Pubblichiamo, per completezza informativa e per l’interesse di tutti noi operatori sanitari, il Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato in data 1-3-2020.
Il Decreto stabilisce le norme di comportamento da mettersi in opera da parte degli amministratori e dei cittadini su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo ai comuni che si trovano nella cosiddetta “zona rossa” (Comuni di Codogno, Casalpusterlengo ecc…) e nelle regioni e province più colpite dall’epidemia (Emilia Romagna – soprattutto Piacenza -, Lombardia -soprattutto le province di Bergamo, Lodi e Cremona -, Veneto, Pesaro e Urbino, Savona).
I provvedimenti di natura sanitaria
Per quanto riguarda alcuni specifici provvedimenti in ambito sanitario (art. 3, comma 1, lettera g) il decreto prevede particolari disposizioni per tutti i cittadini nel territorio nazionale che sono i seguenti:
Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, ???? ?????????come identificate dall’Organizzazi?o???ne Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni ?? ??? di cui all’allegato 1 ??? ????????del presente decreto (cosiddetta “zona rossa”)???????, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al medico di medicina generale (?? ??????? di seguito MMG?) ?????? al pediatra di libera scelta (di seguito ?PLS?)
Il comportamento degli operatori sanitari
Per gli operatori sanitari, specificatamente quelli di sanità pubblica nonché per i servizi di sanità pubblica, vengono date precise disposizioni (art. 3 commi dal 2 al 6) per i soggetti a rischio (vedi paragrafo precedente)
- 2 a. Questi contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine; - 3 .L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). - 4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
5 . In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. - 6. ’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.
Si segnala, altresì, l’art. 2 comma m) ove si scrive “privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19”.
Ci si chiede se tale provvedimento potrebbe interessare gli incontri di CTU e questo varrebbe per le regioni di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nonché per le province di Pesaro Urbino e di Savona.
Qui sotto potete scaricare il DPCM