Abstract
La Legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149, dispone la preventiva verifica della “idoneità affettiva e della capacità di educare e istruire il minore, della situazione personale ed economica, della salute, dell’ambiente familiare degli adottanti“. Tale indagine, attribuita ai Tribunali per i Minorenni territorialmente competenti, si avvale dei servizi di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie locali per la valutazione dello stato di salute.
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Le Certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori rientrano tra i Livelli Essenziali di Assistenza attribuiti alle SC di Medicina Legale dal DPCM 12/01/2017. In ragione di tanto devono essere erogate su tutto il territorio nazionale attraverso le risorse finanziarie pubbliche.
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Finalità della visita medico legale
L’accertamento medico legale dell’idoneità fisica all’adozione rappresenta prestazione peculiare dal punto di vista tecnico, in quanto finalizzata alla valutazione prognostica dell’aspettativa di vita dei componenti la coppia candidata all’adozione.
Nondimeno, al fine di fornire utili elementi di vaglio all’organo giudicante, la valutazione medico legale non potrà limitarsi alla sola stima prospettica della durata delle vita, ma dovrà adeguatamente soppesare eventuali patologie che, pur non incidendo significativamente e nell’immediato sulla prognosi quoad vitam, potrebbero avere rilevanti inferenze quoad valetudinem in relazione alla capacità di accudimento del minore.
In tal senso, dovranno essere valutate eventuali disabilità che potrebbero incidere sulle capacità educative, sulle risorse psico-affettive residue, sulla capacità di lavoro o guadagno e, in generale, sulla capacità genitoriale.
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Le modalità
La procedura varia in base a protocolli interni esistenti presso i Tribunali per i Minorenni competenti territorialmente. La valutazione medico legale procede parallelamente all’indagine psicosociale, cui è solitamente deputata una equipe multidisciplinare composta da psicologi e assistenti sociali.
La valutazione medico legale si avvale di approfondimenti laboratoristici e strumentali di primo livello, spesso indicati direttamente dal Tribunale per i Minorenni. Anche in questo caso si segnalano variabilità sul territorio italiano. Incostante è, ad esempio, la richiesta di esecuzione del test di intradermoreazione di Mantoux. Il medico legale, tuttavia, potrà richiedere visite specialistiche ed approfondimenti diagnostici ulteriori in relazione agli elementi di valutazione risultanti da anamnesi ed esame obiettivo.
L’integrazione dei predetti elementi consentirà di esprimere un giudizio motivato di idoneità o non idoneità fisica all’adozione, che sarà trasmesso al Tribunale dei Minorenni.
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La Procedura Piemonte
Con Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003, n. 37-9945, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte 21 agosto 2003, il Piemonte ha emanato le proprie “Procedure per la formulazione della diagnosi per la valutazione dell’idoneità fisica”.
La procedura, di seguito allegata, è corredata di un modulo anamnestico, dell’elenco degli esami diagnostici di base da eseguire preliminarmente alla visita medico legale. Indica inoltre un elenco di condizioni morbose ed entità nosografiche, suddivise per sistemi ed apparati, “che possono modificare significativamente efficienza ed aspettativa di vita”.
Infine, la procedura indica 3 specifiche formulazioni per la definizione del giudizio, in caso di Idoneità piena, Idoneità relativa (presenza di patologie che non incidono su capacità di accudimento) o Inidoneità.
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La Procedura Emilia Romagna
Nel 2011 la Regione Emilia Romagna ha aggiornato la DR 1495/2003 inerente la Procedura per l’accertamento dello stato di salute delle coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale.
Tra gli elementi salienti della Procedura emiliana si segnala un estensivo modulo anamnestico, comprendente le patologie psichiatriche e l’uso di sostanze psicoattive, e l’esplicita previsione di una istruttoria medico legale, previo consenso, attraverso il controllo incrociato di archivio invalidità civile, commissione patenti, esenzioni ticket ed eventuale fascicolo sanitario elettronico.
Anche in questo caso è richiesta l’espressione di giudizi secondo una precisa formulazione:
- Non sussistono patologie clinicamente rilevabili che controindichino la funzione genitoriale;
- La patologia clinicamente rilevata è stabilizzata, non induce incisiva riduzione della capacità di lavoro, di guadagno, di relazione consente di attendere dal punto di vista sanitario alla funzione genitoriale;
- La patologia clinicamente rilevata controindica, dal punto di vista sanitario, la funzione genitoriale.
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Si tratta, in conclusione, di valutazioni tecniche complesse che possono essere ancorate a riferimenti e parametri scientifici rinvenienti dalla Letteratura di settore in tema di aspettativa di vita ma che richiedono sforzi intellettuali prospettici in merito alle potenziali ripercussioni del decorso della storia naturale delle eventuali patologie sulla capacità di guadagno e sulla genitorialità. E’ di piana evidenza come tali valutazioni, pur adeguatamente soppesate e orientate da elementi tecnici, potranno al più assumere rango di parere motivato e non già accertamento.
Le procedure regionali segnalate, pur non avendo valenza sull’intero territorio nazionale, possono rappresentare un riferimento orientativo in merito a modalità di esecuzione della visita e formulazioni del giudizio per i colleghi che si trovino ad operare in contesti non inseriti in procedure standardizzate.
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