Abstract
Il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) Dott. Raffaele Iandolo invia un protocollo d’intesa alle Associazioni di Odontologia Forense italiane ove si afferma che chi si esprime dal punto di vista medico-legale sul distretto oro-facciale commette abuso di professione.
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La Presidente della SIOF (Società Italiana Odontoiatria Forense) Dott.ssa Gabriella Ceretti affiliata SIMLA ha fatto pervenire al Presidente della nostra Società Scientifica Prof. Francesco Introna una lettera a firma del Presidente della CAO (Commissione Albo Odontoiatri – FNOMCeO) Dott. Raffaele Iandolo.
Tale missiva era indirizzata alla Dott.ssa Ceretti e al Dott. Marco Scarpelli (Presidente di PRO.O.F. ovvero Progetto Odontologia Forense, l’associazione di coloro che hanno frequentato il MASTER ovvero il Corso di Perfezionamento in “Odontologia Forense” presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Firenze).
Nella lettera il Dott. Iandolo, fa riferimento ad un documento allegato, approvato all’unanimità dal CD della CAO, che rappresenta la linea politica della Commissione riguardo il ruolo autonomo e le attribuzioni dell’odontoiatra esperto in odontologia forense. Il Dott. Iandolo invitava quindi i Presidenti delle due associazioni di odontoiatria forense ad adeguarsi a tale protocollo qualora avessero intenzione di collaborare con la CAO.
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Il documento
Il documento che vi presentiamo, in sintesi, basandosi sui dettati della L. 409/85 che, come noto, istituiva la professione sanitaria di Odontiatra alla quale compete la diagnosi e la cura delle strutture anatomiche della faccia, sottolinea l’autonomia dell’odontoiatra rispetto a quella del medico stante la sussistenza di due albi separati.
Nel documento, dopo aver elencato tutte le attività medico-legali in cui è richiesta la presenza dell’odontoiatra (INPS, INAIL, in ambito civile: valutazione del danno, responsabilità professionale e in quello penale: identificazione nel vivente o nel cadavere, determinazione dell’età e lesività odontoiatrica nei crimine violenti) si affermava che, se queste risultavano connesse a procedure diagnostiche di lesioni e danni a carico del distretto oro-facciale, possono essere esercitate soltanto dagli iscritti all’albo odontoiatri.
Dopo aver espresso perplessità sulle procedure delle nomine dei Consulenti d’Ufficio nell’ambito della Gelli Bianco che non prevede la figura dell’odontoiatra forense, il documento faceva notare, inoltre, che “il laureato in medicina specializzato in medicina legale non può né visitare né tantomeno esprimere un giudizio valutativo sul distretto, incorrendo, nel caso, in esercizio abusivo di professione ex art 348 del c.p.”.
Qui sotto potete leggere e scaricare i documenti citati
Si segnala che il Dott. Scarpelli, Presidente di PRO.O.F., interrogato personalmente si dichiarava in completo accordo con le affermazioni contenute nel documento CAO.
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I confini “non abusivi” dell’attività dell’odontoiatrica in ambito di medicina estetica. Ovvero una topografia anatomica incerta.
Potrebbe apparire non direttamente correlato al documento CAO ma, proprio nei giorni in cui il documento citato veniva alla luce, il Parlamento approvava nel contesto del cosiddetto “Decreto Bollette” (DL 30-03-2023 N. 34 in vigore dal 4 maggio us) all’art. 15 ter una modifica del secondo comma dell’art. 2 della L. 409/95 (quella che istituisce la professione di odontoiatra) per la quale i laureati in odontoiatria:
Art. 15 ter del DL 30-3-2023 N. 34
“Possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”
Lo stesso Dott. Iandolo sul sito della FNOMCeO esprimeva grande soddisfazione per l’approvazione delle suddette norme (vedi). Era invece, ovviamente, assai irritata la risposta del Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica – Agorà, SIES e SIME – che in un comunicato stampa comune divulgato da Quotidiano Sanità (vedi) esprimevano ll loro completo dissenso sulla normativa approvata.
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Qualche commento
Non posso che premettere che le opinioni che vado ad esplicitare sono del tutto personali anche se, nel mio ruolo di Vicepresidente SIMLA, cercherò di fare valere il mio pensiero nell’ambito di eventuale discussione dell’argomento in sede di Consiglio Direttivo.
Appare del tutto evidente che le affermazioni della CAO abbiano qualche falla.
Non si comprende per esempio se tale presa di posizione riguardi tutti i medici o solo gli specialisti in medicina-legale. Commetterebbero abuso di professione, per esempio, gli anestesisti che esaminano il cavo orale per verificare la possibilità di una difficile incubazione? O, ancora, qualsiasi medico che controlli un sanguinamento del cavo orale quale possibile rilievo oggettivo possibilmente legato ad una malattia della coagulazione? Gli esempi potrebbero naturalmente essere moltissimi.
E ancora, circa l’abuso di professione, la medicina legale è ormai noto che – sotto il profilo professionale e quindi anche fiscale – non risulta correlata certamente alla cura e quindi alla sicurezza del paziente. Da anni, infatti, si emettono fatture con IVA per questa attività.
Non ci si picca di essere fini giuristi – qui si si abuserebbe di professione – ma normative europee (Direttiva 2005/36/CE) e qualificata giurisprudenza indicano che il reato di abuso di professione (art. 348 CP) si concreta quando l’attività contestata venga svolta con modalità tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (SU, 11545/2012, richiamata da Sez. 6, 33464/2018).
E ciò, naturalmente, non avviene nell’ambito dell’attività medico-legale se pensiamo alla relativa frequenza di interessamento del distretto oro-facciale soprattutto se si fa riferimento alla organizzazione della medesima attività.
Peraltro, non si comprende, sotto il profilo tecnico tutto questo interessamento “a far da soli” quando l’esperienza porta all’osservazione che l’interessamento specialistico dell’odontoiatra nei casi di sua competenza, in ambito medico-legale, è una regola quasi sempre inderogabile per mera correttezza professionale verso tutti i committenti siano enti, istituzioni, imprese o pazienti.
E allora ci si domanda perché questa insistenza: motivi di occupazione di mercato attraverso attività professionale o di formazione? Acquisizione di potere ? Controllo dei casi di responsabilità professionale: gli odontoiatri sarebbero gli unici, secondo le istruzioni della CAO, che si giudicherebbero al loro interno. E perché non i cardio-chirurghi o gli ortopedici, allora? Esiste o no un ruolo di competenza e di garanzia da parte dello specialista medico-legale in questi casi? Se no – come suggerito dalla CAO – la formazione di un collegio nelle perizie e nelle consulenze tecniche regolate dalla Legge Gelli Bianco, avrebbe ben poco senso. E, forse, meglio non sarebbe avere a disposizione per l’attività medico-legale odontoiatri realmente esperti perché comunemente impegnati assiduamente in attività di cura e diagnosi piuttosto che dei professionisti del contenzioso
Sono domande su cui la medicina-legale italiana ha forse l’obbligo di fornire delle risposte.
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Posizioni
E qui, d’altronde bisogna essere chiari e le opportunità circa una presa di posizione in merito non sono che 3
- Gli odontoiatri hanno ragione. La Legge è dalla loro parte. Rassegniamoci però non occupiamoci più né in dottrina né nelle usuale pratica medico-legale di questioni legate a lesioni dell’apparato oro-facciale.
- É inutile agitarsi. Va bene così. Todos Caballeros. In fondo stiamo parlando di quisquilie di scarso interesse statistico-epidemiologico. Perché arrabbiarsi e creare fratture. Naturalmente chi tace acconsente.
- Ci preoccupiamo seriamente della parcellarizzazione della nostra specialità rivendicando la centralità della disciplina. O la medicina legale – e solo la medicina legale – è il ponte qualificato tra diritto e biologia umana o, altrimenti, meglio farci trasportare dalle onde verso la sua scomparsa ineluttabile. Una bella formazione – breve – di medici specialisti da parte di un pugno di giuristi e il gioco è fatto. Abbiamo costruito e formato una serie di cardiologi forensi, ortopedici forensi, anatomo-patologi forensi e alla via così. E non voglio fare troppi esempi: perché rattristarci insieme?
E, attenzione, non si tratta affatto di un problema sindacale (forse per i più giovani) ma, soprattutto, culturale.
A meno che si voglia lasciar sola la Società Scientifica che, unica, almeno pubblicamente, tra le organizzazioni medico-legali, ha manifestato una posizione negativa sulla eventuale formazione di una Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Forense.
Al di là di queste informazioni fornite ai Soci e a chi ci segue – e non è comunque poca cosa – vi annuncio che SIMLA, almeno da notizie che mi sono state fornite, sta cercando di approntare iniziative sul tema e ho personalmente contattato la dirigenza FAMLI, AMLA, GISDI e GISDAP perché esprimano una loro opinione. Solleciterei, peraltro, anche le altre Associazioni medico-legali locali a divulgare il documento e a farsi partecipi di azioni comuni con la Società Scientifica su tale argomento.
Vediamo che succederà.
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Leggi anche: Specializzazione in odontoiatria forense: il parere di SIMLA