Il problema del sapere scientifico in Tribunale è argomento di indubbio fascino e fondamentale per la medicina legale.
Non a caso è stato il tema centrale del recente Congresso Simla Intergruppi di Modena.
In questo solco vi proponiamo una recente sentenza (la n° 20374 della 4° Sezione della Cassazione Penale) che affronta ancora una volta il problema.
Il motivo del contendere
Il fatto, un caso di responsabilità professionale di natura cardiologica, è ampiamente descritto dai Giudici della Cassazione.
Il ricorso in Cassazione eseguito dalla parte civile si basava principalmente sulla mancata audizione in sede dibattimentale davanti alla Corte d’Appello territoriale del proprio consulente tecnico.
A latere, non si poteva notare come, la Corte territoriale avesse nominato, in epoca certamente successiva alla 24/17, non un collegio peritale ma un solo perito (cardiologo) che aveva richiesto l’intervento di un anatomo patologo come “ausiliario”. Proceduralmente e tecnicamente, di conseguenza, un obbrobrio a meno che la Legge Gelli Bianco non conti nulla ma è noto che l’applicazione della stessa, soprattutto per quanto riguarda i Collegi peritali, è “mobile” come la donna del Duca di Mantova.
Le decisioni della suprema Corte
In ogni caso, la Cassazione accoglieva le richieste della parte civile denunciando un a palese violazione del contraddittorio sia per ragioni squisitamente procedurali sia, diciamo così, propriamente di natura connessa alla profondità del giudizio nell’ambito della valutazione in Tribunale dei contributi scientifici.
Ovviamente il riferimento era la sentenza Cozzini (n. 43786 del 17/9/2010) in cui si sostiene che sebbene il giudice di legittimità non sia “giudice del sapere scientifico“, è comunque “chiamato a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto“.
Il Giudice, anche per consolidata giurisprudenza, ha necessità dell’ascolto di tutte le tesi per poter aderire in modo consapevole all’una o all’altra in un contesto di contraddittorio che deve avvenire, nell’ambito del processo penale, in aula in modo che egli possa scegliere, fornendo adeguate motivazioni, quali delle tesi espresse dalle parti sia da lui considerata come condivisibile.
Qui sotto potete leggere e scaricare l’intera sentenza:
