Abstract
Il TAR della regione Campania, con la sentenza del 24 gennaio 2023, ha fissato alcuni criteri in merito all’accesso alla cartella sanitaria nel caso in cui questa sia smarrita dalla struttura pubblica. Ce ne parlano il nostro Davide Santovito e il Dott. Saverio Gerace (medico in formazione specialistica presso la Scuola di Medicina Legale dell’Università di Torino).
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IL FATTO
Un paziente, vittima di incidente stradale, richiedeva l’accesso alla sua cartella sanitaria utile a provare la data ed il luogo del sinistro, il danno e tutte le altre informazioni per la liquidazione dell’importo risarcitorio domandato. L’ente però era rimasto inerte a fronte di tale richiesta sulla base dell’avvenuto smarrimento della cartella clinica. Il paziente quindi ricorreva avanti al TAR lamentando l’illegittimo tacito diniego di accesso sotto diversi profili.
L’azienda sanitaria, con una nota, comunicava di aver denunciato alle autorità competenti lo smarrimento della cartella clinica e di aver avviato le ricerche della documentazione, tuttavia il TAR riteneva fondato il ricorso in quanto non giudicava sufficientemente ed esaustivamente adempiuti gli obblighi conseguenti all’istanza di accesso dalla parte ricorrente.
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LE MOTIVAZIONI
Dalla lettura della sentenza emerge che la struttura sanitaria, che non è più in possesso della documentazione richiesta dal paziente, non può ritenersi sollevata dai suoi obblighi affermando la semplice indisponibilità degli atti, una volta mossa l’istanza di accesso agli stessi, né tantomeno è sufficiente una mera affermazione di inesistenza o di indisponibilità ad esibirli.
Il TAR della regione Campania sottolinea che la struttura ha l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità, con la massima accuratezza e diligenza, dovendo rispondere al privato:
- delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti
- delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza;
- dell’adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi.
I Magistrati hanno quindi evidenziato come per la giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui l’amministrazione non riesca in concreto a trovare la documentazione richiesta, non sia sufficiente la mera dichiarazione di non reperibilità dei documenti, ma debba essere rilasciata una vera e propria attestazione, di cui l’amministrazione si assume la responsabilità, che chiarisca:
- se i documenti richiesti non esistano davvero, ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati;
- in quest’ultimo caso, quali ricerche siano state eseguite, avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione;
- quali siano le concrete ragioni del mancato recupero dei documenti.
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UN COMMENTO
La lettura di questa sentenza amministrativa rimanda la mente al piano inclinato di Galileo Galilei, che a 90° definisce la “caduta libera” dei gravi, con massima accelerazione. Infatti, nel caso in cui l’amministrazione non riuscisse a reperire i documenti richiesti potrebbe essere, in ipotesi, addebitato il danno per mancato risarcimento derivante dal sinistro stradale.
In un’ottica di Risk Managment, la sentenza mette in evidenza come il rischio di smarrimento della documentazione debba essere sempre tenuto presente ed affrontato con una strategia proattiva, le cui azioni di prevenzione ben possono essere tratte dalla sentenza in esame.
Ciò che allarma è il fatto che i Magistrati del TAR indichino di riportare le eventuali responsabilità connesse allo smarrimento della documentazione sanitaria, affermazione che ha il sapore di responsabilità avanti la Corte dei Conti.
In altri termini, più il piano si inclina più la caduta è libera, ossia aumenta l’accelerazione verso terra.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza
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