Abstract
È stato presentato alla Camera dei deputati il Disegno di Legge deputato alla completa riforma del sistema dell’invalidità civile: ovvero la “Legge quadro sulla disabilità“. Cerchiamo di delinearne per sommi capi i termini più importanti sottolineando che benché il documento sottolinei l’importanza della componente medico-legale, non sia ancora giunto un cenno neanche di consultazione alla nostra Società Scientifica. E la FNOMCeo, intanto, ha già aperto un fronte polemico.
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Il Disegno di Legge
È stato presentato alla camera dei Deputati, il 2 novembre us, il Disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità (N. 3347).
Si tratta, indubbiamente, di un documento molto complesso anche perché la trasformazione della cosiddetta “Invalidità Civile” unitamente anche agli accertamenti sulla concessione dei benefici alla persona handicappata (L. 104) dovrebbero subire profonde trasformazioni.
Non è questa la sede per affrontare in dettaglio un documento così rilevante e rimandando i lettori al contenuto del DL, ci preme soltanto sottolineare alcune delle maggiori novità.
- Innanzitutto il progetto è relato direttamente al PNRR (missione 5 inclusione e coesione) e quindi assume particolare importanza nell’ambito socio economico e storico del Paese.
- Il documento di riferimento viene identificato nella Convenzione delle nazioni Unite sui diritti con persone con disabilità del 13 dicembre 2006 con protocollo opzionale.
- Nella predisposizione dei DL della Legge Delega il Governo si affiderà alla collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali, prevedendo altresì la possibilità di avvalersi del supporto dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (vi prego di osservare la composizione ove non compare alcuna istituzione scientifica legata alla medicina legale).
- Ecco gli ambiti di intervento della delega conferita al governo
- a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi va- lutativi di base;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e di vita indipendente;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.
- Nuova definizione di “disabilità” e di “accomodamento ragionevole” in ragione della suddetta Convenzione delle UN.
- Definizione di “durevole menomazione” e di “profilo i funzionamento” in coerenza con le indicazioni dell‘International Calssification of Functioning, Disability and Health (ICF), predisposta dall’Organizzazione mondiale della sanità e approvata il 22 maggio 2001, unitamente ai principi della predetta Convenzione UN sui diritti dei disabili e Classificazione internazionale delle malattie (ICD).
- Il processo valutativo complesso sarà composto da una primaria valutazione di base e da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile alternativamente dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta.
- La valutazione di base dovrebbe essere deputata all’accertamento delle «durevoli menomazioni », certificando altresì, la graduazione della necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli.
- È prevista l’unificazione di tutti gli accertamenti concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altro accertamento dell’invalidità.
- Conferimento ad un unico soggetto pubblico dell’esclusiva competenza medico-legale sui processi valutativi di base, al precipuo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale gli aspetti organizzativi e procedurali, riducendo altresì il contenzioso.
- Il progetto di Legge prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano aggiornate le tabelle delle percentuali degli stati invalidanti, attualmente disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
- Creazione di un percorso di valutazione multidimensionale non meramente medico-legale teso all’elaborazione del progetto di vita personalizzato, individuando tutto il sistema di barriere e indicando i facilitatori e gli accomodamenti ragionevoli necessari a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita, compresi quelli lavorativi e scolastici a cui parteciperebbe attivamente il disabile e la famiglia all’interno di un budget di progetto a cui partecipino per l’elaborazione diverse strutture pubbliche e assistenziali.
Alleghiamo qui il documento completo che potrete leggere e scaricare.
L’intervento del Presidente FNOMCeo
A fronte della presentazione di questa Legge Delega, in data 1 dicembre scorso, il Presidente della FNMOCeo Dott. Filippo Anelli, scriveva preoccupato al Ministro per le disabilità Sen. Erika Stefani, al Ministro della Salute On. Roberto Speranza e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali On. Andrea Orlando, lamentando l’assenza della componente medica nel confronto in corso per lo sviluppo della Legge delega e dei suoi Decreti attuativi invocando:
“che nel testo del Disegno di legge indicato in oggetto sia già previsto “il sentito” dei medici che operano nell’ambito degli accertamenti invalidanti, anche per il tramite della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ritenendo in più che la necessità di aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non possa essere soddisfatta in assenza di un confronto con la rappresentanza esponenziale della componente medica (FNOMCeO).”
Qui potete leggere e scaricare il documento in forma completa.
Le riflessioni da fare sarebbero molte ma ci limitiamo ad un rapido commento.
E’ indubbio che una rapida scorsa ad un processo così articolato non può essere sufficiente per esprimere giudizi imperativi sulla fattibilità e sulla positività delle scelte.
Si pensi solo alle problematiche relative all’unico ente gestore dell’intera disabilità: si immagina l’INPS che se non nominato. Quale sarà il legame con il SSN nell’impostazioni di valutazioni multidimensionali e progetti individualizzati per il singolo disabile? Certamente l’INPS, di oggi, non sarà in grado poi di gestirlo autonomamente. E allora che succederà ? Si darà una delega alle Aziende territoriali? Sono molte le domande a cui lo sfondo di una Legge delega non riesce a dare una risposta. Ci penseranno i decreti attuativi dunque. Ma quando ? E come ?
Spicca, in più, senz’altro, e ben ha fatto FNOMCeo a ricordarlo, la mancanza di un’esplicazione su quale sia stata la modalità di consultazione tecnica su cui è basato l’impianto di un provvedimento legislativo tanto importante e in cui la componente medico-legale per tradizione, storia e per qualifica sul campo, ha sempre avuto un ruolo primario e a cui, comunque, bisognerà fa riferimento quanto meno per ciò che concerne la prevista riforma della componente tabellare che non potrà che richiedere un suo intervento.
Poi che la FNOMCeo, nonostante le corrette intenzioni del suo intervento, sia da considerare componente tecnica idonea alla bisogna desta forse qualche perplessità, in quanto le Società Scientifiche che operano in ambito medico-legale avrebbero forse, ma lo si afferma con l’umiltà di chi vuol dare davvero un aiuto alle istituzioni e ai cittadini di questo Paese, una importante voce in capitolo che, oltre all’esperienza applicativa di alcuni decenni, sotto il profilo istituzionale sarebbe anche statuito dalla Legge Gelli Bianco. Infatti: se si parla di tabelle quali più buone pratiche cliniche di così.
È chiaro che rispetto a tutto quanto si sta elaborando a Roma, SIMLA non potrà non intervenire anche istituzionalmente.
L’importante è che tutto il complesso delle istituzioni, nell’interesse della comunità, si renda conto che giocare, ancora una volta “a poker col morto” ovvero senza che la componente medico-legale sia resa partecipe di una problematica che è di per sé stessa è medico-legale, significa avventurarsi su terreni sconosciuti e pericolosi.
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