Abstract
Segnaliamo un’ordinanza del Tribunale di Milano in cui, in una diatriba relativa al mancato pagamento da parte del danneggiato degli onorari per una prestazione professionale di consulenza medico-legale, viene riconosciuta dal Giudice la congruità della stessa anche attraverso gli importi previsti dal tariffario SISMLA.
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È noto nell’ambiente professionale medico-legale, il tariffario per le prestazioni specialistiche medico-legali approntato dal Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA) elaborato nel 2017, che potete anche rinvenire sul sito dell’organizzazione (clicca qui per vederlo e scaricarlo).
Nella sentenza che vi segnaliamo (Tribunale di Milano, Sezione V, del 13/2/2021, Giudice Gravagnola), il Magistrato, in una contesa relativa al mancato pagamento di una parcella per una prestazione medico-legale, lo specialista, allegava, come documentazione di causa quale riferimento per quanto concerneva i suoi onorari, il suddetto tariffario.
Il Giudice, motivava l’impossibilità dell’applicazione dell’art. 40 del DM 140/12 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) – vedi – in quanto “le previsioni che concernono l’attività di avvocati, commercialisti, notai e professionisti dell’area tecnica non sono trasferibili nel settore della medicina legale“. Decideva quindi di riferirsi ai sensi dell’art. 2333.1 C.C., al parere dell’Ordine professionale di competenza ovvero l’Ordine dei Medici di Milano. Quest’ultimo rilasciava parere di congruità della parcella e, di conseguenza, il Giudice imponeva al paziente/cliente il pagamento del compenso pattuito oltre a IVA e maggiorato degli interessi legali e di quelli moratori nonché delle spese processuali.
Qui sotto potete leggere la sentenza integralmente:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e relativo decreto di fissazione udienza regolarmente notificato il dott. A. S. M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il sig. S. M. chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre IVA, – per totali € 6.100,00 o di altra somma ritenuta dal giudice, oltre interessi legali e moratori ex art 1284.4 c.c. a titolo di compensi per la propria opera di assistenza medico legale, quale consulente tecnico di parte; nella causa di risarcimento dei danni da proporsi avanti il Tribunale di Milano.
Dichiarata la contumacia di parte convenuta ed acquisito parere del competente ordine professionale ai sensi dell’art. 2233 co. 1 c.c., all’udienza del 2.2.201 il ricorrente insisteva nelle conclusioni formulate nel proprio ricorso introduttivo.
In merito alla fondatezza della domanda ed ai criteri di determinazione del compenso dovuto, si ritrascrive di seguito quanto già accertato con ordinanza del 22 ottobre 2020.
È documentale (docc 1,2,3 ricorrente) che il dott. A. S. M. abbia steso una relazione medico legale sulla persona di S. M. per valutare i danni da questo riportati in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il 13 novembre 2016. Quando all’originario difensore di S.M. è subentrato il nuovo legale è intercorso uno scambio di corrispondenza tra quest’ultimo e l’odierno ricorrente ad esito del quale il dr. A.S.M., preso atto della interruzione della collaborazione, ha esposto a S.M. una nota proforma di euro 5.000 + IVA che allega corrispondere al 50% di quanto pattuito per lo svolgimento dell’intero incarico, percentuale determinata in proporzione all’attività fino a quel momento svolta. Benché il nuovo difensore di S.M. avesse chiesto al ricorrente di specificargli l’ammontare della sua parcella per riferirne all’assistito, lamenta il dr A.S.M. che nulla sia poi stato corrisposto dal S.M.; ragione per la quale azionava in questa sede il proprio credito.
Non costituendosi in giudizio, parte convenuta ha implicitamente rinunciato a far valere eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della domanda attorea.
Provato l’an, in ordine al quantum il ricorrente ha prodotto, a sostegno della pretesa nella misura rivendicata, il tariffario SISMLA 2017, documento con cui, il Consiglio Direttivo Nazionale degli Specialisti in medicina legale, al termine di una revisione conoscitiva delle tariffe medie professionali applicate sul territorio Nazionale dai medici legali, ha approvato l’aggiornamento tariffario per le prestazioni specialistiche medico-legali con lo scopo di fornire ai professionisti e ai cittadini un orientamento sul valore economico da attribuire a ciascuna specifica prestazione medico-legale (doc 4 ric).
Considerato che, in assenza di prova della pattuizione in ordine al compenso concordato per l’intera prestazione sino ad esaurimento dell’incarico, non può essere accolta la domanda di pagamento del 50% dell’allegato accordo, la liquidazione del compenso, a mente dell’art 2233 c.c., compete al giudice.
Poiché, però, le citate tariffe non sono parametri di legge, occorre fare applicazione dell’art. 40 del D.M. 140/12 che prevede “1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e’ liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.” Tuttavia le previsioni che concernono l’attività di avvocati, commercialisti, notai e professionisti dell’area tecnica non sono trasferibili nel settore della medicina legale, per cui, alla luce del disposto di cui all’art. 2233.1 c.c., occorre sentire il parere del competente ordine professionale.
Orbene, con delibera del 18 dicembre 2020, telematicamente depositata in data 5 gennaio 2021, la Commissione Medica dell’Ordine Provinciale dei Medi Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, ha espresso “parere favorevole di equità ” per le prestazioni professionali effettuate dal dott. A.S.M. in favore del sig. S.M. per un totale di € 5.000 come da nota pro forma del 26.4.2018. E dunque per un importo esattamente pari ai compensi richiesti (doc. 8, che devono essere pertanto integralmente riconosciuti come dovuti maggiorati dell’iva nella misura richiesta e degli interessi legali e interessi moratori da calcolarsi in conformità al combinato disposto degli artt. 1284, comma 4 cod.civ., e 5 d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dalla domanda giudiziale (Cassazione n 19906\2020 ).
Le spese di lite seguono la soccombenza (ivi compresi gli esborsi documentati per ottenere il parere del consiglio dell’ordine) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 55/14 e dell’attività difensiva svolta (al minimo per la fase istruttoria e decisoria).
P.Q.M. condanna il Sig. S.M. al pagamento, in favore del Prof. A.S.M. della somma di € 6.100,00 oltre interessi legali dal dovuto e interessi di mora di cui all’art. 1284 quarto comma Cod. Civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo condanna il Sig. S.M. a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 267,5 per esborsi, € 3.545,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
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