Abstract
Con una sua circolare l’Agenzia delle Entrate nel maggio 2018 ingiungeva ai CTU l’emissione di fatture direttamente intestate ai Tribunali considerando quest’ultimi come i committenti dell’operatività peritale complicando non poco le operazioni di pagamento e gravando gli Uffici giudiziari di un del tutto inutile aggravio amministrativo. Il Dott. Giuseppe Deleo, Socio SIMLA e Consigliere dell’Ordine dei Medici di Milano (OMCeoMI) ci spiega, in quest’articolo, i termini della vicenda e ci informa delle iniziative dell’Ordine meneghino in merito anche con richiesta di un parere proveniate di un noto legale tributarista.
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Da tempo immemore e sino a quattro anni fa circa, in ambito civilistico, gli effettivi committenti di una Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal Giudicante sono stati per natura individuati in una o tutte le parti interessate (vuoi attrice, vuoi convenuta) essendo questi i soggetti che azionano la causa civile (o che resistono ad essa) e che dunque devonosostenerne gli oneri; sicchè, ricevuti in tutto o in parte i denari (fondo spese o liquidazione che fosse) il CTU emetteva semplicemente fattura intestandola a chi aveva effettuato il pagamento; notoriamente e diversamente, in ambito penalistico, è lo Stato direttamente a commissionare l’attività peritale ed a corrisponderne i relativi compensi (nulla quaestio su tale ultimo aspetto, fatti salvi i sesquipedali impicci e ritardi dei pagamenti, ma questa è un’altra faccenda).
Ma tutto si complica proditoriamente alla data del 9 maggio del 2018 allorquando una circolare, la n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, ha ribaltato la suddetta consolidata e lineare procedura, ingiungendo di fatto ai CTU l’emissione di fatture intestate all’Ufficio Giudiziario del Tribunale evidentemente considerato, da quella data in avanti, il vero “committente” ancorchè non pagatore, della prestazione professionale mentre solamente in narrativa descrittiva della fattura vanno indicati i dati di ha materialmente effettuato il pagamento in questione.
Tutti gli addetti ai lavori hanno constatato quale monumentale ed inutile aggravio di adempimenti burocratici tutto ciò ha comportato, sia per i CTU che per i pagatori che per gli uffici amministrativi che hanno dovuto e devono tutt’oggi registrare una mole imponente di fatturazioni in questa sorta di partita di giro virtuale senza che effettivamente un solo soldo passi nelle casse della Pubblica Amministrazione (dunque con impegno di personale e rischio di errori dietro l’angolo, con possibilità concreta di respingimento di talune, col professionista che resta così sulle spine e paradossalmente in difetto per avere incassato dalle parti senza potere fatturare).
Probabilmente chi nel maggio del 2018 ha redatto queste poche destruenti righe, peraltro nel più ampio contesto di una circolare che di tutt’altro si occupava (split payment), non si rendeva conto di che inutile terremoto andava a causare: il proliferare esponenziale di atti contabili e burocratici per i conseguenti adempimenti in capo agli Uffici Giudiziari e per i professionisti, oltre tutto passibili di sanzioni per possibili mancanze nel completamento della procedura di incasso (basti pensare ai ritardi di registrazione rispetto al momento del ricevuto pagamento per impicci del software dedicato che non era predisposto per un carico simile).
Il diverso impianto interpretativo dell’Ordine dei Medici di Milano già trovava conforto nel settembre del 2018 allorquando il Ministero della Giustizia esprimeva in una nota “perplessità” circa la posizione assunta dell’Agenzia delle Entrate. Il tema affrontato dal Ministero evidenziava un aspetto pratico legato alle difficoltà di gestione dei “crediti inestinti” ossia delle fatture dei CTU che, nell’ambito della gestione contabile, risultavano non pagati realizzandosi così un doppio passaggio ozioso che richiedeva un intervento manuale di chiusura. Detto angolo visuale veniva rafforzato l’anno successivo (settembre 2019) affermando che “l’Amministrazione della Giustizia” è “senz’altro estranea al rapporto obbligatorio che intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento)”.
Tuttò ciò ha ulteriormente sensibilizzato l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano che, colti i suddetti concreti dubbi di fondo circa l’esatta interpretazione normativa, ha incaricato l’Avvocato tributarista Luciana Tullia Bertoli, patrocinante in Cassazione, di redigere un parere pro-veritate relativamente a tale questione in vista del possibile dichiarato e legittimo obiettivo di tornare alla situazione ante maggio 2018 reindividuando una più coerente interpretazione delle norme maggiori già esistenti che consenta tornare all’emissione di fattura del professionista alla parte, o alle parti, che si fanno carico materialmente del pagamento in ragione di quanto disposto del Giudice (sia che si tratti di fondo spese, che di decreto di liquidazione).
Si allega dunque detta trattazione dell’Avv. Bertoli del 21.03.22; si tratta di poche illuminate pagine esplicative di una materia così ostica eppure molto chiaramente redatte; vengono ripercorsi, trattati e reinterpretati, le normative esistenti (in particolare la fondamentale L. 633/72, art. 21, noto come quello caratterizzante in fondamenti dell’Iva), i passaggi chiave del Codice Civile, i concetti giuridici nodali in materia tributaria, le pronunce dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia; al termine di questa magistrale trattazione emerge in estrema sintesi che il Committente all’origine dell’incarico di CTU non può che essere individuato, dopo una serie di ineccepibili passaggi logici concatenati e convergenti, nella parte in causa (attrice e/o convenuta) non fosse altro che perché la stessa versa il contributo unificato vale a dire quella “tassa dovuta a seguito della domanda del soggetto interessato, in capo al quale si realizzerà una utilità (il servizio sarà a lui destinato)” e non già il Magistrato che sarà “solo” regista della funzione giurisdizionale dello Stato (i cui provvedimenti di nomina e liquidazione non sono certo caratterizzati da sinallagmaticità); pertanto il soggetto prestatore è il CTU ed il soggetto committente sono le parti tenute al pagamento e di conseguenza la fattura del CTU dovrà essere intestata a tale esatto committente e più precisamente alla parte che ha provveduto al pagamento del corrispettivo.
Nella seduta del 10 maggio 2022 del proprio Consiglio Direttivo, l’Ordine dei Medici di Milano ha deliberato all’unanimità di fare proprio il parere dell’Avvocato Bertoli e quindi, in prima battuta, di diffonderlo ai propri iscritti; successivamente ha in animo di condividerlo nella fine sostanza interpretativa e nelle conseguenti possibili benefiche ricadute pragmatiche con gli altri poteri dello Stato (in particolare Magistratura e Agenzia delle Entrate) al fine di giungere ad una posizione e situazione condivisa volta a riaccomodare questo ginepraio infruttuosamente gravoso per tutti gli interlocutori e generatore solo di inutili aggravi e sforzi; in fondo sarebbe sufficiente un semplicissimo passo indietro riparatore essendo bastevole alla bisogna richiamare le norme già esistenti con una semplice “contro- circolare”, senza necessità di attivare e disturbare il legislatore.
Qui sotto trovate in forma completa il parere “pro veritate” dell’Avv. Bertoli
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