La Cassazione, dunque, dice no alla retroattività della rivalsa INAIL introdotta di recente con la Legge Finanziaria approvata alla fine dell’anno 2018.
La Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro (27 marzo 2019 n. 8580) si è espressa, per la prima volta, sulle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1126, della l. n. 145/2018 che all’art. 1, comma 1126, ha modificato gli art. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965.
Queste, secondo la Suprema Corte, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro che sono verificati e alle malattie professionali denunciate prima dell’1. 1. 2019, quando la legge finanziaria è entrata in vigore.
La Cassazione quindi dichiara la “non retroattività della possibilità di rivalsa INAIL.
La Sentenza, oltre a fugare un’interpretazione, che appariva farsi strada all’emanazione del DEF, si è espressa con parole importanti sulla questione asserendo che “nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria INAIL, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità“.
QUI POTETE SCARICARE LA SENTENZA (Punti importanti dal 19 al 60)