Abstract
La Suprema Corte promuove le tabelle “a punti” elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano sul danno parentale sollecitando però il Legislatore ad intervenire.
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Molti sanno come la Corte di Cassazione avesse fortemente contestato la modalità con cui veniva liquidato il danno ai familiari delle vittime per il decesso di un congiunto in seguito a lesioni riportate da fatto antigiuridico secondo i criteri stabiliti dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
In questo caso, la Suprema Corte, con multiple pronunce (10579/2021, 26300/21) e superando i disposti della “sentenza Amatucci” (12408/2011) che aveva riconosciuto il primato a livello nazionale delle tabelle meneghine per la liquidazione del danno biologico ma che mai si era interessata del danno da morte, aveva manifestato parere del tutto contrario all’applicazione delle regole stabilite dall’Osservatorio milanese basate su una forbice decisionale tra un massimo e un minimo liquidabile sulla base di criteri prestabiliti (sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare, nella convivenza, nella qualità ed intensità della relazione affettiva, nell’età della vittima primaria e secondaria) anche se con una differenza monetaria molto marcata tra i due (più di 150mila €).
Secondo gli ermellini, dunque, anche per seguire quei parametri equitativi stabiliti dalla sentenza Amatucci, l’unica tabella valida per la liquidazione del danno parentale, “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi” era quella stabilita dal Tribunale di Roma, che oltre al criterio fondante del “punto variabile” prevedeva “l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età, della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
A fronte di queste decisioni, l’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, elaborava nel 2022, con un processo travagliato e non privo di polemiche, una nuova tabella che pur discostandosi da quella capitolina, cercava di seguire le indicazioni pervenute dalla Suprema Corte.
Con l’Ordinanza 37009/2022 (Presidente Travaglino) del 16/12/2022 la Cassazione riaffronta il tema in relazione ad un ricorso promosso contro una Sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in tema di risarcimento di danno parentale per una morte conseguente ad un danno trasfusionale, in cui i familiari della vittima avevano richiesto l’applicazione della Tabella milanese. La Corte territoriale, pur concedendo il risarcimento, lo avevano impostato su valori ampiamente al di sotto di quelli che erano stabiliti nell’ultima edizione di quest’ultima.
Con l’ordinanza che vi presentiamo, la Suprema Corte, in forza anche di precedenti proprie decisioni (20381/2016) che stabilivano il principio secondo il quale “il giudice di merito, compreso quello di rinvio del procedimento conseguente alla cassazione della sentenza d’appello, è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione” cassava la sentenza della Corte d’Appello siciliana, e, stante la specifica richiesta dei ricorrenti di applicazione per la liquidazione del danno parentale della tabella di Milano, fa presente che nel giudizio di rinvio può ben essere utilizzata la nuova edizione di quest’ultima in quanto “del tutto conforme a diritto” e in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle precedenti sentenze di Cassazione che avevano fortemente criticato la sua precedente redazione.
La Cassazione riafferma altresì la validità del metodo tabellare come forma di liquidazione al di là di circostanze eccezionali, critica l’inerzia del legislatore quanto a produzione di una tabella unica nazionale evidenziando il suo “silenzio assordante” e si smarca dal compito (“che allarma l’autorevole dottrina tra “merito” e “controllo della motivazione”) di “procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno, rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali”.
Qui sotto potete leggere e scaricare il testo completo dell’Ordinanza della Cassazione
Si tratta, dopo un considerevole periodo di tempo, di un bel regalo di Natale per l’Osservatorio milanese le cui tabelle, negli ultimi anni, erano state fortemente criticate dalla Cassazione che, in ogni caso, ribadisce la necessità di un intervento del Legislatore che però appare, almeno sul tema, per dirla col Giusti, “in tutt’altre faccende affaccendato”.
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