Abstract
L’art.128 c.1-quinquies del Codice della Strada attribuisce a particolari categorie di medici l’obbligo di segnalazione alla Motorizzazione Civile territorialmente competente la sussistenza, in utenti già titolari di patente, di “patologie incompatibili con l’idoneità alla guida”.
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Nella prima stesura del Decreto Ministero dei Trasporti – 30/11/2010 – “Requisiti psicofisici – Recepimento della direttiva 2009/112/CE” era stata vagliata l’ipotesi che ciascun medico, ivi inclusi i Medici di Assistenza Primaria, dovessero segnalare alla Motorizzazione i casi di ipoglicemia grave nei soggetti diabetici, il cambio di terapia con farmaci in grado di indurre ipoglicemia grave (insulina, sulfaniluree, glinidi), i soggetti affetti da epilessia. A seguito delle rimostranze della FNOMCeO, inerenti la necessità di salvaguardare il rapporto fiduciario tra medico e paziente, il successivo DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 ha ristretto tale obbligo a precise fattispecie.
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Art. 128 Codice della Strada
Nella vigente formulazione, il codice della strada prevede che:
- c.1- bis: “I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale […] sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente”.
- c.1-quinquies “Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente”.
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A queste si soggiunge l’ulteriore previsione derivante dal DECRETO 29 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: “Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa essere venuta meno l’idoneità psico-fisica alla guida, l’I.N.P.S. comunica alla Motorizzazione civile l’esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti di competenza”.
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Chi è obbligato quindi alla segnalazione?
Dalla lettura integrata dei citati commi, pertanto, è delineabile un obbligo di segnalazione che ricade – oltreché sui responsabili delle Unità di Terapia Intensiva e Neurochirurgia – sull’intero personale medico dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale qualora rilevi elementi clinico-funzionali che elicitino dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica alla guida.
La segnalazione di revisione della patente di guida deve inoltre scaturire a seguito di accertamenti medico legali diversi da quelli di natura previdenziale in caso di rilievo clinico o anamnestico-documentale di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida in soggetti già titolari. Rientrano pertanto in tale casistica, a mero titolo di esempio, visite collegiali di idoneità lavorativa e invalidità civile, visite monocratiche per contrassegno ex art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e porto d’armi, e, in senso lato, consulenze tecniche d’ufficio.
L’obbligo di segnalazione a seguito di accertamenti medico legali, tuttavia, non ricade su tutti i medici che svolgono tali attività, ma solo sui medici individuati dall’Articolo 119, comma 2 del Codice della Strada:
- Medici afferenti all’ufficio della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale;
- Medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario;
- Medici del Ministero della Salute;
- Ispettori Medici delle Ferrovie dello Stato;
- Medici militari, del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Ispettori Medici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tale interpretazione è suffragata dalla circolare 970 del Ministero Economia e Finanze, rivolta ai componenti delle Commissioni Mediche di Verifica.
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È in ogni caso auspicabile una preventiva verifica, attraverso esplicita richiesta nel corso del raccordo anamnestico, della sussistenza di eventuali limitazioni della validità e della durata della patente già espresse da Commissioni Mediche Locali (CML) per evitare revisioni ridondanti.
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Le Patologie ed i Deficit Incompatibili con l’Idoneità alla Guida
Di seguito una breve sinossi, incompleta per difetto, delle patologie ed alterazioni funzionali di più frequente riscontro per le quali il Decreto legislativo – 18/04/2011 – n. 59 – e le successive modificazioni ed implementazioni – escludono la possibilità di conferma della idoneità alla conduzione di veicoli a motore.
Requisiti Visivi
Per l’Idoneità alla Guida è richiesta “un’acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l’acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell’occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2“. Per le patenti superiori è necessaria una AV, con eventuale correzione, di almeno 0,8 per l’occhio più valido e di almeno 0,4 per l’occhio meno valido.
La diplopia e la condizione di monocolo – anatomico o funzionale – se di recente insorgenza, contrastano con l’idoneità alla guida. Eventuali deficit capimetrici devono comunque “consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi” in orizzontale per le patenti di gruppo 1 e di 160 gradi per le patenti superiori, con asse centrale esente da alterazioni (20° per il gruppo 1 e 30° per il gruppo 2).
Affezioni Cardiovascolari
La Sindrome di Brugada con pregressi eventi sincopali, l’aneurisma dell’aorta toracica o addominale di dimensioni tali “da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa“, l’angina pectoris a riposo rappresentano condizioni ostative per la conduzione di veicoli a motore. L’obbligo di segnalazione ricorre anche in caso di Insufficienza Cardiaca classe NYHA IV e in caso di valvulopatia aortica o mitrale tale da determinare una classe NYHA IV o eventi sincopali.
L’idoneità per le patenti superiori (CDE) decade inoltre in caso di insorgenza di insufficienza cardiaca di classe NYHA III-IV; valvulopatia NYHA III-IV o con FE <35% o con pregressi eventi sincopali; “sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms”; ipertrofia ventricolare sinistra > 3 cm; tachicardia ventricolare non sostenuta; impianto di defibrillatore o dispositivi di assistenza cardiaca.
Diabete ed Epilessia
L’anamnesi positiva per crisi ipoglicemiche gravi e ricorrenti in orario di veglia in corso di terapia con insulina, sulfaniluree e glinidi rappresenta condizione sufficiente per la segnalazione alla motorizzazione dell’utente.
“Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all’Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia“. In particolare il periodo di non idoneità sarà di almeno 6 mesi in caso di un’unica crisi epilettica non provocata; in caso di una seconda crisi infraquinquennale non provocata il periodo di inidoneità è di almeno 1 anno.
Alcool e Sostanze
La dipendenza da alcool è soggetta a segnalazione obbligatoria, così come l’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. Sul punto si segnala la lodevole iniziativa della COMLAS volta ad uniformare gli orientamenti delle CML locali attraverso linee di indirizzo su idoneità psicofisica alla guida e assunzione di alcol.
Turbe Psichiche e Malattie Neurologiche
Sulla base delle previsioni del Decreto legislativo 59/2011, ricorre obbligo di segnalazione in caso di turbe psichiche gravi, turbe del comportamento e della personalità, affezioni neurologiche incompatibili con la sicurezza della guida.
OSAS e Sonnolenza Diurna
Con Decreto del Ministero dei Trasporti – 22/12/2015 è stato precisato che “i disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna“ contrastano con l’idoneità alla conduzione di veicoli a motore, con conseguente obbligo di segnalazione.
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Idoneità alla Guida e Indennità di Accompagnamento
Un’ultima precisazione appare all’uopo in merito alla compatibilità tra Indennità di Accompagnamento e Idoneità alla Guida: una nota del Ministero della Salute del 21/03/2016 ha escluso l’automatica incompatibilità tra i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici economici assistenziali e la possibilità di condurre veicoli a motore. Ne consegue che anche l’opportunità della segnalazione alla Motorizzazione Civile sia da vagliare in base alle patologie sottese alla concessione della provvidenza economica.
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