Abstract
È stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, il regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della Legge Gelli (24/2017). Ne esaminiamo i contenuti.
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Era certo il decreto attuativo della Legge Gelli più atteso e le discussioni per la sua approvazione si sono protratte per 5 anni. Oggi, finalmente, come si diceva più sopra, il regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della Legge 24/17 è stato approvato dalla Conferenza Stato – Regioni e si attende solo il via che sarà dato tra breve dal Consiglio di Stato.
Il testo è composto da 16 articoli:
- L’art. 1 si occupa delle definizioni utilizzate nel Decreto.
- L’art. 2 chiarisce l’ambito di applicazione dello stesso.
- L’art. 3 chiarisce l’oggetto della copertura assicurativa nell’ambito sia della responsabilità contrattuale sia in quella extracontrattuale e contiene anche la possibilità di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del medico che non abbia regolarmente assolto gli obblighi formativi e di aggiornamento.
- L’art. 4 dispone invece quali siano i massimali di garanzia delle polizze assicurative dipendenti dall’attività svolta (da un minimo di un milione fino a cinque milioni di €).
- L’art. 5 affronta il tema sull’efficacia temporale della garanzia scegliendo la forma “claims made” e nel 5-bis sancisce le modalità l’assicuratore può esercitare il diritto di recesso.
- L’art. 6 norma gli obblighi di pubblicità e di trasparenza delle strutture sanitarie e dei professionisti.
- L’art. 7 tratta delle eccezioni opponibili al danneggiato.
- L’art. 8 affronta il tema delle misure analoghe alle coperture assicurative mediante assicurazione diretta del rischio da parte delle strutture sanitarie.
- L’art. 9 spiega il funzionamento del fondo rischi obbligatorio per le strutture in autoassicurazione.
- L’art. 10 dispone, per le medesime strutture, la costituzione di un fondo riserva sinistri.
- L’art. 11 disciplina la certificazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri.
- L’art. 12 dispone le modalità di subentro contrattuale da parte di un’impresa assicurativa.
- L’art. 13 norma i rapporti tra assicuratore e struttura nei casi in cui una parte del rischio sia portata avanti con il sistema dell’auto-ritenzione.
- L’art. 14 si occupa delle funzioni di governo del rischio e prevede specificatamente l’intervento dei medici legali.
- L’art. 15, invece, regola la gestione dei rischi.
- L’art. 16 reca invece le norme transitorie e finali.
In questo articolo di Giovanni Rodriquez pubblicato su Quotidiano Sanità trovate ampiamente descritti e commentati i singoli articoli del regolamento.
Numerose sono state le reazioni che si sono succeduti sul tema nella stampa specializzata.
Ve ne segnaliamo due.
Il primo è quello dell’Avv. Maurizio Hazan, sempre su Quotidiano Sanità, che mette in evidenza in senso positivo i vantaggi del nuovo regolamento che, secondo l’autore, “renderà definitivamente e immediatamente cogente l’obbligo di assicurazione previsto dalla legge Gelli e, soprattutto, renderà finalmente operativo il regime dell’azione diretta prevista dall’art. 12 della legge 24/2017, azione che consentirà in futuro ai danneggiati di rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici, al pari di ciò che avviene nella rc auto“.
Il secondo, di Marco Capecchi pubblicato on line sul sito Altalex, è certamente più critico evidenziando notevoli problematiche soprattutto riguardo l’autoritenzione rappresentate da:
- Formazione del personale interno impiegato nella valutazione dei sinistri.
- Scarsa efficienza dei sistemi informatici.
- Accessibilità alle informazioni relative ai singoli sinistri, non disponibili in formato elettronico.
- Assenza di una valutazione medico legale sul danno, indipendentemente dalla ritenuta sussistenza o meno di elementi colposi.
- Assenza di criteri univoci di numerazione dei sinistri (data contenzioso, data richiesta risarcitoria, data ADR, etc.);
- Mancato utilizzo delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
- Assenza di criteri di riservazione dei sinistri.
- Mancata definizione di sinistri all’esito di tutti gli accertamenti, nella paura di incorrere nel giudizio negativo della Corte dei Conti.
Qui sotto potrete leggere e scaricare l’intero regolamento
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