Abstract
Parliamo questa volta degli allegati al DM 109 sulle disposizioni per la composizione degli albi dei CTU che delineano rispettivamente, le diverse categorie professionali con le specifiche “specializzazioni” e, per l’area medica, l’equipollenza delle diverse scuole di specialità, presentano, per quanto riguarda la cultura medico-legale, certamente numerose criticità che vediamo di affrontare e commentare.
Gli allegati A) e B) al DM 109
Come avevamo già delineato in un precedente articolo riguardante il DM 4/8/23 n. 109 sugli albi dei CTU, al dispositivo di cui sopra risultano 2 allegati.
Quello denominato A) individua le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione suddivisi in due colonne. Rispetto all’allegato A) si ricorda, come già scritto, che nel Decreto, all’art. 1 (Definizioni) manca, una esplicazione del lemma “specializzazione”. Certamente nel contesto dell’art. 4, per quanto riguarda la medicina, il dispositivo sembra proprio riferirsi alle “scuole di specializzazione”. Tutto ciò non si ritrova nell’allegato A) però se non in qualche punto riguardante l’area medica.
L’allegato B), invece, riguarda soltanto l’area medica con le diverse specializzazioni – intese qui come “scuole” – con indicazione, per ciascuna, di quelle “equipollenti”.
Qui sotto potete leggere e scaricare gli allegati al DM 109.
L’allegato A)
Cominciando ad esaminare l’allegato A), si veda come la medicina legale risulti inserita come “specializzazione” nella “categoria” “medicina e chirurgia – area diagnostica e servizi”. Tutto ciò è abbastanza misterioso in quanto la medicina legale nell’ordinamento delle Scuole di Specializzazione è tra le specialità afferenti alla sotto area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica dell’area (macro) denominata “servizi clinici”. Evidentemente, nel DM, si è voluto fare una sorta di miscela degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria non seguendo però l’allegato del Decreto Ministeriale 1 agosto 2005.
Riguardo all’allegato A) le principali problematiche in relazione all’attività medico-legale, riguardano principalmente tre categorie: quella dei biologi, degli odontoiatri e degli psicologi.
I biologi nell’allegato A)
Per quanto riguarda i biologi, è prevista una specifica categoria della “biologia forense” in cui vengono comprese, nell’ambito della “specializzazione”, materie che fanno riferimento ad aree specificatamente di interesse e cultura medico-legale che vado ad elencare: antropologia, blood pattern DNA analysis (mi spiace ma è scritto così), entomologia, genetica e, infine, tossicologia.
Ci si potrebbe rincuorare solo pensando che il DM si riferisca soltanto al settore civilistico ma i dubbi rimangono in quanto non si comprende, da un lato, perché le medesime regole non debbano essere utilizzate anche per l’albo che si riferisce al settore giuridico penalistico, dall’altro perché, come si vedrà poi nell’elenco di cui allegato A), si parlerà specificatamente di accertamenti da effettuarsi anche nell’ambito del penale.
Francamente, nel caso di specie, non si può che rimanere perplessi di fronte a questo elenco di materie classificate come appartenenti all’area della biologia che fanno meditare su scelte, anche recenti, da parte di alcuni noi, che hanno attestato una voglia di parcellarizzazione della disciplina a fronte di una necessità assoluta di mantenere saldamente unito il “contenitore” medico-legale. Ed è un peccato davvero che sia caduto quel progetto identitario, non certamente per colpa del Direttivo in carica, fortemente voluto dal Presidente Introna che voleva i nostri Gruppi scientifici organicamente e non solo nominalmente, aderenti a SIMLA. Purtroppo, a questo punto, si può dire che tale progetto aveva del profetico quanto a rappresentazione della medicina-legale agli occhi del Legislatore. Quello che, anche per nostra responsabilità, non è stato colto dallo stesso in questa occasione è che il “dato” che risulta dagli accertamenti scientifici anche più fini non ha alcuna rilevanza senza che venga interpretato nel contesto delle finalità giuridiche per cui è richiesto. Ecco l’importanza della discussione, in sede forense, del risultato “negativo”. Ed ecco, dunque, l’importanza della sua valutazione in ambito medico-legale.
E, ancora, che valore hanno i risultati di accertamenti laboratoristici, nell’ambito delle più importanti decisioni giudiziarie, se non applicati, ad un contesto che comprenda una valutazione della loro inferenza sulla salute o sulla morte di un uomo. Ma allora, si sta parlando di biologia o di medicina?
Gli odontoiatri forensi nell’allegato A)
In merito alla “categoria” odontoiatria spicca tra le “specializzazioni” l’odontologia e la odontoiatria forense. Bene gli odontoiatri che operano in ambito giudiziario hanno avuto quello che pretendevano da anni.
Come si ottenga la “specializzazione” in odontoiatria forense non si sa bene.
Sorgeranno indubbiamente una pletora di corsi a pagamento (ce ne sono già di diverso tipo) che forse si moltiplicheranno anche perché il DM, in mancanza di una scuola di specializzazione, che non avrebbe senso in quanto interessante, soprattutto nell’ottica del SSN, un numero limitato di casi come si è da più parti sostenuto, non dà affatto dei riferimenti precisi. Infatti, l’art. 4 comma 5 lettera a) il DM non parla assolutamente di master o corsi universitari ma fa riferimento semplicemente a “titoli di approfondimento post universitario”. E chi valuterà la bontà di questi corsi ed i docenti che opereranno all’interno di essi?
Gli psicologi nell’allegato A)
Veniamo poi alla “categoria” degli psicologi che sembrerebbero appropriarsi con numerose specifiche riguardo alla “specializzazione” dell’area psichica sia in ambito civile che penale. Ci si domanda, a proposito, ma il decreto non riguardava solo i consulenti tecnici d’ufficio? Evidentemente no, come si legge nell’allegato A).
Ecco un breve elenco di quello che i laureati in psicologia come CTU (e anche come periti) potranno, del tutto lecitamente, fare: capacità di intendere e volere (penale e civile) / capacità di stare in atti, previdenza (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, legge 104, amministratore di sostegno ecc.), valutazione del danno, psicologia giuridica o forense (chissà che vuol dire soprattutto dopo aver fornito l’elenco delle “specializzazione” di cui sopra). Tenete anche conto che per ognuna di queste “specializzazioni” è prevista un’area adulti e un’area minori quindi le “specializzazioni” di cui sopra, si raddoppiano.
Per gli psichiatri è prevista solo la “specializzazione” in “psichiatria giuridica o forense” ma non la valutazione del danno. Forse dovranno associarsi ad uno psicologo?
E qui ci risiamo sulle qualifiche della “speciale competenza” prevista dall’art. 4 del DM 109. Quali corsi qualificheranno gli psicologi forensi? Anche qui, forse, sorgeranno come funghi corsi preparatori. È vero che gli psicologi, secondo la Legge 18.02.1989, n.56 riguardante l’ordinamento della loro professione, possono porre diagnosi e operare come terapeuta anche se soltanto in ambito psicoterapico dopo però aver frequentato uno specifico corso di specializzazione. Ma lo psicologo come potrà considerare, nell’ambito della valutazione del danno l’efficacia di una terapia farmacologica senza sconfinare sul versante medico. A meno che il possibile intervento dello psicologo nella valutazione del danno, come qualche giurista ha, in tempi non sospetti, suggerito, possa essere previsto per particolari casi in relazione al danno extrapatrimoniale non riguardante la salute (ad es. sofferenza morale, danno morale). E perché, comunque, non potrei iscrivermi agli albi anch’io come “psicologo forense”. Altro che 5 anni di professione. Sono quasi quarant’anni che ascolto e visito pazienti che riferiscono patologie di ordine psichiatrico o di disturbi psicologici correlati a traumi subiti. Se lo fanno loro perché non posso farlo anch’io mi domando?
Probabilmente ci saranno ulteriori elementi di criticità per altre “categorie” e “specializzazioni” elencate nell’allegato A). Mi fermo qui e invito i Soci a fornire ulteriori elementi di criticità su cui soffermarci.
L’allegato B)
Per quanto riguarda, l’allegato B) ovvero quello relativo all’equipollenza delle diverse scuole di specializzazione nell’ambito della disciplina medico-chirurgica, faccio mie alcune considerazioni che mi ha offerto il Prof. Avato. Le equipollenze e le affinità di disciplina sono già definite da DDMM più volte aggiornati (a vantaggio di altri e non certo della medicina-legale) e nel testo del DM 109 non vi è alcun rinvio ai sunnominati Decreti, talché l’esposizione delle equipollenze stabilite dal DM 109 riveste propria autonomia per le finalità forensi ma potrebbe forse costituire fonte per una giustificazione organizzativa del SSN. E ciò non potrebbe che aggravare una situazione già critica.
Mi fermo qui anche se si potrebbe discettare ancora sui nostri allegati.
Il ruolo di SIMLA nel contesto generale
Mi trattengo, inoltre, dal fornire ulteriori deduzioni negative sul DM anche perché ritengo che le questioni sul piatto potrebbero essere anche considerate diversamente attenendomi, da un lato, ad un profilo istituzionale che mi deriva deriva dal ruolo di Vicepresidente di SIMLA, dall’altro attendo di affrontare tali tematiche seguendo le disposizioni del nostro Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo della Società.
Inoltre, ricordiamoci sempre che a ognuno il proprio ruolo: al Legislatore spetta la scrittura e la promulgazione della norma; la Medicina Legale non può che occuparsi di scienza.
Voglio, comunque, sottolineare che, almeno per quanto a mia conoscenza, SIMLA, come Direttivo, non ha mai ricevuto alcuna sollecitazione da parte dei Ministeri competenti per qualsiasi forma di consulenza nella redazione del Decreto. Se queste fossero state fornite da colleghi medico-legali diversi, e mi immagino e spero che questo non sia avvenuto, non si è fatto certo un buon servizio alla disciplina.
Qualcuno potrà dire ma allora noi medici legali, e SIMLA con loro, non contiamo nulla? Forse è così. Ma vorrei ricordare a tutti quale è il nostro reale peso. Gli specialisti in medicina-legale in attività sono circa 5000. Bene gli odontoiatri e gli psicologi insieme sono ca. 120000 (sono dati ricavati dal web ma sono, credo, abbastanza reali): ca. 60000 psicologi e un numero pari di odontoiatri. Come forza numerica e bacino di pressione siamo davvero un’inezia.
Vorrei aggiungere in più che, come molti sapranno, proprio in questa estate caldissima, il Governo ha approvato una norma, a mercati finanziari aperti, che tassa gli extra-profitti degli istituti bancari senza avvisare né l’ABI né la Banca Centrale che, così a naso, contano un attimino di più dei medici legali e della SIMLA.
Alcune personalissime considerazioni e proposte
Io sono tendenzialmente abbastanza catastrofista e spero ovviamente, di sbagliarmi.
La personale impressione generale, e intanto, tremo per quello che potrebbe succedere circa il ruolo della nostra disciplina nell’ambito della legge sulla disabilità, è che il legislatore e, di conseguenza, il Paese, ha una idea sbagliata e sottosvalutante l’importanza della medicina legale nell’ambito sia giuridico sia sociale. E, certamente, anche dai Magistrati, almeno da una loro minoranza spero, la nostra utilità non viene perfettamente percepita.
Questo DM rappresenta a mio avviso un campanello d’allarme sul nostro destino. È ora quindi che, in primis, tra noi, si discuta seriamente su quali vie proseguire il nostro cammino. Se non si apre un dibattito serio sul tema del destino della medicina legale italiana, anche sull’onda di questa disposizione ministeriale, il futuro, a mio giudizio, si presenta fosco.
Questo anche perché la medicina legale è specialità di pensiero, approfondimento, meditazione e cultura. Tutte qualità che un mondo accelerato come quello moderno rifiuta come parte non costituente la sua essenza. La produttività esasperata, l’assenza di riflessione, il predominare di un tecnicismo massificato, l’invasione mediatica e telematica attraverso i più svariati mezzi tecnologici, congiurano certamente contro la medicina legale. Pensate che il tempo di permanenza sul nostro sito all’interno di ciascun articolo è di 1 minuto e 30 secondi. Ed esperti mi hanno detto che è una media elevata.
Spetta a tutti reagire, discutere, affrontare gli errori del passato, rivedere le posizioni e ingaggiare un’offensiva culturale. Errori ne sono stati commessi da tutti: dall’accademia, dai professionisti, nell’ambito della medicina delle assicurazioni sociali e della sanità pubblica.
E’ tempo di parlarne non per scatenare guerre fratricide ma per trovare soluzioni e rivendicare sì ruolo centrale della disciplina medico-legale, ma anche nuovi modi per rinnovarlo e rilanciarlo.
Penso, però, che il tempo stia scadendo e che, di conseguenza, non possiamo che parlarne tutti insieme al più presto. Perché è il futuro che conta. Un futuro che riguarda soprattutto i giovani specialisti e specializzandi che devono vincere le loro ritrosie non potendo assolutamente sottrarsi dal partecipare ad un momento di seria discussione e di rinnovamento.
Ho personalmente inviato messaggi in questo senso in vista degli appuntamenti congressuali autunnali. Vediamo che risposte verranno date.
Intanto il cronometro gira e siamo già arrivati ai tempi supplementari.
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