Nella ormai lunga storia del sito, non abbiamo mai trattato i profili di responsabilità in senso giuridico di una delle principali figure professionali che, quotidianamente, curano e si prendono carico dell’assistenza dei soggetti fragili e dei pazienti: l’infermiere.
Importanza e storia della figura dell’infermiere all’interno del sistema sanitario
Partendo dagli inizi del 900 e giungendo fino ai nostri giorni anche la figura professionale dell’infermiere si è evoluta in linea con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della nuova organizzazione delle strutture sanitarie. Basti pensare il ruolo che tale figura professionale acquisisce nelle Case di Comunità o le difficoltà che si riscontrano negli ospedali per la loro carenza.
Quello che è meritevole di attenzione è il fatto che ad oggi l’attività infermieristica si è ampiamente sganciata da una concezione, riflettendosi nella previsione normativa, che la vedeva come mera arte ausiliaria, i cui ambiti di competenza sii articolavano nel noto mansionario.
A partire dalla riforma prevista dal Decreto Legislativo 502/1992, il Legislatore ha previsto l’istituzione di corsi universitari professionalizzanti dedicati solo ed esclusivamente alla formazione di questo profilo. L’inarrestabile percorso ha trovato ancora la pubblicazione prima della Legge 42/1999, poi della Legge 251/2000 ed infine della Legge 43/2006.

L’infermiere: una professione intellettuale
L’iter si è concluso con il profondo mutamento della professione infermieristica che è divenuta vera e propria professione intellettuale, non ausiliaria, dotata di piena autonomia, competenza e responsabilità. In altre parole, oggi, l’infermiera non è un mero esecutore di “ordini” medici, ma un vero e proprio professionista della salute che risponde in prima persona del proprio operato, valendo per lui le stesse regole della responsabilità del medico.
Quindi, oggi l’infermiere è un qualificato prestatore d’opera intellettuale, basti pensare il ruolo che ha nella prevenzione delle cadute, nella somministrazione della terapia, nelle sale operatorie, nella organizzazione e gestione, anche manageriale del servizio di assistenza infermieristica nei vari reparti ospedalieri e/o nelle organizzazioni sanitarie territoriali. Basti infatti leggere l’art.6 della Legge 43/2006 che prevede l’istituzione della funzione di coordinamento, ove non basta saper fare professionalmente ciò che oggi un infermiere deve saper fare, ma è richiesta anche la capacità manageriale per la gestione delle risorse strumentali, delle risorse umane e l’organizzazione del servizio.
Essendo professionisti, anche gli infermieri devono assolvere ad obblighi di garanzia, di vigilanza e di diligenza qualificata verso il paziente, oltre che nei confronti della struttura sanitaria. Anche per loro non vige un criterio di affidamento che scrimini le loro condotte nelle esecuzioni delle prestazioni sanitarie. In altre parole, non vi è più sempre e comunque lo “scudo” del medico.
Come diceva lo Zio dell’Uomo Ragno, Ben: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità” e gli Ermellini non lo hanno dimenticato.
Una sentenza esemplificativa
Infatti, nella sentenza n. 21449/2022 (udienza del 25/05/2022) emessa dalla IV° Sez. Penale della Corte di Cassazione è riconosciuta la responsabilità del personale infermieristico operante mentre i medici coinvolti nelle medesime procedure venivano stati assolti con formula piena.
Il caso, in estrema sintesi, riguarda il decorso post-operatorio di un paziente che, rientrato in reparto, presentava delle secrezioni (schiuma rosa) dal naso. I genitori avevano allertato il personale infermieristico che si era limitato a rassicurarli, fornendo loro delle garze. Nuovamente sollecitati, gli infermieri non si erano avvicinati al paziente e chiamavano il medico, il quale somministrava solo del lasix. Solo quanto il paziente si aggravava in modo palese fino a decedere, gli infermieri sollecitavano nuovamente il medico.
Dai dati autoptici la causa della morte era individuata in uno scompenso cardiaco con edema polmonare, con versamento pleurico pericardico e peritoneale accertato. Infatti, al tavolo settorio in era stata rilevata in maniera inconfutabile la presenza di liquido e di schiuma nei bronchi, inoltre era presente anche una ipopotassiemia riportata in cartella che, se trattata efficacemente, avrebbe avuto efficacia salfivica.
I fondamenti della sentenza
Rinviando alla lettura integrale della sentenza, gli Emellini in sintesi ribadiscono:
- Principio dell’obbligo di garanzia e salvaguardia del paziente: rientra nel proprium (non solo del sanitario) dell’infermiere quello di controllare il decorso della post-operatorio del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico;
- Il ruolo normativo che attribuisce all’infermiere la figura di professionista: “Nello specifico hanno ritenuto e argomentato che la condotta omissiva e completamente carente degli infermieri, che non hanno compiuto quanto di loro spettanza ex lege”;
- L’applicazione del Principio dell’Affidamento: “Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”.
