La sentenza n. 65 del 7 aprile 2023 della Corte Costituzionale segna un punto di svolta nell’interpretazione della capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo. La pronuncia ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis c.p.p., nella parte in cui esso limita la possibilità di definire il procedimento con una sentenza di non doversi procedere ai soli casi di irreversibile infermità mentale, escludendo quelli derivanti da condizioni di compromissione fisica, pur altrettanto invalidanti sotto il profilo della coscienza e della possibilità di autodeterminazione.
Non più solo “mentale” ma “psicofisico”
La Corte ha ritenuto che la restrizione del perimetro applicativo della norma alla sola sfera mentale configuri una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), determinando un’irragionevole disparità di trattamento tra imputati affetti da infermità psichica e quelli colpiti da gravi patologie fisiche – come nel caso di specie, la sclerosi laterale amiotrofica – le quali, per la loro gravità, possono determinare una paralisi progressiva e la compromissione irreversibile delle funzioni comunicative, cognitive, espressive e relazionali.
Con un’operazione di chirurgia normativa fondata su un giudizio di equivalenza funzionale tra le diverse forme di incapacità, la Corte ha sostituito l’aggettivo “mentale” con “psicofisico” nell’intero corpo degli articoli 70, 71 e 72 c.p.p., ridefinendo così in modo esplicito il paradigma su cui si fonda la valutazione dell’idoneità dell’imputato a partecipare al procedimento.
L’estensione dell’attività medico-legale
Tale intervento ha implicazioni di grande rilievo anche per l’ambito medico-legale. Il perito chiamato a valutare la capacità processuale non potrà più limitarsi a una diagnosi psichiatrica in senso stretto, ma dovrà estendere il proprio accertamento a tutte le condizioni cliniche – fisiche, neurologiche, degenerative – che, pur in assenza di turbe psichiche, compromettano la possibilità dell’imputato di esercitare consapevolmente e in forma autonoma il diritto all’autodifesa. La valutazione medico-legale dovrà dunque articolarsi su un piano integrato, che prenda in esame non solo le dimensioni cognitive, ma anche quelle comunicative, motorie, relazionali e percettive, secondo una prospettiva biopsicosociale che valorizzi la concreta effettività della partecipazione processuale.
In questa prospettiva, il medico legale non potrà più essere un mero traduttore di nosografie psichiatriche, ma dovrà esercitare un ruolo clinicamente attivo, applicando strumenti di valutazione funzionale multidimensionale, modulati sul contesto processuale. L’accertamento non potrà essere limitato alla diagnosi eziologica della patologia, ma dovrà esplicitare il nesso fra il deficit accertato e l’impossibilità, totale e irreversibile, di comprensione, espressione, interazione e gestione consapevole del processo. In altre parole, si afferma una nuova centralità della perizia medico-legale in senso psico-funzionale, capace di rendere operativa la ratio garantista della sentenza.
Il cambio di paradigma
La portata sistemica della pronuncia si coglie anche alla luce del principio di proporzione tra durata del processo, esercizio del diritto di difesa e dignità della persona. Un processo destinato a protrarsi sine die per l’impossibilità irreversibile dell’imputato di parteciparvi attivamente, non solo mina l’economia processuale, ma si configura come una fonte di inutile sofferenza e di negazione della giustizia sostanziale.
In conclusione, la sentenza n. 65/2023 impone alla medicina legale forense un cambio di paradigma: dalla mera valutazione della capacità psichica all’indagine pienamente psicofisica, centrata sull’idoneità concreta alla partecipazione consapevole. Una sfida che impone aggiornamento metodologico, maggiore dialogo interdisciplinare e una rinnovata attenzione al valore umano e costituzionale dell’autodifesa.
La sentenza
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