La Corte Costituzionale con la sentenza 16/2025 depositata il 10.02.2025 è intervenuta per correggere un’anomalia che aveva reso assai difficile l’attività professionale del perito, del consulente tecnico e dell’interprete nel processo. Ce ne siamo accorti tardi – e magari qualcuno dei nostri lettori era già da tempo informato sul punto – ma ci pare che sia impor Quel sistema – basato su vacazioni di un’ora la prima da liquidarsi nella misura di 14,68 € e 8,15 € per ogni vacazione successiva – era rimasto immutato dal 2002 (a norma degli art.i 54 d.P.R. n. 115 del 2002, e dell’art. 50, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)., nonostante l’aumento del costo della vita. La netta disuguaglianza tra la prima e le vacazioni successive aveva trasformato la prestazione ausiliaria in un’attività poco conveniente, riducendo il numero e la qualità dei professionisti disponibili.
Il caso
La vicenda riguardava la liquidazione dei compensi di un interprete in lingua araba che aveva prestato la sua assistenza ad una convalida dell’arresto di due soggetti. lI perito era stato convocato solo il giorno precedente ed era in aula fin dalle ore 9. Il processo, però, per il quale doveva intervenire era iniziato solo alle 16.04 concludendosi alle ore 18.10.
Stante la palese iniquità nella liquidazione degli onorari secondo le disposizioni dui cui sopra, il Tribunale di Firenze Sezione Prima Penale, sollevava la questione di illegittimità costutuzionale riguardo alla diversa entità delle vacazioni (prima e successiva).
Le decisioni della Corte Costituzionale
La Corte ha ritenuto che questa sproporzione violasse il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. La funzione pubblicistica svolta dagli ausiliari del giudice – perizie, traduzioni e consulenze tecniche – è essenziale per garantire l’efficacia e la correttezza del processo. Un compenso irrilevante mortifica il ruolo e disincentiva la partecipazione di figure di elevata qualificazione.
Dichiarando incostituzionale la parte dell’articolo 4 della legge 319/1980 che stabiliva onorari decrescenti, la Corte ha voluto dare maggior dignità al lavoro che ogni consulente assume quale ausiliario del giudice: tutte le vacazioni – sia la prima sia quelle successive – devono essere remunerate allo stesso livello, assicurando una base tariffaria dignitosa e sostenibile sia per i professionisti sia per il funzionamento della giustizia.
D’altronde la stessa Corte già con la sentenza n. 102/2021 aveva dichiarato incostituzionale l’abolizione dell’aumento del 40% previsto dall’art. 15.4 della legge 24/2017 (CLICCA QUI per leggere).
Un rapido commento
Non si tratta soltanto di uno spunto sindacale ma di un interesse sempre più puntuale del Giudice delle Leggi al riconoscimento del ruolo dei periti, e anche, quindi, di noi medici legali, sul fronte di un importante ed indispensabile ausilio per l’intero sistema giudiziario.
E’ pur sempre un passo in avanti.
