Ci occupiamo oggi di una importante sentenza la n. 8630 del 7 aprile 2026 emessa dalla Cassazione Civile Sez. III, concentrata soprattutto sul rapporto tra T.U.N. e tabelle pretorie (in primis Milano) nella liquidazione del danno alla persona.
Sunto della decisione
La causa nasce da un sinistro stradale del 20 febbraio 2021, quindi anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025che ha approvato la Tabella Unica Nazionale dal 5 marzo 2025. Il Tribunale di Milano, constatando che l’uso della TUN o delle Tabelle milanesi portava a risultati molto diversi, ha chiesto alla Cassazione, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., quale criterio dovesse usare per liquidare il danno biologico da macropermanente: continuare con Milano, applicare necessariamente la TUN, oppure scegliere tra i due criteri con adeguata motivazione.
La Cassazione risponde con una soluzione molto netta: la TUN non si applica retroattivamente in via diretta ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, perché la legge e il regolamento ne limitano espressamente l’efficacia temporale ai fatti successivi. Però la TUN può e deve entrare nel giudizio in via indiretta, non come norma retroattiva, ma come parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.. In altre parole, la Corte dice che il fondamento vero della liquidazione del danno non patrimoniale resta l’equità, e la TUN diventa oggi il parametro più aggiornato e più forte per riempire di contenuto quell’equità.
Il punto centrale: la TUN come parametro di equità
Questo è il passaggio più importante della sentenza. La Corte non ragiona in termini di semplice successione di tabelle, ma sposta il baricentro sul fatto che la liquidazione del danno alla persona è, per sua natura, un giudizio equitativo. Le tabelle non sostituiscono l’equità: la concretizzano.
Fino ad oggi, la giurisprudenza aveva riconosciuto alle Tabelle milanesi un ruolo privilegiato perché diffuse, razionali e idonee a garantire uniformità di trattamento. Erano cioè considerate una sorta di parametro extratestuale dell’art. 1226 c.c.. La novità della sentenza è che, dopo il d.P.R. 12/2025, questa funzione conformativa dell’equità viene riconosciuta anche alla TUN, con un peso persino maggiore, perché la TUN è di fonte normativa e quindi offre garanzie più forti di generalità, astrattezza e uniformità.
La Corte, infatti, afferma in sostanza che la TUN non opera, per i fatti anteriori, come regola direttamente vincolante; agisce, però, come parametro equitativo privilegiato; che le tabelle pretorie non scompaiono, ma non sono più il riferimento primario inevitabile , infine, il giudice può ancora applicarle, ma solo motivando puntualmente perché, nel caso concreto, siano più idonee della TUN a realizzare una liquidazione equa e per far ciò si richiede una motivazione rafforzata, fondata su circostanze del tutto peculiari del caso concreto.
Quindi: TUN e tabelle pretorie non sono sullo stesso piano e questo è probabilmente il dato più rilevante della pronuncia.
Perciò, rispetto all’assetto precedente, la sentenza realizza una sorta di rovesciamento della centralità:
prima il referente generale della liquidazione equitativa era, di fatto, la tabella milanese; ora la Corte dice che, dopo la nascita della TUN, il referente da cui partire è la TUN, anche per i fatti anteriori, benché solo in via indiretta.
Perché la Corte preferisce la TUN
La motivazione si fonda su tre idee molto forti.
La prima è che la parità di trattamento non si misura confrontando soltanto gli importi finali. Non basta dire che Milano liquida di più o di meno della TUN. Per la Corte, la vera parità si misura soprattutto nel meccanismo di liquidazione, cioè nella struttura del criterio adottato.
La seconda è che la TUN, pur diversa negli importi rispetto alle tabelle milanesi, condivide la stessa logica di fondo: sistema a punto variabile, rilievo dell’età, crescita progressiva del risarcimento con l’aumentare dell’invalidità, possibilità di cogliere la componente morale secondo una struttura standardizzata. Dunque, sotto il profilo metodologico, la TUN è ritenuta coerente con i criteri di equità già valorizzati dalla giurisprudenza.
La terza è che il giudice, quando liquida equitativamente, deve usare i parametri più aggiornati disponibili al momento della decisione. La Corte richiama il principio già affermato per l’aggiornamento delle tabelle milanesi in appello: liquidare con tabelle superate può significare applicare male l’art. 1226 c.c. Da qui l’idea che, dal 5 marzo 2025 in avanti, la TUN entri nel patrimonio degli strumenti attuali dell’equità giudiziale.
Cosa resta alle tabelle pretorie
Restano importanti, ma cambiano funzione.
Non hanno un valore normativo, continuano essere degli strumenti orientativi e possono sì essere ancora usate ma, dopo questa sentenza, il loro impiego al posto della TUN non appare più la soluzione “normale”, bensì una soluzione da giustificare.
In termini pratici, la Cassazione dice che il giudice può discostarsi dalla TUN e perfino preferire una tabella pretoria, ma solo se riesce a motivare quali aspetti del caso concreto rendono la TUN inadeguata, perché la tabella pretoria assicuri un ristoro più coerente con la concreta materialità del pregiudizio e quali siano le circostanze davvero peculiari che giustificano lo scostamento.
L’esclusione della retroattività diretta e dell’analogia iuris
La sentenza esclude con chiarezza due cose.
Esclude, anzitutto, la retroattività diretta della TUN: per i fatti anteriori al 5 marzo 2025 la TUN non si applica come norma immediatamente regolatrice del caso.
Esclude anche che serva passare attraverso l’analogia iuris. Non c’è bisogno di dire che la disciplina della TUN va estesa analogicamente ai casi precedenti o ad ambiti diversi, perché il fondamento della decisione è già negli artt. 1226 e 2056 c.c.: è lì, infatti, che il giudice trova il potere-dovere di liquidare equitativamente il danno. La TUN, quindi, entra nel ragionamento non per analogia, ma come criterio conformativo dell’equità.
Il principio di diritto in sintesi
Tradotto in termini semplici, il principio finale è questo: per la liquidazione del danno biologico da lesione della salute, anche quando il sinistro è anteriore al 5 marzo 2025 e anche quando il caso è fuori dal campo di applicazione diretta della TUN, il giudice può usare la TUN come parametro generale di equità; se vuole invece usare una tabella pretoria, deve motivare in modo puntuale perché quel caso presenti peculiarità tali da rendere preferibile quel diverso criterio.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’intera sentenza:
Un rapido commento
Difficile per uno specialista in medicina legale approcciare ad un argomento che non lascia spazio a considerazioni cliniche e connesse con le entità biologiche su cui noi determiniamo le nostre valutazioni in ambito di danno biologico.
Ancor più arduo è per noi discettare sul criterio di “equità” utilizzato dai Supremi Giudici: è più equo utilizzare la TUN perché i valori riportati derivano da una Legge dello Stato? E’ più equo perché le determinazioni tabellari sono più recenti ? O, infine, è più equo perché la TUN è più corretta nella liquidazione del danno rispetto alle tabelle pretorie?
Sono domande a cui faccio fatica a rispondere per mera mancanza di una reale conoscenza di forme interpretative elevate di diritto che non possiedo.
Noi e la liquidazione del danno
Il rilievo pratico per noi medici legale è che, a questo punto, in sede di tentativo di conciliazione, se le proposte vengono eseguite attraverso monetizzazione del danno, la TUN diventa il parametro di riferimento con tutte le conseguenze liquidative del caso.
Per esemplificare, rispetto alle tabelle di Milano, in un soggetto di 40 anni con un danno morale giudicato come “medio” e senza personalizzazione, in ambito di postumi permanenti, se l’invalidità è quotata tra il 10 e il 25 % il risarcimento aumenterà del 3 %, se tra il 30 e il 75 % si ridurrà di ca. il 5 % mentre dall’80 al 100 % aumenterà di ca. il 6 %.
Nell’ambito, invece, dell’invalidità temporanea la riduzione, rispetto alle tabelle di Milano, sarà, invece, più marcata: con la TUN il risarcimento si ridurrà mediamente di ca. il 45 %.
E’ chiaro altresì, lo ripeto sempre, che in questa definitivo inquadramento “algoritmico” del danno, in cui forse, l’IA farebbe addirittura meglio del Giudice, l’unico che “vede”, “percepisce” e “quantifica”, almeno individualmente e su parametri determinati solo in maniera relativa, il danno a persona, è il medico-legale ormai l’unica variabile indipendente di un meccanismo convogliato in argini contabili ormai assoluti per Legge e con validazione della Cassazione al di là di quanto stabilito dalla Legge stessa.
Quindi, attenzione, la responsabilità è in gran parte nostra e dobbiamo rendercene conto.
