla versione precedente del 582, è l’eliminazione della procedibilità d’ufficio per le lesioni personali che provocano una malattia della durata compresa tra 20 e 40 giorni (quelle che di solito chiamiamo “lievi”).
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Le lesioni personali che rimangono perseguibili d’ufficio
Rimangono perseguibili d’ufficio le lesioni riconducibili a circostanze aggravanti che come specificate sono rappresentate da:
- art. 61 11 – octies CP ovvero l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività;
- art. 583 CP ovvero se la lesione personale è grave o gravissima quindi se comporta una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo, una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.
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Sono perseguibili d’ufficio, inoltre, le circostanze in cui trova applicazione l’art. 585 CP ove si prevede, anche per quanto riguarda le lesioni personali, l’applicazione degli art.i 576 CP e 577 CP relativi a ulteriori circostanze aggravanti ad eccezione, per quanto riguarda l’art. 577 CP, di quelle indicate nel suddetto articolo al primo comma, numero 1), e nel secondo comma
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Le altre lesioni
Per quanto riguarda i reati che un tempo venivano compresi nell’ambito delle aggravanti del reato di lesioni personali, rimangono perseguibili d’ufficio i disposti dell’583 bis CP (pratiche di mutilazione dei genitali femminili) e dell’ art. 583 quinquies CP (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) che erano stati resi autonomi e distinti con l’introduzione, rispettivamente, dell’ art. 6, comma 1, della L. 9 gennaio 2006, n. 7. e dell’art. 12 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
Sono sempre perseguibili d’ufficio i reati relativi all’interruzione della gravidanza in quanto previsti dagli art.i 593 bis CP (Interruzione colposa di gravidanza) e 593 ter CP (interruzione di gravidanza non consensuale)
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La perseguibilità d’ufficio legata all’ “incapacità” per età o infermità
Un ulteriore elemento da commentare, è quanto previsto dal “nuovo” art. 582, che prevede la procedibilità d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità. Apparentemente, la dizione farebbe pensare ad una vittima “incapace d’intendere e di volere” o che comunque non abbia, per età, acquisito una “capacità di diritto penale” (al di sotto dei 14 anni). Non la pensa così, però, il Prof. Gianluigi Gatta, Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Milano, che in un articolo sul tema in trattazione pubblicato sulla rivista on line “Sistema Penale”a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento (clicca qui per leggerlo) così argomenta:
“La volontà del legislatore è di conservare la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa non è in grado di manifestare la propria volontà di procedere penalmente in ragione di una condizione di incapacità per ragioni di età (giovane o avanzata) o di infermità (cioè di una condizione patologica, non necessariamente integrante una incapacità di intendere e di volere. La ratio della disposizione richiede, in ogni caso, una vera e propria condizione di incapacità di querelare, associata all’età o all’infermità, che, in concreto e a tutela della persona offesa, renda opportuno che lo Stato proceda comunque. Così, ad esempio, un’età avanzata, non associata a condizioni di incapacità, non rende procedibile d’ufficio il reato; così come una condizione di infermità che non incida in concreto sulla capacità di presentare una querela”.
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Le lesioni personali colpose perseguibili d’ufficio
Sono previste modifiche, rimanendo sempre nell’ambito delle lesioni personali, anche per le lesioni personali colpose.
Rimangono perseguibili d’ufficio, ai sensi dell’ art. 590 CP, le lesioni colpose gravi e gravissime, quando siano commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o dell’igiene del lavoro o che abbiano determinato una lesione personale.
Viene invece esclusa la procedibilità d’ufficio per quanto riguarda i disposti dell’ art. 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
Stante l’importanza e la complessità del tema invitiamo da subito tutti i lettori a proporre integrazioni o correzioni a quanto riportato nell’articolo.
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