Oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR n. 12 datato 13-1-25 il regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita’ tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’eta’ del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1 lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (25G00019).
Finalmente la tabella…
Come è noto la Tabella Unica Nazionale allegata al presente atto legislativo regolarà il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita’ conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche’ conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate.
In vigore dal 5-3-2025.
Qui sotto potete scaricare e leggere l’intero decreto correlato dalle tabelle allegate:
Questo è il link della Gazzetta Ufficiale
Qualche piccola considerazione
E’ palese ed evidente che la Tabella Unica Nazionale era un elemento mancante sotto un profilo legislativo in quanto regola definitivamente il meccanismo del risarcimento del danno biologico su tutto il territorio nazionale. Rappresentava, dunque, un’esigenza inderogabile.
MA QUESTO E’ TALMENTE CHIARO CHE FORSE NON VARREBBE NEMMENO LA PENA DI SOTTOLINEARLO
Il tema di discussione, che non possiamo che lasciare ai Giuristi, è davvero quello di mettere in luce le «differenze» risarcitorie tra la TUN e le tabelle pretorie?
Comunque, con contestazioni possibili da entrambe le parti della barricata, alla fine le differenze tra la TUN e le tabelle pretorie sono, per i postumi permanenti, in linea con quelle di Milano e assai inferiori a quelle del Tribunale della Capitale con una palese, forse unico appunto passibile di censura, un valore per l’invalidità temporanea troppo basso, anche se, era difficile contrastare quanto era già stato affermato in merito nelle tabelle delle micro.
Noi, in ogni caso, non pensiamo sia questa la principale riflessione da operare ed è da considerare marginale un conflitto sulle cifre risarcitorie.
La deriva indennitaria per Legge
In un mondo giuridico che ha esigenze produttive oltre che di equità la tabellazione del risarcimento sta adeguatamente sfruttando una metodica di standardizzazione su base convenzionale legata a doppio filo con la valutazione medico-legale.
Ed è palese, altresì, che la TUN rappresenta la trasformazione vidimata di un sistema risarcitorio che diventando identico su tutto il territorio rischia di avvicinarsi ad un SISTEMA INDENNITARIO.
Risarcimento e AI
E allora forse la preoccupazione maggiore è l’introduzione di forme non solo di Giustizia Predittiva ma anche di dominio dell’Intelligenza Artificiale su elementi decisionali di tipo giuridico che appaiono terribilmente favoriti dalle procedure magari corrette ma anche inevitabilmente meccanicistiche.
Il medico-legale e la TUN
E’ quasi inutile dirlo, la valutazione medico-legale del danno biologico è l’unica variabile del tutto indipendente in un sistema risarcitorio tabellare predefinito (almeno finché si ragiona in un’ottica di reale rapporto tra medico / danneggiato – paziente).
Il fatto di essere un’architrave – forse l’ARCHITRAVE – della «individualizzazione» del danno – ci deve, da un lato riempire d’orgoglio, ma dall’altro ci dà responsabilità importanti che dovrebbero sollecitarci, come medici, a non essere pedine ma protagonisti di questa trasformazione.