In queste pagine on line abbiamo sempre trattato la tematica del danno erariale e della responsabilità medica avanti alla Corte dei conti in cui erano coinvolti nostri Colleghi clinici.
Oggi, si vuole portare all’attenzione del nostro lettore un caso in cui è il Medico Legale a dover rispondere avanti alla Corte dei conti per i giudizi di valutazione del danno biologico, poi sconfessati in un secondo momento.
La vicenda
Il caso, certamente relativamente datato, riguarda un Dirigente Medico Legale dipendente dell’INAIL ed alcuni altri suoi Colleghi, poi estromessi dal procedimento, che nel corso della attività istituzionale avevano operato valutazioni di danno biologico permanente e di inabilità temporanea assoluta che, secondo quanto previsto dall’istituto della rettifica per errore ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 38/2000, erano poi state notevolmente ridotte da giudizi operati dalla Sovrintendenza Medica Generale. In ragione di tanto, la Procura della Corte dei Conti chiamava a dedurre il Medico Dirigente ed apriva un procedimento di responsabilità.
Nel fatto storico tratto dalla sentenza n. 21/2015 emessa dalla Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia e pubblicata il 01/04/2015, oltre ai fatti già prima riassunti, emerge che la rettifica aveva interessato alcuni casi, comportando proprio per gli assicurati una decurtazione degli assegni ricevuti. Alcuni di questi lavoratori proposero ricorso avanti al Giudice del Lavoro che richiedeva una nuova valutazione tecnica del danno biologico.
Dalla sentenza possono trarsi i seguenti dati:
| Valutazione %DB DIRIGENTE | Valutazione %DB SOVRINTENZA MEDICA GENERALE | Valutazione %DB in CTU |
| 20 | 0 | No Ricorso |
| 20 | 12 | No Ricorso |
| 20 | 3 | 16 |
| 18 | 6 | 7 |
| 24 | 6 | 12 |
| 20 | 12 | 16 |
| 16 | 8 | 16 |
Le mosse della Procura
La Procura della Corte dei conti, sulla base delle valutazioni operate dal Dirigente Medico convenuto, riteneva gravemente colposa la condotta per aver egli omesso, anche in qualità di responsabile, di indicare le linee di indirizzo, il monitoraggio, il coordinamento e la verifica dell’attività svolta in merito alla valutazione percentuale del danno biologico, senza essere ricorso alla liquidazione provvisoria come prevista dall’art. 13 del D.Lgs 38/2000, e della inabilità temporanea assoluta, giudicata eccessivamente lunga, in quanto i postumi erano già considerarsi stabilizzati tempo prima.
Oltre a presentare i giudizi della Sovrintendenza Medica Generale INAIL, la Procura fece ricorso all’ausilio di un medico della Sovrintendenza Generale le cui valutazioni furono prodotte in causa, confermando la tesi accusatoria e sottolineando che nel caso specifico non si fece ricorso alle usuali metodiche valutative dell’Istituto.
In sintesi, la Procura Regionale sosteneva nei confronti del Dirigente Medico Legale INAIL che le prestazioni erano “in modo ingiustificatamente esorbitante rispetto ai parametri normalmente considerati dagli stessi medici dell’I.N.A.I.L. (prima dai componenti della Commissione e poi anche dal Sovrintendente Generale delegato dalla Procura), e quindi, da soggetti in possesso della necessaria competenza tecnica professionale in materia medico – legale”. Era anche sostenuto l’addebito di non aver attuato la procedura di accertamento provvisorio come previsto dall’art. 13 del D.Lgs 38/2000. Infine, vi era anche il rimprovero al dirigente medico di aver continuato a disporre “i prolungamenti delle temporanee o a permettere che lo facessero i medici della sua struttura senza mai richiamarli alla tutela degli interessi dell’Ente”, in tal modo venendo meno all’assolvimento dei compiti di coordinamento, controllo e relativo intervento.
La difesa del Dirigente Medico
Il convenuto Dirigente Medico si difese sottolineando che:
- le revisioni operate nel corso della rettifica per errore erano viziate per non aver convocato a visita gli assicurati;
- i giudizi tecnici delle CTU redatte in occasione delle cause mosse da alcuni assicurati si discostavano da quelli dell’Istituto, quindi, vi erano diverse linee di pensiero, di pari dignità sul piano medico legale;
- i periodi di invalidità temporanea erano stati riconosciuti a seguito di visite e colloqui con i pazienti ed all’esito di un esame delle condizioni cliniche, della terapia prescelta e del tempo necessario per svolgerla, come dimostrato dalle cartelle cliniche allegate in atti;
Le valutazioni del Collegio giudicante
Il Collegio rilevava che il danno trovava fondamento su argomenti deduttivi che valorizzano la discordanza tra le valutazioni del Dirigente Inail e quelle della Sovrintendeza Medica Generale INAIL.
Il Collegio specificava che per essere sussistente, l’addebito doveva essere connotato da colpa grave che, in nesso causale, aveva cagionato il danno all’erario.
Nell’esame del caso, il Collegio giudicante rilevava:
- “come l’operato della Sovrintendenza Medica Generale dell’I.N.A.I.L. sia stato smentito in tutti i casi in cui i provvedimenti di rettifica d’ufficio hanno formato oggetto di impugnativa in sede giudiziale da parte degli assicurati.”;
- “come il metodo valutativo sulla base del quale la Sovrintendenza Medica Generale ha proceduto alle rettifiche d’ufficio, si presti a censure sotto diversi profili”:
- Assenza di interlocuzione tra l’Organo di revisione e il Dirigente Medico;
- Assenza di indagini integrative per tutti i casi sottoposti a revisione;
- Anche se la rettifica per errore ex art. 9 D.Lgs 38/2000 non contempli la visita medica del paziente, nemmeno la esclude e la visita è accertamento di prassi consolidata, ausilio fondamentale cui si fa ricorso nella medicina legale. L’omissione della visita “rende meno attendibili le valutazioni espresse dalla Sovrintendenza Medica Generale”;
- La Procura non ha documentato le prassi codificate dalle quali si sarebbe discostato il convenuto;
La colpa grave non provata
l Collegio, dando applicazione ai principi enunciati nella sentenza su cui si basa il processo amministrativo/contabile, ha quindi ritenuto che “l’attività revisionale svolta dalla Sovrintendenza Medica Generale dell’I.N.A.I.L. sulla base di una mera disamina delle cartelle cliniche informatizzate e, dunque, senza un adeguato raffronto tra le risultanze cartacee e l’ esame obiettivo degli assicurati, non possa offrire un parametro attendibile sul quale fondare il giudizio di grave negligenza, marchiana trascuratezza e inescusabile imperizia, richiesto ai fini dell’addebito di responsabilità amministrativa.”
Un altro elemento di riflessione, proprio sulla nostra attività svolta per conto di enti pubblici assicurativi, si trova nel giudizio espresso in merito alla inabilità temporanea assoluta, ove le certificazioni mediche rilasciate dal convenuto trovino “un’adeguata giustificazione nelle annotazioni riportate sulle schede individuali degli assicurati, le quali danno contezza dei controlli effettuati, degli esiti delle indagini strumentali, nonché delle cure e delle terapie seguite. Va poi osservato come una certa cautela nel riconoscere la guarigione clinica degli assicurati (da intendersi quale pieno recupero della condizione psico-fisica che consente la ripresa del lavoro svolto al momento dell’infortunio) possa essere dipesa dall’intento di evitare ricadute o aggravamenti degli stati invalidanti e, in ogni caso, dalla condivisione dell’iter diagnostico – terapeutico suggerito dai medici curanti.”
Non ravvisando colpa grave, il Collegio giudicante assolveva il convenuto da ogni addebito sollevato dalla Procura.
Per concludere
Per quanto il Collegio riconosca che non può escludersi che il Dirigente convenuta abbia commesso degli errori nell’esatta stima dei postumi afferma, con criterio ex-ante, che “ci si trova di fronte a valutazioni connotate da profili di discrezionalità tecnica, riferite a situazioni patologiche complesse (ben descritte dal dott…nelle note di controdeduzioni all’invito a dedurre in data 7.9.2013), con riferimento alle quali il giudizio di grave superficialità nella fase diagnostico – certificativa non può fondarsi sulla base di un parere di diverso tenore, in assenza di elementi idonei a comprovare la gravità dell’ errore nel quale è incorso il medico.”.
E’ il certum facere che connota e giustifica il giudizio medico legale, ossia l’esaustività della nostra attività clinica medico legale, solo al termine del quale il giudizio espresso trova ragion d’essere e, per quanto sia frutto di una ponderazione, non ricade nell’arbitrarietà. Il Collegio, infatti, fa riferimento ad una discrezionalità tecnica che, però, deve poggiare su elementi certificativi e clinici, non potendosi basare il giudizio di rimproverabilità su un parere di diverso tenore. Da qui sorge la prima lezione: non si può con facilità “criticare” o “giudicare” Colleghi solo in virtù di un parere diverso o, peggio, tacciarli di falso.
La seconda lezione: anche in ambito INAIL, come ben sa sia l’Istituto che i propri Medici Legali, al centro della valutazione indennitaria rimane pur sempre l’essere umano (anche nelle revisioni per errore) e il miglior recupero psico-fisico, che solo dopo permette la ripresa del lavoro.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa
