Introduzione
Un esame dei documenti redatti da numerose Commissioni e Uffici della UE non fanno che giustificare l’applicazione dei metodi medico-legali per l’accertamento dell’età nei minori non accompagnati. Ce ne parlano il nostro Davide Santovito e la Dott.ssa Caterina Bosco (Dirigente Medico, SC Medicina Legale U, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino).
Ci siamo già occupati su Simlaweb (Maggiorenne o minorenne: un diritto da accertare scientificamente e L’accertamento dell’età è una questione medico-legale) della problematica relativa all’accertamento dell’età dei minori migranti non accompagnati. È evidente che lo stimolo a ribadire la posizione della medicina legale sull’argomento risulta legata alla promulgazione del Decreto Legge n. 133, il quale riprende quanto previsto dal “Protocollo multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati” della Conferenza Stato-Regioni del 2020.
Proseguiamo, quindi, il nostro intervento al fine di evidenziare quali siano i presupposti che rendono la Medicina Legale l’unica specializzazione tecnica in grado di supportare e armonizzare il diritto dell’individuo e della collettività con il dato scientifico, secondo una lettura che deriva anche dall’esame di disposizioni europee ed internazionali.
Le disposizioni nazionali precedenti la Conferenza Stato Regioni 2020
Va innanzitutto chiarito che anche in sede nazionale i pronunciamenti delle strutture ministeriali precedenti alla Conferenza Stato Regioni del 2020, ammettevano tranquillamente la possibilità di eseguire indagini radiografiche o di natura odontoiatrica per la determinazione dell’età nei minori.
Si veda, infatti, la comunicazione 229-P-16.03.2009 in cui si trasmetteva il parere Sezione II della seduta del 25 febbraio 2009 concernente l'”Accertamento dell’età dei minori non accompagnati” per conto Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche sociali, attraverso la Segreteria Generale, del Consiglio Superiore di Sanità dell’ex Ministero della Salute. Tale parere tecnico non ostacola fatto le valutazioni radiologiche né quelle odontoiatriche , anzi, le considera del tutto giustificate sulla base delle norme allora vigenti.
Il Ministero dell’Interno con la nota Prot. N. 1727/7 del 9 luglio 2007 (vedi e vedi) comunicava, richiamando il punto 31 del commento Generale n. 6 del 03.06.2005 alla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 1989, che la valutazione dell’età del minore deve (o oggigiorno dobbiamo forse usare il tempo passato, doveva) essere effettuata in “modo scientifico, sicuro e rispettoso dell’età, del sesso, dell’integrità fisica e della dignità del minore”. Lo stesso documento suggeriva l’attribuzione della minore età nei casi dubbi.
Le disposizioni europee
Da un’attenta lettura del “Commento Generale n. 6 redatto dal Comitato sui Diritti dell’Infanzia (CRC/GC/2005/6, 39° sessione del 3 giugno 2005) si evince che “la valutazione deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell’età e del sesso, in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell’integrità psicofisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana”.
D’altronde, già nel giugno 1997 la stessa Risoluzione del Consiglio dell’UE sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) al punto b), esplicitava la necessità di una “valutazione dell’età … oggettiva”, suggerendo che gli Stati membri avessero facoltà di sottoporre il minore, con il suo consenso, con il consenso del suo legale rappresentante o di una istituzione designata, ad un test medico ai fini della determinazione dell’età, accertamento questo svolto da personale qualificato.
Infine, è stata proprio la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 a stabilire al punto 5 che: “Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato… le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l’esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentono, nella misura del possibile, un esito affidabile”.
“OR” uguale a “E”?
Tuttavia, dal documento della Conferenza Stato Regioni del 2020 emerge una problematica correlata alla valutazione sociale e psicologica, derivata dalla traduzione in italiano del Commento Generale n.10 del 2007 delle Nazioni Unite (qui la traduzione in italiano) ove di fatto un OR è diventato una E, trasformando così un argomento che dovrebbe richiedere un alto livello di competenza scientifica e di oggettività, in una materia di natura psico-sociologica, là dove, invece, la stima dell’età dovrebbe essere ricondotta ad un metodo ripetibile e validato scientificamente e che deve escludere la soggettività del valutatore.
Ecco il raffronto tra i due documenti:

La necessità di una stima dell’età fondata su criteri oggettivi e scientifici è poi chiaramente riportata nella Direttiva Euratom 2013/59 attuata dal Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, che prevede in modo specifico e dettagliato, a differenza di quanto accadeva nella precedente normativa ex Decreto Legislativo n. 187 del 26 maggio 2000 che dava attuazione alla Direttiva Euratom 97/43, l’uso per scopi non medici delle radiazioni ionizzanti (art. 2 e Titolo XIII art. 156), consentendo, esclusivamente presso strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, tecniche diagnostiche ai fini della determinazione della minore età su richiesta dell’autorità giudiziaria (art. 169).
Le disposizioni EASO
L’European Asylum Support Office (EASO), un’agenzia dell’Unione europea con sede a La Valletta (Malta), è in grado di offrire, attraverso specifici documenti, e la formazione riguardante le tecniche di accertamento dell’età.
L’EASO nel 2018 ha dato alle stampe la seconda edizione del volume “Practical Guide on age assessment”. Il volume consiglia un approccio olistico alla valutazione dell’età, ma nelle sue flow chart, inserisce indagini mediche e radiologiche che da sempre sono patrimonio della medicina legale, della radiologia forense e della odontoiatria forense, che nulla hanno a che fare con l’inquadramento sociale dei soggetti.
Il documento specifica che la valutazione olistica passa attraverso sia metodiche non mediche, che metodi medici radiation free (senza radiazioni) e successivamente con radiazioni, ma soprattutto esplicita come il termine “invasività”, qualificata come crescente, deve essere intesa come invadenza, ossia intrusiveness, da intendersi nel suo più ampio spettro. Un colloquio può essere molto più invadente di una valutazione radiologica o medico legale. Soprattutto, mai e poi mai è ammessa l’ispezione genitale per valutare lo sviluppo puberale.
Altro dato importante è l’accuratezza della metodologia e il margine di errore, che solo un dato oggettivo è in grado di restituire. Difatti il documento EASO 2018 riporta chiaramente come linea guida da seguire i seguenti principi:
In accordo con le linee guida proposte da Ritz-Timme et al. *), affinché un metodo di valutazione dell’età sia considerato accettabile, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- il metodo deve essere trasparente, dimostrabile scientificamente e deve essere presentato di norma alla comunità scientifica mediante pubblicazione su riviste peer-reviewed;devono essere disponibili informazioni chiare sull’accuratezza del metodo per la valutazione dell’età;
- il metodo deve essere sufficientemente accurato per risolvere eventuali questioni di fondo e soddisfare le esigenze specifiche del caso concreto;
- nei casi di valutazione dell’età di individui viventi, occorre tenere conto dei principi di etica medica e delle norme legali, soprattutto se è previsto un intervento medico.
Secondo Schmeling et al. 2011 (°), per essere considerato accurato, qualsiasi materiale di riferimento utilizzato deve soddisfare determinati requisiti (Solari, A. .C e Ambramovitch, K,. The accuracy and precision of third molar development as an indicator of chronological age ni Hispanics’, Journal of Forensic Sciences, (2002), Vol. 47, No 3, pp. 531-535):- dimensione adeguata del campione;
- età verificata delle persone sottoposte al test;
- distribuzione uniforme dell’età, separazione per sesso, dettagli sulla data dell’esame, chiara definizione delle caratteristiche studiate, descrizione esatta della metodologia, dettagli sulla popolazione di riferimento in relazione all’origine genetico-geografica, allo stato socioeconomico e stato di salute;
- dettagli sulla dimensione del gruppo, valore medio o mediano e misura della variazione per ogni caratteristica studiata.
Appare quindi forte il richiamo alle linee guida nell’esercizio dell’attività medica volta a stimare una età, così come disposto dalla legge 24/2017.
Si può concludere che l’orientamento europeo ed i documenti sopra citati, precedenti alla Conferenza Stato Regioni del 2020, evidenzino la valenza scientifica ed oggettiva della stima dell’età, intesa come fattore anagrafico puramente matematico, basata su criteri validati da studi scientifici, così da rendere trasparente, ripetibile, documentato, accurato e stimabile anche l’errore nella valutazione richiesta.
Gli aspetti psico-sociali dell’age assessment sono da intendersi utili complessivamente al fine di offrire una tutela alla persona considerata minore, per fornirle interventi assistenziali proporzionati al suo sviluppo comportamentale e cognitivo, compresa un’adeguata collocazione scolastica e sociale in armonia con il bagaglio culturale della propria terra d’origine.