Abstract
Giunge in Aula, con un travaglio di 8 anni dall’avvio dell’iter la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare sul “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”. Nelle more anche un monito e un successivo richiamo al Parlamento da parte della Corte Costituzionale. Di seguito le “novità” in discussione alla Camera dei Deputati sulla base di un Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati. Pesa su tutto ciò la spada di Damocle del referendum popolare teso ad abrogare l’art. 579 C.P. (Omicidio della persona consenziente).
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Il 10/12/2021 è stato pubblicato il Dossier n°90/1 del Servizio Studi della Camera dei Deputati, in tema di Morte Volontaria Medicalmente Assistita sottoposto al vaglio dell’Assemblea ed oggetto di discussione in aula a partire dal 13/12/2021. I relatori indicati sono Alfredo Bazoli (AvvocatoDeputato PD) ed Nicola Provenza, (Deputato Movimento 5 Stelle, Medico Gastroenterologo). La proposta di Legge di iniziativa popolare, che ha costituito l’incipit dell’iter normativo, è datata 13/09/2013, sostenuta dal clamore mediatico dei casi Eluana Englaro, Giorgio Welby e Giovanni Nuvoli.
L’ordinanza 207 del 2018: il monito al Parlamento
Nelle more, con ordinanza della Corte d’Assise di Milano in relazione al c.d. “Caso Cappato“, in data 14 febbraio 2018 era rimessa una questione di costituzionalità relativa al reato previsto dall’art. 580 del nostro Codice penale – Istigazione o Aiuto al Suicidio. In risposta, con ordinanza 207/2018 la Corte ha procrastinato il giudizio di costituzionalità dell’art. 580 c.p. a circa 10 mesi, per dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina “in conformità alle segnalate esigenze di tutela“.
Trascorso dunque il tempo indicato, la Corte ha ritenuto “in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento”, di non poter “ulteriormente esimersi dal […] rimuovere il vulnus costituzionale“. Infatti, con ordinanza 242/2019, è stato dichiarato illegittimo l’art. 580 del c.p. per violazione degli articoli 2, 13 e 32 comma 2 della Costituzione. La Corte Costituzionale in particolare ha richiesto la modifica dell’articolo con esclusione della punibilità per chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio secondo le modalità della Legge 219 del 2017.
Il contenuto della proposta di Legge
Qui potete leggere e scaricare il dossier n° 90/1 di cui vi abbiamo parlato.
Il testo al vaglio dell’Assemblea è una parziale elaborazione del Testo Base pubblicato il 6 Luglio 2021. Il progetto di Legge composto da 9 articoli e disciplina “la facoltà di colui che sia affetto da patologie irreversibili e con prognosi infausta, o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifiche condizioni, limiti e presupposti“.
La definizione
La Morte Volontaria Medicalmente Assistita (M.V.M.A.) è il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio Sanitario nazionale. L’atto rappresenta dunque il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente “capace di intendere e di volere” (sic.!).
Presupposti e condizioni
Partendo da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella citata Ordinanza, la proposta di Legge individua per il richiedente i seguenti requisiti, indispensabili e concomitanti: maggiore età; capacità di autodeterminarsi; adeguata informazione; preliminare esperimento di percorso di cure palliative; patologia documentata e connotata da irreversibilità, foriera di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili; sussistenza di trattamenti di sostengo vitale la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
In merito si segnala che, per ormai consolidata dottrina e giurisprudenza sul tema, per trattamenti di sostegno vitale si intendono tutti i provvedimenti sanitari “interrompendo i quali si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida“.
Requisiti formali e sostanziali della richiesta di Morte Volontaria Medicalmente Assistita
Come tracciato dalla Legge 219/2017, anche per la richiesta di Morte Volontaria Medicalmente Assistita vi è previsione di forme alternative all’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata. Tra queste è inclusa la videoregistrazione, nei casi in cui le condizioni del paziente non consentano la forma scritta.
La richiesta è indirizzata al Medico di Medicina Generale o al Medico curante, ai quali sono deputati il compito di prospettare conseguenze e alternative, nonché l’attivazione forme di sostegno psicologico.
Inoltre, spetta al Medico ricevente anche la compilazione di una relazione sulle condizioni cliniche e psicologiche della persona richiedente, avvalendosi della eventuale collaborazione di altri specialisti. Il Medico potrà rigettare motivatamente la richiesta in caso di assenza dei presupposti e condizioni su esplicitate.
Il ruolo dei “Comitati per la Valutazione Clinica”
La richiesta del paziente e la relazione sanitaria sono quindi sottoposte al vaglio del Comitato per la Valutazione Clinica territorialmente competente. Tali Comitati, disciplinati con regolamento del Ministero della Salute da adottare entro 180 giorni dall’approvazione della Legge, dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti. Saranno costituiti da medici specialisti, ivi compresi i palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche.
Entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo, il Comitato esprime un parere motivato e lo trasmette al richiedente ed al Medico. In caso di parere favorevole, la Direzione Sanitaria Territoriale o Ospedaliera attiva le verifiche necessarie a garantire il rispetto della procedura di M.V.M.A.
L’articolo 8 della proposta di Legge, quindi, esclude l’applicabilità al medico, nonché a chiunque abbia agevolato il malato nella procedura, di specifiche fattispecie penali (art. 380 c.p. istigazione al suicidio).
In caso di rigetto della domanda da parte del Medico o del Comitato è prevista possibilità di ricorso al Giudice competente entro 60 giorni.
Obiezione di coscienza
Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla M.V.M.A.. Tanto, tuttavia, non esonera il personale sanitario dall’assistenza antecedente all’intervento. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dal provvedimento in esame.
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La Proposta di Legge, giunta alla discussione dopo un travaglio di oltre 8 anni, aggiunge poco alla giurisprudenza già esistente sul tema e derivante dalla cogente interpretazione della Legge 219 e delle Ordinanze della Corte Costituzionale. Uniche novità degne di nota la imprescindibilità da un tentativo di Cure Palliative per il richiedente e la previsione di Obiezione di Coscienza per i sanitari.
Sulla proposta di Legge, pesa poi il tema caldo della eutanasia attiva legata alla richiesta di referendum abrogativo, volta a escludere la rilevanza penale dell’omicidio di persona consenziente (art. 579 c.p.) che, dopo il deposito in Cassazione delle firme (più di un milione e duecentomila), secondo gli organizzatori (vedi il sito Eutanasia Legale) dovrebbe andare rapidamente verso il voto che sarebbe previsto per i mesi di aprile e giugno 2022.
Sul tema era intervenuto il Past President di SIMLA Prof. Riccardo Zoja stante la chiamata della Società Scientifica ad un’audizione parlamentare che non si era però svolta (vedi articolo più sotto). Confidiamo che, su un tema così importante, il Parlamento provi ad ascoltare la voce dei medici legali italiani per non escludere una componente che, dal punto di vista culturale e operativo, non può mancare su un processo legislativo così rilevante.
Senza dimenticare che doveroso sarebbe comunciare a dibattere tra noi quale dovrebbe essere il ruolo della medicina legale per orientare Parlamento e Paese a scelte epocali di impatto davvero decisivo sul tessuto sociale e giuridico italiano.
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Leggi anche: Consulta, art. 580 CP e SIMLA: interviene il Presidente Prof. Zoja – Suicidio assistito: cosa pensa la Corte Costituzionale tedesca