La Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha ricorso presso il TAR del Lazio, asserendo l’irregolarità giuridica del DM del Ministero della Giustizia 109/203 che, come è noto, individuava ulteriori categorie dell’albo dei CTU e conseguenti settori di specializzazione.
Il ricorso della FNOMCeO
Il ricorso verteva sull’attribuzione agli psicologi dei settori di specializzazione per la psicologia area adulti di:
- capacità diintendere e di volere (penale e civile) / capacità di stare in atti
- Previdenza adulti (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Legge 104, amministrazione di sostegno ecc)
- Valutazione del danno
La Federazione sostanzialmente, come si legge nella sentenza, lamentava che il decreto… “nell’enumerare le competenze possedute da ciascuna categoria professionale, abbia finito per attribuire agli psicologici specializzazioni proprie dell’area medica, e, in particolare, dell’area medico-legale, con pregiudizio per l’intera categoria dei medici, sviando indebitamente la nomina di consulenti da parte dei giudici dai soli professionisti abilitati per legge a svolgere le funzioni diagnostiche che sono alla base delle consulenze nei settori di specializzazione contestati“.
Le argomentazioni portate dalla Federazione, erano poi brevemente ma assai dottamente sostenute soprattutto per quanto riguarda il costante riferimento all’attività specificatamente medico-legale delle tre “cosiddette” coinvolte.
Era peraltro più volte fatto presente che in nessuna categoria di specializzazione medica, compresa soprattutto quella medico-legale, era prevista una specifica che riguardasse particolari aspetti di interesse giuridico/processuale come, al contrario, il DM prevedeva per gli psicologi.
Alle richieste della Federazione naturalmente resistevano sia il Ministero della Giustizia sia l’Ordine degli Psicologi
La decisione dei Giudici del TAR del Lazio
I giudici amministrativi, con la sentenza 12854/ 2024 del 22/04/2024, erano però netti nel fornire una risposta favorevole a quanto proposto dalla FNOMCeO.
Essi motivavano la loro decisione sostenendo, per riassumere che:
“…Pertanto, rebus sic stantibus, in mancanza della previsione di identici o analoghi settori di specializzazione anche nell’ambito della categoria di “MEDICINA E CHIRURGIA” il rischio di una preclusione dell’esercizio delle competenze mediche in questi ambiti, con esclusione della possibilità di nomina per una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, si mostra quale eventualità concreta.
In altri termini, il giudice che avrà bisogno di nominare un consulente tecnico in giudizi in cui vengano in rilievo questioni che riguardano la capacità di intendere e volere ovvero la capacità di stare in atti ovvero gli istituti di previdenza legislativamente previsti in favore degli adulti (indennità di accompagnamento, legge 104, amministrazione di sostegno) sarà spinto ( se non addirittura tenuto) ad attingere nell’albo dei consulenti tecnici alla categoria degli psicologi, con pretermissione in ambito processuale delle competenze proprie della professione medica.
E da questo dimostrato rischio di preclusione di nomina di CTU nell’ambito di soggetti appartenenti alla categoria di “MEDICINA E CHIRURGIA” discendente dall’attuale elenco dei settori di specializzazione previsto dall’allegato A del Regolamento impugnato deriva l’illegittimità di detto atto alla stregua di tutti e tre i motivi di ricorso formulati dalla Federazione ricorrente…Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l’effetto, il regolamento impugnato deve essere annullato, salvo le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, che potrà definire i settori di specializzazione delle categorie professionali in contestazione nel rispetto delle specifiche competenze, senza che ciò finisca per incidere sull’interdisciplinarità che in certi ambiti è richiesta.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’intera sentenza
Bene, non possiamo che rallegrarci della decisione presa dal TAR del Lazio oltre a plaudire all’iniziativa della Federazione congratulandosi per il successo ottenuto che fa certamente bene all’amministrazione della Giustizia, agli utenti, ai danneggiati ed anche alla medicina-legale.
D’altronde, anche su questo sito, avevamo criticato aspramente il DM in questione (leggi qui) anche in ragione delle curiose “specializzazioni” ottenute dagli psicologi orientate più sotto il profilo “peritale” che clinico.
Aspettiamoci, naturalmente, il ricorso al Consiglio di Stato ma oggettivamente, pur rimanendo aperta la questione di cosa gli psicologi possano realmente fare all’interno delle aule di Giustizia, c’è da essere, per una volta, contenti.