Ci interessiamo oggi della sentenza n. 34085 del 24/12/2025 emessa dalla III Sezione della Cassazione Civile.
Il fatto
La vicenda nasce da una domanda di risarcimento proposta dagli eredi di una paziente deceduta, i quali sostenevano che la morte fosse stata causata da un’infezione nosocomiale contratta durante il ricovero.
Il Tribunale, poi confermato dalla Corte d’Appello di Milano, aveva riconosciuto soltanto un modesto risarcimento per il danno biologico temporaneo subito dalla paziente durante la degenza, ma aveva escluso il nesso causale tra il decesso e la responsabilità delle strutture sanitarie. La Corte d’Appello aveva inoltre ritenuto valida la CTU anche se i consulenti nominati non avevano la specializzazione in medicina legale.
- Il fatto
- Le decisioni della Suprema Corte
- Il ruolo dello specialista in medicina legale nell’ambito di una “collegialità qualificata”
- La funzione essenziale dello specialista in medicina legale
- La necessità della qualifica specialista formale, la nullità della CTU e conseguentemente della sentenza
- Cass. n. 34085/2025: il medico legale come snodo necessario tra sapere scientifico e sapere giuridico. Un commento alla sentenza del Dott. Lucio Di Mauro
- La centralità della figura dello specialista in medicina legale nei giudizi di responsabilità sanitaria
- Oltre il perimetro della responsabilità sanitaria
- La specialità in medicina legale non è un titolo formale o ornamentale
- Specialità in medicina legale: conoscenza non solo della materia della valutazione del danno ma anche delle regole del processo
- Lo stesso vale per le cause in materia previdenziale o di medicina pubblica
- Nessuna logica corporativa: solo rigore, affidabilità e tutela
Le decisioni della Suprema Corte
La Cassazione ribalta questo punto.
Secondo la Corte, nei giudizi di responsabilità sanitaria si applica l’art. 15 della legge n. 24/2017, che impone al giudice di affidare la consulenza tecnica a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina coinvolta. Questa regola vale per i procedimenti introdotti dopo l’entrata in vigore della legge, e quindi anche per questo caso, iniziato nel 2018.
Il ruolo dello specialista in medicina legale nell’ambito di una “collegialità qualificata”
Il punto centrale della sentenza è proprio questo: la presenza del medico legale nel collegio peritale non è facoltativa né meramente opportuna, ma obbligatoria.
La Cassazione afferma che la consulenza in materia di responsabilità sanitaria deve essere caratterizzata da una “collegialità qualificata”, cioè dall’apporto congiunto sia del sapere medico-legale, sia del sapere specialistico clinico relativo alla materia concreta del caso.
La funzione essenziale dello specialista in medicina legale
Per la Corte, il CTU specialista in medicina legale svolge una funzione essenziale perché garantisce il raccordo tra:
il dato scientifico-clinico, la ricostruzione causale, e la valutazione giuridica del danno e della responsabilità.
In altre parole, il medico legale non è un consulente “aggiuntivo”, ma è la figura che consente al giudice di controllare in modo razionale e completo l’accertamento tecnico. La sentenza richiama anche l’idea, già valorizzata dalla Corte costituzionale, che nelle cause di malpractice sanitaria le indagini sono particolarmente delicate e richiedono una valutazione il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis.
La Cassazione respinge quindi l’idea, seguita dalla Corte d’Appello, secondo cui il giudice potrebbe ritenere sufficiente una consulenza svolta senza medico legale, purché in concreto appaia completa.
Al contrario, dice che la mancanza del medico legale e dello specialista della materia rende la consulenza viziata nella forma, perché manca un requisito indispensabile previsto dalla legge per raggiungere lo scopo dell’atto.
La necessità della qualifica specialista formale, la nullità della CTU e conseguentemente della sentenza
Il principio affermato è di conseguenza molto forte: la violazione dell’art. 15, comma 1, della legge 24/2017 determina la nullità dell’atto di nomina del consulente e della conseguente CTU.
Non si tratta di una nullità “debole” o sanabile facilmente: la Cassazione precisa che essa tutela un interesse pubblicistico, quindi può essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Ancora più importante, la Corte chiarisce che la competenza richiesta non può essere sostituita da una generica esperienza pratica: serve la qualifica specialistica formale in medicina legale, accanto a quella dello specialista della branca medica interessata. L’esperienza pratica è richiesta in aggiunta, non in sostituzione del titolo specialistico.
In conclusione, la decisione della Cassazione può essere riassunta così:
nelle cause di responsabilità sanitaria, il CTU medico legale è una figura necessaria e strutturale dell’accertamento tecnico; senza di lui, la consulenza non è valida; se la sentenza si fonda su una CTU svolta senza questo requisito, la sentenza stessa deve essere cassata.
Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’intera sentenza:
Cass. n. 34085/2025: il medico legale come snodo necessario tra sapere scientifico e sapere giuridico. Un commento alla sentenza del Dott. Lucio Di Mauro
La medicina legale rappresenta, per sua struttura epistemologica e per la sua funzione ordinamentale, la disciplina nata precisamente per operare nel punto di intersezione tra medicina e diritto.
In questa prospettiva, il suo ubi consistam risiede nella capacità di tradurre il dato biologico, clinico e anatomo-funzionale in categorie giuridicamente rilevanti, rendendo intellegibile al giudice ciò che, altrimenti, resterebbe confinato entro la sola dimensione tecnico-sanitaria
.
Il medico legale non è soltanto un medico che conosce il diritto, né un ausiliario del giudice genericamente esperto di patologia; egli è, più propriamente, il professionista formato per governare il passaggio metodologicamente corretto dal fatto biologico al fatto giuridico, dal rilievo clinico alla sua qualificazione causale, valutativa e risarcitoria. È precisamente in tale funzione di cerniera che si coglie la ragione per cui la giurisprudenza più avvertita sottolinea il ruolo del medico legale quale garante del collegamento tra sapere scientifico e sapere giuridico, necessario affinché l’accertamento peritale sia logicamente controllabile, razionalmente strutturato e processualmente utile.
La centralità della figura dello specialista in medicina legale nei giudizi di responsabilità sanitaria
Nei giudizi di responsabilità sanitaria questa centralità emerge in modo ancor più netto.
In tali controversie, infatti, il medico legale è chiamato a svolgere un compito di sintesi tecnica di straordinaria complessità: deve concorrere all’accertamento dell’an della responsabilità, ricostruendo il nesso causale materiale tra condotta, evento lesivo e conseguenze dannose secondo i criteri propri della causalità civile o penale; deve valutare il quantum del danno biologico temporaneo e permanente; deve inoltre fornire al giudice gli elementi tecnico-scientifici necessari per la corretta apprezzabilità di ulteriori poste di danno non patrimoniale e patrimoniale, evitando indebite duplicazioni, sovrapposizioni categoriali o improprie semplificazioni liquidatorie.
Si tratta, dunque, di una competenza che non si esaurisce nella mera lettura clinica del caso, ma richiede padronanza del lessico causalistico, delle categorie del danno alla persona, delle regole di accertamento controfattuale, dei criteri di emendabilità del pregresso, delle problematiche relative a concause, coesistenze e concorrenti menomazioni, nonché della stessa architettura risarcitoria civilistica.
È proprio questa complessità che giustifica, nella materia della responsabilità sanitaria, la necessità di una collegialità qualificata tra medico legale e specialista di branca, come affermato dalla Corte.
Oltre il perimetro della responsabilità sanitaria
Ma il punto, a ben vedere, non si esaurisce nella responsabilità medica. Se la ragione della necessaria presenza del medico legale sta nel fatto che il danno alla persona non è mai un dato puramente clinico, bensì un fatto biologico da interpretare e tradurre in termini giuridico-valutativi, allora l’esigenza sistematica che emerge dalla pronuncia si presta a essere sviluppata anche oltre il perimetro delle liti di malpractice sanitaria.
Per analogia di ratio, ogni qual volta il CTU sia chiamato ad accertare, qualificare e valutare un danno alla persona, dovrebbe reputarsi altamente auspicabile, e direi metodologicamente necessario, che tale attività venga svolta da un professionista in possesso del diploma universitario di specializzazione in medicina legale.
Il tema, infatti, non è soltanto quello della diagnosi del postumo o della descrizione della lesione, ma quello, ben più raffinato, della sua traduzione in invalidità biologica, del suo inquadramento causale, della distinzione tra menomazione, disabilità e ricadute dinamico-relazionali, della lettura critica del decorso clinico e della delimitazione tecnico-forense delle conseguenze apprezzabili iure.
Tutto ciò appartiene al nucleo identitario della medicina legale, non alla mera competenza clinica generale o settoriale.
La specialità in medicina legale non è un titolo formale o ornamentale
Sotto questo profilo, deve affermarsi con chiarezza che la specializzazione in medicina legale non costituisce un titolo meramente formale o ornamentale, bensì il presidio accademico e professionale di competenze specifiche, indispensabili quando l’oggetto della consulenza non è semplicemente la malattia o la lesione, ma il danno alla persona in quanto categoria giuridicamente rilevante.
La sentenza in questione è particolarmente significativa là dove valorizza il titolo specialistico formale quale requisito coerente con l’inequivoca lettera della legge, rifiutando letture elastiche che equiparino la mera esperienza pratica o la generica competenza clinica alla qualità specialistica formalmente attestata sul piano accademico.
È un passaggio di grande rilievo, perché riafferma che l’ausiliario del giudice, quando entra nel territorio della responsabilità sanitaria e del danno alla persona, non può essere individuato secondo logiche approssimative o sostanzialistiche, ma deve rispondere a requisiti specialistici precisi, coerenti con la delicatezza pubblicistica dell’accertamento.
Specialità in medicina legale: conoscenza non solo della materia della valutazione del danno ma anche delle regole del processo
L’argomento si rafforza ulteriormente se si considera che il medico legale non è solo lo specialista del danno biologico in senso stretto, ma è anche il professionista istituzionalmente deputato a operare nel processo.
La sua formazione comprende il metodo dell’accertamento peritale, la conoscenza delle regole probatorie, la distinzione tra causalità naturalistica e causalità giuridica, il governo del ragionamento controfattuale, la capacità di redigere un elaborato tecnicamente corretto e processualmente fruibile.
In altri termini, il medico legale non si limita a descrivere un quadro clinico, ma lo organizza secondo una logica dimostrativa compatibile con le esigenze del contraddittorio e con il sindacato razionale del giudice.
Questa attitudine processuale è parte integrante della specializzazione e costituisce una differenza qualitativa essenziale rispetto ad altri saperi medici, pur altissimi sul piano clinico, ma non strutturalmente orientati alla funzione valutativa forense.
Lo stesso vale per le cause in materia previdenziale o di medicina pubblica
Né può essere trascurato il versante previdenziale e quello, più ampio, della medicina legale pubblica.
Anche in tali ambiti, infatti, l’oggetto dell’accertamento non coincide con la semplice diagnosi, ma investe la verifica tecnico-giuridica di presupposti normativi, la misurazione funzionale della menomazione, la riconduzione del caso concreto a categorie legali tipiche, l’applicazione di criteri tabellari o valutativi disciplinati dall’ordinamento.
Si tratta di settori nei quali il medico legale possiede competenze storicamente e istituzionalmente proprie, maturate proprio nell’interfaccia tra apparati normativi, tutela pubblicistica e valutazione della persona.
Per questo, quando il processo involge questioni previdenziali, assistenziali, invalidanti o, più in generale, profili di medicina legale pubblica, la presenza dello specialista in medicina legale non appare soltanto opportuna, ma funzionalmente coerente con la natura dell’accertamento richiesto.
Nessuna logica corporativa: solo rigore, affidabilità e tutela
In conclusione, la valorizzazione del ruolo dello specialista in medicina legale non risponde a una logica corporativa, bensì a un’esigenza di rigore metodologico, di affidabilità epistemica dell’accertamento e di migliore tutela giurisdizionale.
Se, come insegna la Cassazione, nella responsabilità sanitaria il legislatore ha ritenuto indispensabile il confronto tra sapere medico-legale e sapere specialistico di branca, ciò dipende dal fatto che il danno alla persona e il giudizio causale non sono territori neutri, ma richiedono un sapere tecnico capace di parlare al diritto senza tradire la scienza, e alla scienza senza ignorare il diritto.
È proprio questa la missione della medicina legale: essere il ponte tra biologia e norma, tra fatto sanitario e decisione giudiziaria, tra sofferenza della persona e sua corretta qualificazione giuridica.
Da ciò discende, con forza sistematica, che ogniqualvolta il CTU sia chiamato a valutare il danno alla persona o qualsiasi altro ambito in cui il dato medico si interfacci con il Diritto o la Legge, l’ordinamento dovrebbe privilegiare il ricorso a professionisti muniti della specializzazione universitaria in medicina legale, quale garanzia di competenza non generica ma tipica, non empirica ma metodologicamente strutturata, non solo clinica ma autenticamente medico-giuridica.
Lucio Di Mauro è il Segretario della Società Italiana di Medicina Legale

