Una decisione importante della Suprema Corte.
Ce ne informa un nostro abituale collaboratore: l’Avv. Antonio Serpetti di Querciara.

La sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezione Terza 22 febbraio 2026 n 3919 affronta con particolare rigore sistematico il tema dell’aggravamento del rischio nelle assicurazioni della responsabilità civile sanitaria, offrendo una ricostruzione di notevole interesse, sia sul piano dogmatico sia su quello applicativo, soprattutto in relazione all’art 1898 c.c. ed al riparto dell’onere della prova tra assicurato e assicuratore.
La vicenda processuale
La vicenda trae origine dal decesso di un paziente conseguente a complicanza emorragica dopo biopsia epatica eseguita in ambito ospedaliero con conseguente azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria assicurata per la responsabilità civile. La Compagnia chiamata a manlevare l’ente deduceva, tuttavia, che nel periodo anteriore al sinistro l’attività sanitaria era stata trasferita in un nuovo polo ospedaliero di dimensioni significativamente maggiori, con incremento dei posti letto, delle sale operatorie e della capacità ricettiva. Tale circostanza, secondo l’assicuratore, aveva determinato un aggravamento del rischio non comunicato ai sensi dell’art 1898 c.c. con conseguente inefficacia della copertura.
La Corte d’appello aveva respinto tale impostazione, ritenendo che la mera maggiore ampiezza della struttura non comportasse automaticamente un mutamento del rischio assicurato, in assenza di prova di un effettivo aumento delle prestazioni erogate o dei sinistri verificatisi. La Cassazione censura radicalmente tale ricostruzione, affermando un principio di particolare rilievo secondo cui nell’assicurazione della responsabilità civile il rischio non coincide con la natura dell’attività esercitata, bensì con l’esposizione patrimoniale dell’assicurato alle pretese risarcitorie dei terzi; esposizione che può aumentare anche per effetto di variazioni meramente quantitative dell’organizzazione produttiva o del bacino di utenza.
Le decisioni della Suprema Corte
La Corte sottolinea che l’aggravamento del rischio può manifestarsi sotto un duplice profilo: da un lato come aumento della probabilità di verificazione dell’evento dannoso, dall’altro come aumento della gravità economica delle conseguenze dannose; entrambe le dimensioni sono idonee ad alterare l’equilibrio contrattuale originario e, quindi, ad incidere sulla causa concreta del contratto di assicurazione, soprattutto nelle polizze di responsabilità civile nelle quali il rischio consiste essenzialmente nella possibilità che il patrimonio dell’assicurato venga depauperato dall’insorgere di obbligazioni risarcitorie.
Di particolare importanza è l’affermazione secondo cui la valutazione dell’aggravamento deve essere compiuta ex ante e non ex post: ciò che rileva non è la prova di un effettivo incremento dei sinistri, ma la potenzialità del nuovo assetto organizzativo di determinare un aumento della probabilità o dell’entità dei danni. In altri termini, l’assicuratore non assume un rischio storicamente determinato, ma un rischio probabilistico e prospettico e, pertanto, ogni modifica strutturale idonea ad alterare tale probabilità incide sull’equilibrio economico del contratto indipendentemente dal fatto che il rischio si sia poi concretamente materializzato in misura maggiore.
La decisione valorizza, inoltre, il dato statistico secondo cui un aumento significativo della capacità ricettiva comporta, inevitabilmente, un ampliamento della platea dei possibili danneggiati e, pertanto, un incremento del rischio assicurato anche a parità di standard qualitativi dell’attività sanitaria. Ciò risulta particolarmente evidente nel settore ospedaliero, ove il numero di prestazioni costituisce un fattore direttamente correlato alla probabilità di eventi avversi.
Sotto il profilo processuale, la pronuncia assume rilievo anche per la precisa individuazione dell’onere della prova la Cassazione chiarisce, infatti, che spetta all’assicuratore allegare i fatti costitutivi dell’aggravamento, mentre incombe sull’assicurato dimostrare di avere adempiuto all’obbligo informativo, ovvero che l’assicuratore fosse già a conoscenza della modifica del rischio non può, pertanto, gravare sull’assicuratore la prova della propria ignoranza – trattandosi di un fatto negativo – la cui dimostrazione sarebbe di regola impossibile o eccessivamente gravosa.
Aggravamento del rischio e dichiarazioni inesatte
La sentenza distingue, inoltre, in modo netto la disciplina dell’aggravamento sopravvenuto ex art 1898 c.c. da quella delle reticenze o dichiarazioni inesatte originarie di cui all’art 1892 c.c., rilevando come nel caso di specie non fosse in discussione la fase genetica del contratto, ma una modifica intervenuta successivamente alla stipulazione con conseguente applicazione della diversa disciplina prevista per le variazioni del rischio nel corso del rapporto.
Nel complesso, la decisione si colloca nel solco di un orientamento volto a rafforzare il principio di buona fede oggettiva e di collaborazione informativa tra le parti del contratto di assicurazione, riaffermando che l’assicurato è tenuto a comunicare non solo le modifiche qualitative dell’attività, ma anche quelle quantitative che possano incidere sull’entità del rischio assicurato, con particolare rilevanza nei settori ad elevata esposizione risarcitoria come la responsabilità sanitaria.
La pronuncia appare destinata ad avere un significativo impatto pratico, poiché chiarisce che operazioni organizzative, quali trasferimenti ampliamenti fusioni o riorganizzazioni strutturali, non possono essere considerate neutre ai fini assicurativi, ma devono essere valutate alla luce della loro incidenza sulla probabilità e sulla gravità dei danni potenzialmente risarcibili, rafforzando così la funzione di riequilibrio contrattuale propria dell’art 1898 c.c. e confermando la centralità della dimensione economica del rischio nell’assicurazione della responsabilità civile.
