Abstract
Dopo la pubblicazione del protocollo CAO (vedi), riceviamo e con la sua autorizzazione portiamo alla vostra attenzione, uno scritto del Prof. Piergiorgio Fedeli, Professore di Medicina Legale dell’Università di Camerino e Presidente del Gruppo Scientifico SIMLA, GISDAP (Gruppo Italiano per lo Studio del DANNO a Persona) che esprime la sua opinione sul punto.
Con un certo stupore ho letto il “documento” inviato in data 26 maggio 2023 dal dottor Raffaele Iandolo, Presidente CAO Nazionale, alla dottoressa Gabriella Ceretti, Presidente SIOF, e al dottor Marco Scarpelli, Presidente Prof.O.F.
In ambito formale ammetto di non capire da chi sia stato stilato il “documento”, in quanto nella lettera del dottor Iandolo si fa riferimento al fatto che “A seguito di una gradita richiesta da parte della SIOF e di PRO.O.F. di una collaborazione con la Cao Nazionale, abbiamo stilato un documento, presente in allegato e approvato all’unanimità, che rappresenta la nostra linea politica riguardo il ruolo autonomo e le attribuzioni dell’odontoiatra esperto in odontologia forense. Lo presentiamo dunque alle due più importanti realtà scientifiche summenzionate per una presa d’atto”; in altri termini SIOF e Prof.O.F. hanno preso parte alla stesura del documento o dovranno solo “prendere atto” di quanto deciso dalla CAO Nazionale?
Trattasi di problemi loro, nei quali non voglio entrare.
La “valutazione del danno alla persona” : un unicum inserito nel contesto sociale
Nel mio ruolo di presidente del GISDAP (Gruppo Italiano di Studio Danno Alla Persona) ritengo però doveroso tralasciare la forma ed andare alla sostanza; focalizzare le problematiche concrete sottese da quanto affermato nel “documento”; nel farlo, per ruolo, mi limiterò alle tematiche relative alla valutazione del danno alla persona, lasciando ai presidenti di altri Gruppi Scientifici e della SIMLA, se vorranno, di trattare quant’altro relativo all’attività medico legale viene prospettato nel “documento” della CAO Nazionale.
Entrando nel merito, non senza arroganza, con per nulla velate minacce, sostanzialmente dimostrando di avere lacunosa contezza di cosa sia la valutazione del danno alla persona, in detto documento si afferma che “……… il laureato in medicina specializzato in medicina legale non può né visitare né tantomeno esprimere un giudizio valutativo sul distretto, incorrendo, nel caso, in esercizio abusivo di professione ex art 348 del c.p.”
Il danno alla “persona” e i Barème
Ebbene, mi corre l’obbligo di ricordare al dottor Iandolo che la “valutazione del danno alla persona” ha alla base la concezione della persona intesa come un unicum inserito nel contesto sociale. Solo partendo da una visione unitaria della persona si può giungere al valore da attribuire ad ogni singola funzione e poi, all’interno di questa, formulare più dettagliate valutazioni del danno.
Concetti che sono elementari tra gli specialisti in medicina legale, ma che sembrano essere meno noti (o volutamente ignorati) agli estensori del “documento” i quali ritengono essere “la persona” semplicemente una sommatoria di parti anatomiche che espletano funzioni; secondo gli estensori del documento agli odontoiatri spetta la funzione stomatognatica e guai a chi osa solo avvicinarsi a ciò che considerano una loro esclusiva proprietà.
Conoscono gli estensori del “documento” come si struttura un Barème per la valutazione del danno alla persona? Hanno idea di cosa sia la proporzionalità valutativa orizzontale tra le varie funzioni, da cui non si può prescindere per attribuire un valore complessivo ad ogni singola funzione in armonica proporzione con i valori da attribuire ad altre funzioni?
In altri termini come può l’odontoiatra prospettare il valore complessivo base da attribuire alla funzione stomatognatica se non è in grado, per formazione, di conosce il valore relativo della stessa nel contesto dell’armonico complessivo equilibrio con il valore attribuito alle altre funzioni?
Imprescindibile l’intervento degli odontoiatri ma incapacità degli stessi di autonomia nel processo valutativo del danno
Certamente l’apporto dell’odontoiatra risulta poi sostanzialmente imprescindibile nell’andare a strutturare il percorso valutativo “verticale” all’interno dello specifico ambito di competenza della funzione stomatognatica; il tutto in una sinergia operativa che il sottoscritto, quale membro di Gruppi Scientifici per la strutturazione di barème per la valutazione del danno e quale presidente del GISDAP, ha sempre perseguito.
In altri termini, assoluta incapacità per gli odontoiatri di autonomamente strutturare il percorso valutativo del danno alla persona da menomazione della funzione stomatognatica, laddove parimenti risulta imprescindibile il loro contributo a tal fine.
Ne discende che gli estensori del “documento” si arrogano il diritto esclusivo di valutare “una porzione” del danno alla persona senza avere le competenze per autonomamente strutturare i percorsi valutativi e senza avere contezza nella sua completezza (con tutte le specificità e preesistenze anche sistemiche) della persona che ha un danno alla funzione stomatognatica.
Ritengo di poter parimenti affermare che la limitazione delle capacità valutative autonome dell’odontoiatra nell’ambito della funzione stomatognatica non si limita al percorso di strutturazione dei barème per la valutazione; gli odontoiatri potrebbero infatti affermare “facciamo le tabelle con i medici legali e poi le applichiamo solo noi”. Questo modus operandi sarebbe errato in quanto un danno a livello del sito anatomico di competenza degli odontoiatri non si caratterizza per incidenza negativa sulla sola funzione masticatoria, potendo notoriamente avere ripercussioni negative sull’estetica e sulla fonazione. Ebbene, quali sono le specifiche competenze dell’odontoiatra nel valutare tali tipologie di danno? Basti a tal fine considerare la complessità della valutazione del danno all’estetica del soggetto, con tutte le tematiche relative al funzionamento della persona proprie della competenza medico legale e che non sono certamente parte del bagaglio culturale dell’odontoiatra.
Competenze e Legge
Parimenti da evidenziare altri ambiti del percorso valutativo del danno alla persona; quali le competenze dell’odontoiatra nel valutare l’incidenza del danno sulle attività dinamico relazionali proprie del soggetto? Quali le competenze per esprimere pareri in ambito di incidenza sulla capacità lavorativa?
Percorsi valutativi che anche per il medico legale esperto risultano pieni di difficoltà operative; ambiti valutativi nei quali l’odontoiatra, non in possesso di una visione monadica della persona, si troverebbe a commettere grossolani errori per palese incompetenza. Si badi bene, non incompetenza che potrebbe essere colmata con specifici corsi ma incompetenza dovuta all’ambito professionale di specifica operatività, limitato ad un distretto corporeo molto settoriale.
Che la valutazione del danno odontoiatrico sia di competenza medico legale è chiaramente previsto dalla specifica normativa; il Decreto del 3 luglio 2003 “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” nei Criteri Applicativi perentoriamente specifica “Ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”.
La sinergia tra medicina legale e odontoiatria
Ripeto, in tutta sincerità mi sorprende che a 28 anni (!) dall’emanazione della legge n. 409/1985, istitutiva della professione sanitaria di Odontoiatra, la CAO Nazionale possa emanare il “documento” di cui si discute.
Decenni nel corso dei quali vi è stata sinergia operativa tra gli specialisti in medicina legale e gli odontoiatri; sinergia che ha portato ad una crescita per entrambe le professioni, con la finalità di ottimizzare il percorso valutativo, ma sempre nel rispetto delle specifiche competenze.
È in questo contesto che ho sempre aderito con entusiasmo a collaborare con ogni evento congressuale in cui sono state trattate tematiche medico legali di interesse per l’odontoiatria. Inoltre, evidenzio la mia personale soddisfazione nel dare il mio contributo di docente al Master in Odontologia Forense cui da anni sono invitato a partecipare dal professor Norelli e dalla professoressa Pinchi. Master ove tratto di valutazione del danno alla persona, unitamente ad altri colleghi specialisti in medicina legale. Senza alcuna polemica mi permetto di osservare che ben difficilmente nell’ambito dei laureati in odontoiatria si sarebbero trovati docenti in grado di relazionare sul danno biologico, sul danno alle attività dinamico-relazionali, sulla sofferenza morale; tanto solo per citare l’ambito valutativo della responsabilità civile, laddove le stesse tematiche si pongono in ambito penale, assicurativo privato, previdenziale e socio-assistenziale.
Il Convegno GISDI – GISDAP a Firenze
Proprio in questo contesto di sinergica operatività, finalizzata alla crescita comune, quale presidente del GISDAP, con il collega professor Genovese presidente del GISDI, in collaborazione con la professoressa Pinchi della Sezione di Scienze Medico Forensi dell’Università di Firenze, abbiamo deciso di organizzare il nostro convegno nazionale sullo “Stato anteriore nella valutazione del danno alla persona e in responsabilità sanitaria”. Il convegno è stato organizzato in collaborazione con il Pro.O.F. in perfetta armonia; come si potrà notare scorrendo il programma del convegno, la giornata del 6 luglio vedrà la trattazione di tematiche medico legali di interesse odontoiatrico; ebbene, la trattazione di ogni argomento è stata affidata a due relatori, un medico legale ed un odontoiatra. Ciò che importa è il fine; per dare una buona offerta formativa abbiamo ritenuto essere questa la formula da seguire.
Parimenti, tornando alla valutazione del danno alla funzione stomatognatica, ritengo vadano rispettate le competenze dell’odontoiatra, nel formulare la diagnosi e prospettare/eseguire trattamenti terapeutici da porre alla base della valutazione, e dello specialista medico-legale, nel valutare il danno nel complessivo contesto di “quella persona” che è un unicum correttamente valutabile solo avendo una visione globale della stessa.
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