Abstract
L’introduzione sollecitata dalla Cassazione della soluzione legata al “punto variabile” per giungere al risarcimento del danno parentale viene superata da questa sentenza a firma del Giudice Dott. Spera ove si sottolinea l’importanza della motivazione in assenza attuale di soluzioni “tabellari a punto” che abbiano una valenza nazionale.
. . . .
Un attacco importante della Sezione Terza della Cassazione Civile alle cosiddette Tabelle di Milano, è rappresentata dalla recente sentenza 10579 del 21/04/2021, che sollecitava con vigore, anche per la fattispecie del danno parentale, l’adozione di un tabella “a punti”, come quella in uso presso il Tribunale di Roma, in quanto, quella milanese che riportava soltanto dei minimi e massimi a seconda del grado di parentela lasciando poi al Giudice stabilire “equitativamente”, a seconda di diverse fattispecie tutte da provare dal richiedente il danno (convivenza, età della vittima, età del superstite, ect.) quale fosse la cifra costituente il risarcimento.
Nella sentenza (la 5947/2021 del 7/7/2021del Dott. Spera), che presiede da anni l’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, si afferma che in attesa che il medesimo Osservatorio, le cui tabelle, anche per la Cassazione, stante il loro largo uso, avevano ricevuto l’imprimatur di soluzione “paranormativa”, pervenga ad una soluzione “a punti” della questione del danno parentale, le argomentazioni della Cassazione, possono essere superate attraverso un regime transitorio fondato sui parametri delineati dalla tabella milanese, che, peraltro sarebbero gli stessi fondamenti del sistema “a punto”, “della cui applicazione e considerazione dovrà darsi adeguatamente ed analiticamente conto nella motivazione della decisione del giudice di merito, così da consentire un sindacato sulla discrezionalità rimessa al giudice in sede di liquidazione del danno”.
Qui sotto potete scaricare e leggere la sentenza in forma completa.
Ha subito aderito con entusiasmo a questa visione del superamento transitorio problematica “danno parentale” attaccato dalla Cassazione, l’Avvocato Maurizio Hazan che su Nt+ scrive:
“Il Tribunale di Milano “risponde” alle critiche della Cassazione (sentenza 10579 del 21 aprile) sui criteri di liquidazione del danno parentale elaborati dal suo osservatorio, preso spesso come riferimento nazionale. Con la sentenza n. 5947 del 7 luglio, firmata dal presidente Damiano Spera, il Tribunale prende atto che la propria tabella va cambiata, ma afferma che per non creare problemi nella delicata fase transitoria si applica la propria tabella, sia pure con qualche correttivo. La Cassazione aveva “chiesto” un metodo che desse una miglior prevedibilità della decisione e una più schematica valorizzazione delle circostanze che normalmente incidono sulla maggiore o minor gravità del danno (sopravvivenza o meno di altri congiunti, età del de cuius e del congiunto superstite). Si tratterebbe di associare a ciascuna circostanza un coefficiente, mentre il metodo milanese non liquida il danno con una tabella a punti: si limita ad individuare ampie “forchette” di valore dentro cui il giudice può di volta in volta spaziare. Troppo lasca, secondo la Cassazione, quella forbice. E potenzialmente troppo mobili i riferimenti attorno ai quali il giudice dovrebbe fondare la propria decisione. La sentenza del 7 luglio afferma che «sono già stati avviati i lavori di predisposizione di una tabella che risponda ai parametri» innovativi “a punti” individuati dalla Cassazione. Nel frattempo, l’unica tabella a punti oggi disponibile è quella del Tribunale di Roma, che da tempo agisce per affermare il proprio metodo su quello milanese. Ma la Cassazione da 10 anni (sentenza 12408/2011) dà valore di riferimento assoluto proprio alla sola tabella milanese. Anche sul danno parentale. Perciò discostarsi dalle ”forchette” di Milano fa rischiare una pericolosa discontinuità, e disparità di trattamento, rispetto al passato. Così la sentenza 5947, visto che in 500 sentenze monitorate in tutta Italia prevale il metodo milanese, dice che nel transitorio si applica ancora quello, ma tenendo presenti alcune cose. La futura tabella a punti, per esser allineata allo stato dell’arte, dovrà anzitutto estrarre il valore economico di base non in modo randomico ma tenendo conto di quello delle liquidazioni giudiziali in uso, quindi quello milanese. È dunque proprio a quei valori che il Tribunale di Milano vuole (e deve) continuare a guardare in attesa della nuova “tabella a punti”. Solo che, in assenza di un metodo “puntuale”, il giudice non deve limitarsi a indicare un valore all’interno della cornice edittale milanese ma motivi in modo preciso e granulare, individuando il quantum su parametri della cui applicazione e comparazione dovrà dar conto adeguatamente e analiticamente. Alla resa dei conti, l’Osservatorio milanese si impegna a rimodellare la propria tabella, ma rimane fedele a sé stesso sui valori economici di fondo. Che continueranno a essere la cornice convenzionale”.
Sostanzialmente, però, è chiaro che la prospettazione della soluzione transitoria non muta affatto lo spirito della “forchetta milanese”.
Più che altro, assai correttamente, sollecita soltanto il Giudice a fornire una motivazione adeguata alle sue scelte che rimangono, comunque, solamente nell’ambito di una soluzione “equitativa”, peraltro prevista dal Codice (1226 CC), in un ambito parametrato di valori piuttosto ampi (ad esempio per la morte del figlio o del genitore rispettivamente per il genitore e il figlio, tra 168250 e 336500).
E peraltro, anche prima della soluzione “a punti” auspicata dalla Cassazione, la motivazione da parte del Giudice circa la cifra assegnata, non poteva certo mancare.
Intanto, qualcuno sta lavorando per l’elaborazione di un sistema a punti.
L’Avv. Marco Bona ha inviato alla mailing list DannoMilano, una sua proposta che pubblichiamo qui senza nessun commento, lasciando ai nostri lettori, un loro giudizio ed una loro interpretazione di questo possibile modello.
Qui sotto potete scaricare e leggere la proposta in forma completa.
.
Attendiamo, come tutti gli operatori di settore, ulteriori novità su un percorso che dovrebbe trovare al più presto una soluzione atta a garantire al sistema un funzionamento allineato all’esigenze dei cittadini e delle imprese assicurative.
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Vedi anche: Danno da perdita parentale: la Cassazione sceglie Roma