Sta finalmente giungendo a termine il percorso normativo che nel 2020 ha visto la pubblicazione della legge 10 febbraio 2020 n. 10 riguardante “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 04.03.2020.
La legge 10 febbraio 2020
La legge regolamenta le norme in materia di disposizione del proprio corpo, allorquando un cittadino vuole lasciare le proprie spoglie a favore del progresso scientifico, ma anche dello studio e della formazione per chi avrà poi la responsabilità di far progredire l’umanità attraverso le scoperte scientifiche e di curare ogni altro essere umano.
È un atto solidaristico che, come avviene per la donazione di organi e tessuti, è senza fini di lucro e si ispira al principio di solidarietà, uno dei capisaldi costituzionali del nostro vivere civile, affiancato allo stesso tempo dal principio di proporzionalità. Difatti, la legge in più passaggi prevede oneri a carico delle strutture ed enti di ricerca sia in materia di approvazione del comitato etico in merito alla ricerca, sia in materia di rispetto e dignità del corpo da restituire alla famiglia, sia agli oneri per il trasporto del corpo, fino alla sua restituzione e cremazione, che devono provvedere nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
Solo l’attività chirurgica di formazione, laddove il percorso didattico lo prevede nei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico.
Chiaro è il richiamo alla legge 219/2017 e le modalità di consenso del cittadino che lascia il proprio corpo a disposizione della scienza e della medica. La legge 10/2020 impone la nomina di un fiduciario e di un suo sostituto che hanno l’obbligo di informare chi accerta la morte delle volontà espresse in vita del defunto, così ponendo a carico del medico necroscopo nuovi obblighi per consentirne l’attuazione.
Qui sotto potete leggere e scaricare la Legge in forma completa
Il regolamento (DPR 47/2023)
Al fine di rendere operativa la legge 10/2020, sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 28.04.2023 è stato pubblicato il DPR n. 47 del 10 febbraio 2023 “Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”, che disciplina le modalità, il tempo di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem.
Il presente decreto prevede espressamente all’art. 3 delle “Cause di esclusione dell’utilizzo” ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica per i corpi dei defunti che in vita avevano espresso la loro volontà donativa:
- affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all’assistenza – nei casi in cui l’infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso – e infezioni correlate all’antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 – inclusi i casi probabili, sospetti e confermati -, infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore;
- sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici;
- sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria;
- con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica;
- di individui suicidi;
- di individui deceduti all’estero.
Il decreto esclude dall’ambito di applicazione le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti come previsto dalla legge n. 91 del 01.04.1999.
Qui sotto potete leggere e scaricare il DPR in forma completa
Il DM Salute 142 e i centri autorizzati
E’ stato recentissimamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 142 del 19.06.2024 il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2024 “Definizione delle modalità e dei tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10, nonché per la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti al fine del tempestivo aggiornamento dell’elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all’articolo 5 della predetta legge.”
Il Decreto prevede una scadenza annuale per le strutture che vogliono presentare la propria candidatura al fine di rientrare nell’elenco dei centri di riferimento. La scadenza per ciascun anno è fissata dal 1° al 30 aprile.
Al momento i centri di riferimento elencati all’art. 3 sono:
a) I.R.C.C.S. Multimedica;
b) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
c) Università degli studi di Padova;
d) Università degli studi di Brescia;
e) I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato;
f) I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed;
g) Azienda ospedaliero universitaria di Sassari;
h) Centro servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense – Tanatocentrum c/o Università degli studi di Firenze;
i) Centro Azienda USL Toscana Nord Ovest – struttura UOC Medicina legale di Lucca c/o Azienda USL Toscana Nord Ovest (Lucca); j) U.O.S. Coordinamento delle attività di settorato c/o Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Roma).
La normativa prevede modalità operative e obblighi anche a carico del medico necroscopo, ma pone altresì alcuni particolari interrogativi in tutti i casi in cui, pur non vigendo una causa di esclusione, il soggetto in vita non abbia espresso alcun parere. Queste sono però altre storie, di cui si scriverà prossimamente.
Qui sotto potete leggere e scaricare il DM in forma completa