Abstract
Nella Legge Delega per la riforma del processo Civile si dà spazio anche al ruolo dei Consulenti Tecnici. Vediamo con quali novità.
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Il Senato della Repubblica, in data 21 settembre 2021, ha approvato il disegno di legge d’iniziativa governativa in merito all’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
In un contesto assai ampio che tenta di introdurre con sempre più forza i riti alternativi (mediazione, arbitrati) vi è spazio per alcune novità anche in tema di consulenza tecnica. Ai CTU è interamente dedicato l’art. 16 che detta i seguenti principi per la redazione di decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici.
Eccoli:
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- a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l’accesso alla professione anche ai più giovani;
- b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
- c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
- d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d’appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all’altro;
- e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;
- f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell’anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
- g) istituire presso le corti d’appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
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In un altro punto del testo (art. 23 ) relativo alla realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» si parla ancora di CTU.
- dd) prevedere: la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;
- ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;
- gg 1) prevedere cause di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero.
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Il Codice di Procedura Civile nel contesto di una riforma complessiva del processo subirà, quindi, inevitabilmente nuove modifiche.
Vedremo che succederà.
Qui potete legge e scaricare il testo completo della Legge delega approvata dal Senato.
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