Abstract
Vi presentiamo la lettera redatta dalla Dott.ssa Gabriella Ceretti Presidente della SIOF (Società Italiana Odontoiatria Forense)in cui vengono rifiutati i dettati stabiliti dal protocollo inviato dal Presidente della CAO Dott. Iandolo circa la esclusiva operatività degli odontoiatri in ambito medico-legale. Nell’articolo potete leggere anche la lettera inviata dal prof. Riccardo Zoja, Presidente AMLA, al Prof. Francesco Introna, Presidente della SIMLA, in cui si ribadisce, anche in ambito odontoiatrico, il primato dello specialista medico-legale. Infine, potrete leggere anche un commento all’intera vicenda del nostro Davide Santovito.
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La lettera alla CAO della Dott.ssa Ceretti a nome della SIOF
Come già pubblicato sul nostro sito, il Presidente della CAO Dott. Raffaele Iandolo, a nome della CAO (Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCEO) aveva inviato all’attenzione della SIOL del PRO.OF. (Progetto Odontoiatria Forense) un documento in cui veniva sostenuto il ruolo autonomo e le attribuzioni del laureato in odontoiatria che opera in ambito forense. Nello stesso veniva esclusa la possibilità per il medico-legale operante sul distretto oro-facciale di esprimere un suo giudizio in tale ambito facendo riferimento, addirittura, all’ipotesi del reato dell’abuso di professione. Le associazioni a cui era diretta la missiva avrebbero dovuto adeguarsi a quanto sostenuto in essa pena la possibilità di collaborare con la CAO (vedi il nostro precedente articolo).
Riunito il Consiglio Direttivo della SIOF, la Dott.ssa Ceretti, nella sua qualità di Presidente, rispondeva ai dettati del Dott. Iandolo, asserendo che la collaborazione tra CAO e SIOF avrebbe dovuto avere solo carattere formativo degli odontoiatri e non certo esprimere l’intento di andare a definire le aree di competenza nella operatività medico-legali di competenza esclusiva delle Società Scientifiche. Asseriva, altresì che ciò che veniva indicato nel protocollo non trovava riscontro nelle attuali disposizioni di legge (cfr. L. 24/17, art. 15) esprimendo quindi disaccordo con le direttive proposte dalla CAO. Si concludeva infine che dopo aver consultato la Società Scientifica di competenza (ovvero la SIMLA), la SIOF si trovava a dichiarare che il protocollo proposto non poteva considerarsi condiviso.
Si tratta ovviamente di una posizione non solo coraggiosa ma estremamente importante perché proviene direttamente da una Società operante nel campo dell’odontoiatria seguente.
Qui sotto potete leggere e scaricare la lettera della Dott.ssa Ceretti
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La lettera del Prof. Zoja, Presidente di AMLA, al Presidente di SIMLA Prof. Introna
Visionate le direttive CAO, il Prof. Riccardo Zoja (Past President SIMLA), in qualità di Presidente di AMLA (Associazione Medico legale Ambrosiana) ma anche di Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di Milano, indirizzava al Prof. Francesco Introna, Presidente di SIMLA, una lettera, che potete trovare più sotto. In questa, si sollecitava la SIMLA ad intervenire ponendo in particolare l’accento sul significato scientifico e professionale della medicina legale.
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Prof. Riccardo Zoja
“Mi preme anche focalizzare la tua attenzione sull’affermazione del comunicato che richiama l’art. 348 cod. pen. con espresso riferimento a Medici Chirurghi specialisti in Medicina Legale. È una citazione che merita un richiamo piuttosto fermo poiché, evidentemente, sfugge, in essa, la storia scientifica, culturale e di impatto sociale e giuridico che la Medicina Legale, attraverso i nostri Maestri e con continuità di azione secolare, ha esercitato sui sistemi che interessano la persona umana sotto il rispetto del Diritto, affermando l’Uomo quale ineludibile unitaria realtà psico-fisica. È la Persona nella sua unicità ed unitarietà biologica il difficile campo che il Diritto in tutte le sue applicazioni richiede alla valutazione specialistica medico legale: pensare ai concetti complessi di danno alla salute o di danno biologico con visioni alternative alla loro stessa essenza, in termini di distrettualità anatomica, contraddice un bagaglio scientifico e giuridico consolidato, ineludibile e dalle radici profonde, una giurisprudenza univoca ed un conseguente principio medico legale al quale ci sforziamo di educare i futuri specialisti nella nostra Disciplina.”
Qui sotto potete leggere e scaricare la lettera della Prof. Zoja al Presidente della SIMLA
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Medici Legali: abusivi e tiramisù destrutturato
Un ultimo commento della redazione di Simlaweb sulla vicenda a cura del nostro Davide Santovito
Ho letto gli interventi appena pubblicati sul sito SIMLA a firma del dottor Marozzi (CAO: medici legali “abusivi”) e del Prof. Piergiorgio Fedeli (Fedeli (GISDAP): odontoiatri imprescindibili ma incapaci di valutare il danno) riguardanti il documento appena reso pubblico della CAO.
Curioso come sono sempre e, diciamolo con un filo di spirito goliardico, mal fidente, mi sono gettato a capofitto a leggere il discusso documento CAO, un può come San Tommaso.
L’impressione è un po’ come quella di chi ordina una generosa fetta di tiramisù, per cui si aspetta ingredienti miscelati nella giusta proporzione da sapienti mani di pasticcere, e si ritrova nel piatto una di quelle cose che “futuristi” cuochi chiamano tiramisù destrutturato. Allora la mia reazione è istintiva: non pago con moneta sonante, ma alla cassa riverso un po’ di nichel, un accendino ed una formina. Pago con denaro destrutturato!
Suvvia, basta una semplice analisi del testo per capire la profonda contraddizione del documento, che presenta un incipit del tutto onorevole e degno di pregio: “La sinergia tra medico-chirurgo e medico-odontoiatra è l’aspetto più rilevante per la diagnosi e la cura del paziente. L’alleanza terapeutica tra le due figure mediche si pone come massima garanzia della salute del paziente, la cui cura appropriata può aversi solo nel rispetto delle competenze proprie delle singole professioni e dando rilievo ad entrambe.”, che altro non è che l’ordinazione del tiramisù. In altre parole, la sinergia e le competenze professionali richiamate ben fanno sperare nella collaborazione tra prestatori d’opera qualificati. Peccato, ed ecco il tiramisù servito destrutturato, che poi tutto il documento riguarda solo ed esclusivamente l’attività medico legale dell’odontoiatra, che è rivendicata con tale passione (a tratti anche lodevole) che si scomoda persino il codice penale: l’esercizio abusivo della professione.
Così via tutto il restante documento, perdendo di vista quella attività collegiale ed interprofessionale che rappresentava la premessa del documento stesso.
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Lo dice anche la Legge
Stando così le cose, allora, è condivisibile il parere del Prof. Fedeli là dove cita i criteri applicativi del DM 3 luglio 2003, che fanno espresso riferimento allo specialista in medicina legale: “Ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire…”.
A rigor di logica, seguendo il ragionamento della CAO, allora là dove il danno è composito, ossia sia di natura odontoiatrica che di altra natura, l’odontoiatra dovrebbe MAI spingersi oltre, pena l’esercizio abusivo della professione medica. Si pensi, come esempio estremo, ad un danno dentario e linguale cicatriziale nello stesso tempo. E nel caso di lesioni nervosa di un nervo alveolare, chi stabilisce dove può spingersi l’odontoiatra o il medico neurologo o l’antalgista in caso di dolore neuropatico?
Se l’invito del documento della CAO era quello di una sinergia di attività, allora non è stato servito un tiramisù, ma un tiramisù destrutturato.
Slegare e creare tensioni, al posto di collaborazioni e sinergie non può che considerarsi un passo sbagliato, che va contro il concetto di collegialità necessario per la valutazione olistica della persona lesa. Mi dispiace dirlo, ma tale visione nella sua interezza è una prerogativa della disciplina specialistica medico legale.
A proposito: e la stima dell’età, la abbiamo dimenticata? Storicamente un terreno di competenza e professionalità medico legale, che miscela più metodologie valutative e multidisciplinari, dovrebbe vedere l’onta della minaccia dell’esercizio abusivo della professione medica allorquando il medico legale fa una conta o valuta una eruzione dentale?
Gli elementi di riflessione sono abbondanti, soprattutto in un campo medico legale ove non la usuale diagnosi clinica orientata alla terapia viene sormontata da un orientamento che si orienta alle necessità della Legge e alla sua interazione con i diritti e i doveri del cittadino inteso come soggetto interamente considerato e non sezionato in segmenti anatomici. E la sua diversità è connotata anche sotto il profilo fiscale tanto che tutte le attività medico legali, indipendentemente da chi le mettono in opera sono gravate dall’IVA contrariamente a tutte quelle cliniche.
Buona riflessione a tutti.
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Leggi anche: Fedeli (GISDAP): odontoiatri imprescindibili ma incapaci di valutare il danno