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Tempus fugit e… puntini sulle “i”

Abstract

La Corte di Cassazione 6° Sezione Civile con un’ordinanza (3630/23 Presidente Leone, Relatore De Felice) si è espressa in merito alla data di comunicazione di inizio della seduta di CTU, in una causa di natura previdenziale che aveva visto coinvolto l’INPS.

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Il fatto

Nel corso di un processo civile basato su un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, il richiedente l’assegno di invalidità all’INPS ex art 13 legge 118/1971 aveva visto accolta la propria domanda.

In sede di opposizione, un nuova CTU era stata disposta e il Giudice aveva accolto le risultanze di questa, sempre favorevole al ricorrente. L’INPS ricorreva quindi in Cassazione.

In particolare, l’INPS lamentava che la consulenza tecnica doveva considerarsi nulla in quanto il CTU non aveva inviato la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali e la bozza di CTU.

La Suprema Corte accettava accettato il ricorso cassando la sentenza del tribunale con rinvio.

L’elemento portante della decisione è rappresentato dal fatto che l’orientamento degli Ermellini, in merito alla consulenza tecnica d’ufficio, continua a essere costante nel ritenere che non vi deve essere violazione del principio del contraddittorio, soprattutto per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti.

I Giudici di Cassazione confermano nuovamente che quando le attività dell’ausiliario del giudice avvengono senza il coinvolgimento delle parti, a seguito di una qualunque mancata comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli relativi alla prosecuzione, ciò comporta inevitabilmente una lesione delle potenzialità di difesa e pertanto la consulenza può ritenersi nulla se tempestivamente eccepita e non può essere sanata dalla mera possibilità di riscontro ho verifica a posteriori dell’elaborato del consulente.


Qui potete leggere e scaricare l’Ordinanza della Cassazione

Per quanto non emerga chiaramente nella ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, è opportuno evidenziare al lettore che il ricorso è stato mosso dall’INPS, proprio in merito all’accertamento tecnico di ufficio medico legale, da cui è scaturito il beneficio dell’assegno di invalidità civile.

 Se solitamente la data l’ora ed il luogo della seduta tecnica di ufficio è chiaramente manifestata alle parti nel corso dell’udienza di giuramento dal nominando CTU e riportata nel verbale stesso di giuramento alla presenza proprio delle parte (che quindi non possono non sapere), i giuramenti riguardanti le operazioni peritali seguono un percorso diverso e specifico se hanno ad oggetto valutazioni tecniche per l’erogazione di prestazioni sanitarie previdenziali e l’INPS è una delle parti, in virtù di una normativa speciale.

Una serie di norme si sono susseguite nel tempo:

  • Decreto legge numero 78 del 1 luglio 2009, convertito nella legge numero 102 del 3 agosto 2009.
  • Decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011 modifica il comma 7 dell’articolo 38, convertito nel comma 8 dell’articolo 38 della legge numero 111 del 15 luglio 2011.

L’ultima novella così stabilisce le regole per le consulenze tecniche d’ufficio in materia previdenziale INPS:

“Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L’eccezione di nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Il medico legale dell’ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell’articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’art. 194 del codice di procedura civile.”.

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Tale normativa prevede chiaramente che 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche per via telematica, il CTU comunichi alla sede INPS competente il luogo, ora e data dell’inizio delle stesse, alleghi alla relazione peritale il riscontro di ricevuta di tale comunicazione a pena di nullità. La CTU è dichiarabile nulla anche d’ufficio dal giudice.

La procedura e tutti i riferimenti di norma sono presenti nella circolare numero 139 del 13.12.2012 dell’INPS.


Qui sotto la potete leggere e scaricare

Bisogna quindi porre molta attenzione in tali specifiche circostanze tanto che la dimenticanza di un puntino su una “i”, non tutti i giuramenti sono simili, può comportare lo stralcio del lavoro dell’ausiliario del giudice ed ulteriore sovraccarico di lavoro alle parti.

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