Abstract
La Redazione SIMLAWEB è lieta di presentarvi una rassegna delle recenti sentenze emesse dalle Corti dei Conti territoriali e generali in tema di Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa dei sanitari.
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CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO
SENTENZA 883/2021
Il Fatto
Il caso attiene un intervento di nefrectomia radicale sinistra per patologia oncologica con estensione linfonodale eseguito nel 2013. Nel corso dell’intervento, radicale dal punto di vista oncologico, si determinò la lesione pancreas con conseguente pancreatite necrotico emorragica e peritonite.
A seguito di ATP ex 696 bis esperita nel 2016, il danno fu liquidato in via transattiva nella misura di oltre 52000 euro. Sulla base delle risultanze della ATP, la Procura Erariale ha contestato all’equipe operatoria un errore tecnico connotato da Colpa Grave pur riconoscendo le difficoltà esecutive dell’intervento di nefrectomia.
La Decisione e le Motivazioni
La Corte ha rigettato la domanda della Procura Erariale, assolvendo i sanitari da addebiti di Responsabilità Amministrativa. In particolare la Corte dei Conti ha evidenziato come la Procura non sia riuscita a dimostrare “che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero abbia difettato quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica, oppure vi sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni
primari affidati alle cure di tali prestatori d’opera”. Tanto in richiamo di orientamenti conformi della Sez. giur. Lombardia, sentenza n.107/2018.
La sentenza appare di rilievo in ragione del richiamo all’onere della prova a carico della Procura Erariale: “non condivisibilità del sillogismo su cui appare fondarsi la ricostruzione della Procura erariale, ovvero che in presenza di un errore si configuri ex se o un caso di colpa grave o una sorta di inversione di onere della prova dovendo il convenuto dimostrarne la non configurabilità della colpa grave”.
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CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
SENTENZA 290/2021
Il Fatto
Nel 2015 un paziente fu assistito in PS per malessere e sincope. Il medico di PS, rilevata l’assenza di angor e altra sintomatologia cardiovascolare, attribuì il quadro ad agitazione psicomotoria e somministrò terapia ansiolitica. Il paziente fu dimesso da collega del turno subentrante con diagnosi di “Stato d’ansia”. Dopo alcune ore il paziente fu trasportato in condizioni critiche in PS, ove decedette con diagnosi di “Aritmia maligna, possibile embolia polmonare”.
I familiari del de cuius formularono richiesta risarcitoria che fu valutata dal Comitato Gestione Sinistri Aziendale attraverso relazione medico legale interna. Fu determinata una perdita di chanches di sopravvivenza del 60% conseguente ad incongruenze assistenziali. Tale fattispecie fu liquidata in 201000 euro omnia.
La Procura Erariale, richiamando la relazione medico legale interna, contestava l’assenza di una osservazione longitudinale dei parametri vitali nel corso della permanenza in PS, unitamente alla mancata esecuzione di approfondimenti strumentali e laboratoristici. Le summentovate inadempienze erano qualificate come Colpa Grave.
La Decisione e le Motivazioni
La Corte ha rigettato la domanda della Procura Erariale, richiamando le conclusioni della CTPM eseguita in ambito penale e della CTP prodotta dal sanitario. In particolare era dato risalto all’assenza di fattori di rischio suggestivi per una possibile embolia e ponderabili attraverso gli score e algoritmi decisionali indicati dalla autorevole Letteratura di settore.
Sul punto, la Corte dei Conti ha espresso il paradigma di ricostruzione del nesso causale e di gradazione della colpa secondo i condivisi orientamenti: “occorrerà accertare, in concreto e con una valutazione ex ante, rispetto alla condotta concretamente posta in essere, secondo il criterio della cd. “prognosi postuma”, il grado di esigibilità della condotta “virtuosa” comandata, in ragione delle condizioni concrete di agire. Pertanto occorrerà verificare la corretta individuazione da parte dell’agente della situazione materiale che richiede l’adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), la sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento, l’inesistenza di circostanze anomale che ne impediscano l’osservanza o falsino la percezione dell’agente, circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari”.
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CORTE DEI CONTI TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
SENTENZA 309/2021
Il Fatto
Nel 2007 un paziente fu sottoposto a colonscopia totale con riscontro di “assenza di
evidenti alterazioni della mucosa, fatta eccezione per un piccolo polipo sessile di circa 3 mm
localizzato a circa 65 cm dall’orifizio anale, completamente asportato con pinza bioptica”.
Al risveglio il paziente rappresentò dolore bilaterale localizzato “alle spalle“. Il giorno seguente il paziente fu valutato in PS per dolori addominali acuti. Fu obiettivata una lesione lacerativa della parete anteriore del retto di circa 5 cm, trattata con toilette peritoneale e colostomia terminale secondo Hartmann.
Sulla base di plurime relazioni medico legali (CTP, Valutazione CVS e Valutazione assicurativa) l’Azienda si determinava a comporre bonariamente la lite per 40000 euro. La Corte dei Conti territoriale di prime cure affidò quindi incarico valutativo a un singolo consulente con doppia specializzazione in Chirurgia Generale e in Anestesia e Rianimazione (sic.). La Corte territoriale, estrapolando passaggi salienti dalla predetta relazione di CT, stabiliva la colpa grave del sanitario “per non aver tempestivamente diagnosticato la lesione occorsa e aver così determinato un ritardo nelle cure del caso”.
La Decisione e le Motivazioni
La Corte d’Appello ha accolto il ricorso del sanitario avverso il Giudizio della Corte territoriale. In particolare sono state rilevate contraddizioni e incongruenze logiche della CTU eseguita dal Chirurgo Generale/Anestesista, nonché l’estrapolazione da parte del Giudice di prime cure dei soli stralci della relazione atti a corroborare la gravità della colpa.
Dalle motivazioni emerge: “È indubbio che il giudice possa accertare autonomamente la colpa grave del convenuto sulla base di altre evidenze (come le altre perizie agli atti), o sulla base di elementi comunque contenuti in una perizia che non possa essere recepita nella sua integralità. Rimane però sempre necessario il rispetto di due fondamentali criteri, derivanti da principi generali in materia di responsabilità e di prova: 1) per ascrivere l’illecito erariale alla responsabilità del medico occorre che sia accertata da parte sua una “colpa grave” di tipo professionale, cioè una rilevante deviazione della sua azione (o omissione) dalle regole dello stato della scienza nell’esercizio della sua professione; a tal fine il giudice, che non è in possesso di professionalità medica, deve utilizzare parametri certi, che comparino la condotta concreta a standards di pratica medica dei quali sia accertata la trasgressione da parte del medico stesso; 2) le autonome considerazioni del giudice devono essere prive di vizi logici e non in contraddizione né tra loro, né con le evidenze agli atti (ad esempio, con fatti o giudizi affermati con certezza nelle perizie versate in giudizio). Le conclusioni tratte dall’appellata sentenza non risultano in linea con questi criteri di giudizio”.
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CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
SENTENZA 148/2021
Il Fatto
Oggetto dell’addebito è il risarcimento del danno costituito da una lesione da bisturi alla guancia destra prodotta durante un parto cesareo. A seguito di richiesta risarcitoria, ai genitori della neonata fu corrisposta la somma di 11000 euro per risarcimento danni da responsabilità sanitaria. La strategia transattiva era funzione di valutazione del CVS suffragata da relazione medico legale interna. La predetta relazione, in particolare, escluse profili di colpa grave, richiamando il ridotto spessore uterino nelle gravidanze post termine e il carattere urgenziale dell’intervento.
Ciò purtuttavia, la Corte territoriale, basandosi anch’ella sulla relazione medico legale interna, rilevò la sussistenza di Colpa Grave e addebitò all’operatore la Responsabilità Amministrativa. Fu quindi adita la Corte d’Appello, motivando il ricorso con l’assenza di contraddittorio inerente la relazione medico legale interna e richiamando le conclusioni della stessa in tema di Colpa Grave.
La Decisione e le Motivazioni
La Corte d’Appello ha confermato la Responsabilità Amministrativa negando la necessità di una nuova consulenza tecnica, pur rilevando la ricorrenza di presupposti atti ad esercitare potere riduttivo della condanna erogata.
Le motivazioni assumono rilievo alla luce della esplicitazione del ruolo del medico legale nella definizione della Colpa Grave: “esula dalle competenze del consulente tecnico la diretta valutazione del requisito della colpa grave: trattasi, invero, di valutazione strettamente giuridica, rimessa – in quanto tale – esclusivamente al giudice, sulla base delle risultanze istruttorie. Peraltro, la funzione del perito tecnico nella c.d. “consulenza percipiente” (quale quella che era richiesta dalla parte nel caso di specie), è di essere di ausilio al giudice per la decisione nel merito della causa, in relazione alla rilevabilità dei fatti e alla loro valutazione ma nella fattispecie in discussione essa si appalesava (e tuttora si appalesa) superflua, data la completezza ed esaustività degli atti del giudizio sui fatti materiali della vicenda, non contestati da nessuno, neppure quelli attinenti alle condizioni cliniche della partoriente e della neonata.”
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Si sottolinea come da un lato le modalità e le procedure per l’attestazione della colpa grave da parte della Corte dei Conti siano piuttosto variegate e dissimili, certamente, da quelle usate dai giudici del Tribunale Civile. Si noti anche come la relazione del medico-interno aziendale (probabilmente specialista in medicina-legale) assuma una valenza tecnica rilevante anche per la gradazione della colpa nelle decisioni delle Corti dei Conti.
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Tutto ciò deve offre a considerare la necessità di monitorare anche le pronunce delle Corti dei Conti territoriali e generali al fine anche di valutarne il numero rispetto alle cause civili. Tanto, per conoscere il peso statistico in un contesto ove le cifre che dovrebbero aiutarci a comprendere il fenomeno sono assai scarse o, per lo meno, di scarsa conoscenza pubblica.
Dall’altro questa segnalazione ci pare utile per comprendere un fenomeno poco conosciuto e che non va agitato come “spauracchio” nei confronti dei professionisti sanitari ma attentamente valutato nella sua portata e nelle modalità con cui viene giudicato.
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