Abstract
Durante il recente congresso SIMLA tenutosi a Bari il Prof. Antonio De Donno, Associato della Sezione di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Bari, ha condotto – insieme all’Avvocato Vittorio Russi ed al Dott. Sergio Cassano, Presidente della III sezione Civile del Tribunale di Bari – un workshop dal titolo “L’ATP nei casi di Responsabilità Sanitaria: Modalità Operative ed Errori da Evitare”.
Nel presente articolo presentiamo i punti chiave ed i take home messages emersi.
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La previsione di una giurisdizione condizionata per l’esercizio in giudizio di un’azione risarcitoria per Responsabilità Sanitaria attraverso il ricorso ex 696 bis c.p.c. è argomento oggetto di ampio dibattito sin dalla emanazione della Legge 24/2017. Dibattito alimentato anche dalle dichiarate finalità dell’articolo 8, ovvero la deflazione del contenzioso, lo snellimento dei tempi risarcitori, la riduzione del ricorso a “medicina difensiva“.
Tanto – evidentemente – non è avvenuto, o almeno non nei termini prospettati. Ecco allora, il workshop tenutosi a Bari nel contesto del Congresso SIMLA ha cercato di evidenziare gli aspetti, operativi e procedurali, la cui implementazione potrebbe incrementare l’efficacia del tentativo di composizione tecnica e bonaria della lite.
Il Collegio
In primis è stata richiamata l’importanza della costituzione del collegio dei consulenti tecnici, con particolare rilievo alla specifica e pratica competenza nella materia oggetto del procedimento da parte dello specialista di branca. Solo un siffatto collegio garantisce di contemperare adeguatamente il sapere giuridico con quello tecnico-scientifico. Al fine è stato proposto un ruolo da parte del medico legale nella individuazione della professionalità più idonea alla composizione del collegio in relazione all’oggetto del ricorso.
I relatori hanno quindi rimarcato l’importanza di una analisi della vicenda clinica da parte del collegio preliminare alle operazioni tecniche: tanto al fine di un corretto ed univoco inquadramento dell’iter clinico da comparare con il raccordo anamnestico esposto dalla parte.
To do and not to do
Il Prof. De Donno ha quindi evidenziato le prerogative irrinunciabili dell’attività del medico legale: collocare le nozioni cliniche nel contesto giuridico, vagliare il nesso di causa tra condotta ed evoluzione clinica in ossequio agli standard di rilevanza dell’evidenza propri del paradigma civilistico, imporre la valutazione controfattuale delle condotte alternative e della relativa efficacia impeditiva dell’evento oggetto di doglianza, quantificare l’eventuale danno risultante.
Compiti di precipua attribuzione allo specialista di branca sono invece l’identificazione di Linee Guida e Buone Pratiche coeve ed applicabili, la contestualizzazione delle condotte alle capacità organizzativo-tecnologiche delle strutture sanitarie.
Il workshop è stato inoltre occasione per richiamare il rischio di una “sindrome di Leonardo da Vinci” del Medico Legale. Affidarsi quindi allo specialista di branca, vigilando su eventuali derive autoreferenziali e svincolate dalla Letteratura, nonché su ricostruzioni logico deduttive basate sull’ex post.
Modalità operative
Le finalità conciliative delle operazioni tecniche dovrebbero essere sempre bene a mente: in tale ottica il collegio, fin dalla raccolta anamnestica, dovrebbe predisporsi ad ascoltare con particolare sensibilità le parti, al fine di comprendere minutamente istanze e valutazioni personali. Queste potranno rappresentare substrato di un possibile punto d’incontro tra le aspettative disattese del ricorrente e le condotte dei convenuti.
La Fase Analitica ed il Parere Tecnico
Il parere tecnico dovrebbe essere improntato alla concretezza, con schematico inquadramento della vicenda clinica e rilievo dei punti di forza e debolezza di ciascuna posizione.
Il 696 bis è un procedimento giuridico: non sussiste pertanto ipotesi di libertà di forme e di acquisizioni. L’acquisizione di eventuali ulteriori elementi documentali, quindi, qualora non accordata da tutte le parti, dovrà sottostare all’autorizzazione del Giudice.
I CC.TT.UU. devono operare nell’ambito del mandato oggettivato nel conferimento e nei quesiti formulati: il rilievo di profili di responsabilità alternativi rispetto a quanto esplicitato nel ricorso, se non consentito da quesiti ampi e aspecifici, costituisce Ultra Petita.
La Fase Conciliativa
L’Avvocato Russi ha premesso che l’attuale sistema di Soft Law, basato su Linee Guida e Buone Pratiche “clinico assistenziali”, potrebbe essere oggetto di imminente revisione da parte del legislatore. Tanto anche in relazione alla scarsa efficacia deflattiva del 696 bis ed al non uniforme apprezzamento della “degiurisdizionalizzazione” della medical malpractice da parte dei Giudici (sul tema: Dott. Di Mauro e Avv. Seminara: CTU ex 696 bis: ad alcuni Giudici non piace).
La fase conciliativa non può che discendere da una rigorosa attività cognitivo-valutativa tecnica: bando pertanto a esperimenti esplorativi di conciliazione prima del vaglio tecnico della sussistenza del nesso di causa da parte dei CC.TT.UU.
É stato quindi evidenziato che la responsabilità professionale sanitaria è tematica contrassegnata da “elevatissima intensità emotivo relazionale e complessità tecnico giuridica, rilevanti risvolti economico sociali”. Alla luce di ciò, nelle fasi prettamente conciliative la parte ricorrente dovrebbe auspicabilmente partecipare solo attraverso rappresentanti legali e consulenti tecnici, al fine di favorire un sereno e proficuo tentativo di conciliazione, che verta esclusivamente su argomentazioni di natura tecnica.
I relatori del workshop si sono espressi su un tema già trattato su SIMLAWEB ed oggetto di differente interpretazione tra Società Medico Legale del Triveneto e il Prof. Arnaldo Migliorini: la Conciliazione Risarcitoria. Il parere dei relatori è che la traduzione economica del danno esorbiti l’oggetto dell’incarico dei CC.TT.UU.: la definizione di un accordo economico spetta ai rappresentanti legali facultati dalle parti sulla base della valutazione tecnica della vicenda da parte dei consulenti tecnici, pur ammettendosi una ratifica dell’accordo economico attraverso verbalizzazione da parte del collegio.
Sul punto il Presidente Cassano ha precisato che “In materia di diritti disponibili la volontà delle parti è suprema“. Esclusa, pertanto, ogni ipotesi di intromissione del collegio sul valore del quantum risarcitorio frutto di conciliazione, anche qualora palesemente ultroneo o manchevole rispetto alla valutazione tecnica prodotta dai CC.TT.UU.
Qualche considerazione a margine
Naturalmente si tratta di opinioni del tutto personali rispetto al ruolo dei CTU durante l’ATP e che, peraltro, non trovano corrispondenza di applicazione in altri Tribunali italiani ove, invece, la conciliazione di natura economica proposta dai Consulenti d’Ufficio trova ampio uso e si presenta, in percentuali non trascurabili, come risolutrice del contenzioso.
Lo stesso vale per l’acquisizione di documenti in cui le posizioni, sul territorio nazionale, risultano assai diversificate come, altrettanto diversificate, risultano essere le modalità di nomina dei CTU. Il Presidente Cassano, pur evidenziando il ruolo decisivo del medico – legale, ha ribadito la sua preferenza per l’assegnazione dell’incarico peritale a cosiddetti “ausiliari”, in affiancamento ai medici legali, quali specialisti di branca della materia clinica interessata dal contenzioso. Ciò in palese contrasto con il dispositivo di Legge 24/17, che, all’art. 15 comma 1), prevede la nomina, quali periti, CT del PM o CTU da parte dell’AG, di entrambe le figure professionali e non, al contrario, di uno specialista delegato da uno dei due soggetti nominati dal Giudice.
É stato quindi evidenziato che la responsabilità professionale sanitaria è tematica contrassegnata da “elevatissima intensità emotivo relazionale e complessità tecnico giuridica, rilevanti risvolti economico sociali”. Alla luce di ciò, nelle fasi prettamente conciliative la parte ricorrente dovrebbe auspicabilmente partecipare solo attraverso rappresentanti legali e consulenti tecnici, al fine di favorire un sereno e proficuo tentativo di conciliazione, che verta esclusivamente su argomentazioni di natura tecnica.
É evidente che sul punto la strada da percorrere è ancora lunga e che l’uniformità nelle decisioni su questa importante questione sia ricca di contraddizioni e di disparità territoriali. Soprattutto sorge il dubbio di forme di resistenza in alcuni settori del mondo giuridico e legale nell’accettare forme di ADR che, anche nel solco dei principi contenuti nella riforma Cartabia, sono le sole che potrebbero consentire una deflazione del contenzioso in un contesto generale nel quale tutta la Giustizia internazionale sta marciando ma che, nella nostra penisola, trova forme, a giudizio di alcuni, incomprensibili di contrasto.
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Leggi anche: ATP ai sensi dell’art. 696 bis: no conciliazione, no party e CTU ex 696 bis: ad alcuni Giudici non piace