Abstract
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 2021, l’inail ha provveduto ad una nuova metodologia per la valutazione delle preesistenze quando queste siano state valutate e liquidate secondo il TU (DPR 65 n. 1124).
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 25 febbraio-13 aprile 2021 si è espressa in merito all’illegittimità costituzionale art 13 comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (danno biologico, DB).
Ne riportiamo, qui, per intero, il contenuto:
“Art. 13 comma 6 D.Lgs 38/2000: Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata”.
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La materia, come è evidente, riguarda la metodologia valutativa delle preesistenze extralavorative/eterogenee e lavorative siano essi coesistenti o concorrenti già indennizzate in rendita o in capitale ai sensi del TU di cui al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, specificando così l’applicazione della formula Gabrielli.
Nella “Raccomandazione” lo schema introdotto dall’INAIL specifica che per tutte le preesistenze extralavorative/eterogenee concorrenti, o lavorative/omogenee concorrenti già valutate a TU si deve procedere applicando la formula Gabrielli, mentre in tutti gli altri casi (preesistenze concorrenti e/o coesistenti già valutate a DB) si dovrà procedere ad una valutazione complessiva.
L’elemento di interesse è l’identificazione di due fattispecie essenziali di menomazioni:
- Menomazioni policrone concorrenti omogenee discriminabili;
- Menomazioni policrone concorrenti omogenee non discriminabili;
La problematica riguarda il fatto che un nuovo evento infortunistico, valutabile ai sensi del decreto legislativo 38/2000, può verificarsi ai danni di un segmento scheletrico già menomato da un precedente infortunio e valutato ai sensi del TU.
Per quanto la “Raccomandazione” non offra una definizione di discriminabile o non discriminabile, dal documento INAIL si può desumere che la menomazione preesistente non discriminabile sia quella che non può essere direttamente differenziabile dagli esiti dell’ultimo evento infortunistico. L’esempio tipico è proprio quello di un nuovo infortunio sullo stesso segmento anatomo-funzionale già precedentemente menomato e valutato a TU.
In questo caso, una volta stabilizzato l’esito derivante dal nuovo evento infortunistico (caduto a DB) si potrebbe ricorrere all’uso del criterio della massima oggettivizzazione possibile del distretto anatomo-funzionale interessato, rivalutando a DB per quanto possibile la menomazione preesistente sulla base dei documenti e degli atti disponibili o ricorrendo al criterio “presuntivo medico-legale”, modulando la valutazione secondo l’attesa evolutiva del quadro menomativo inizialmente apprezzato a TU. Operata la valutazione a DB della preesistenza, questa dovrà essere defalcata dal danno complessivo derivante dalla massima oggettivizzazione possibile e successivamente si ricorrerà all’applicazione della formula Gabrielli.
Per le menomazioni discriminabili, operazione più agevole da farsi, basterà rivalutare a DB la preesistenza, utilizzandola poi nella formula Gabrielli.
La “Raccomandazione” offre poi le fasi del processo valutativo.
Volendo vedere il documento INAIL sotto un profilo gestionale, si è in presenza di una chiara logica di processo, probabilmente nuova visione della “metodologia”, che standardizza e rende quindi omogeneo ed aderente all’interpretazione Costituzionale il compito dell’Istituto posto a tutela del lavoratore e che obbliga anche il CTP ed il CTU ad aderivi.
I presupposti di tale metodologia lavorativa deriva appunto dalla decisione della Corte Costituzionale, di cui si riporta uno dei passaggi di maggior rilevanza, che ben sottolinea come non sia consentito discriminare il lavoratore già indennizzato ai sensi del TU, là dove vi è un nuovo evento infortunistico con esiti concorrenti a DB, e come non vi sia alcuna duplicazione indennitaria:
“In particolare, qualora il danno policrono derivante da patologie concorrenti evidenziasse – in base alla valutazione medico-legale – una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli a cagione delle preesistenze,posto che, nel rispetto della logica propria della disciplina intertemporale, il legislatore ha saputo individuare, con il primo periodo dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000, una tecnica valutativa idonea a stimare tale maggiore gravità del danno biologico, senza determinare commistioni fra diversi sistemi valutativi né applicazioni retroattive della nuova disciplina, si deve ritenere che contrasti con gli artt. 38 e 3 Cost. la mancata estensione della richiamata normativa anche alle patologie concorrenti, che ricadano nel raggio applicativo del secondo periodo dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000, solo in quanto avevano dato luogo ad un indennizzo in base al t.u. infortuni.
Il capitale liquidato in passato dall’INAIL o, in alternativa, la persistente erogazione della precedente rendita sono prestazioni dovute all’assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u. infortuni. Proprio l’eterogeneità fra danno da incapacità lavorativa generica e danno biologico evidenzia, da un lato, che quanto è stato riconosciuto per il primo pregiudizio non può essere tolto e, da un altro lato, che la prestazione maturata in passato non può ritenersi un beneficio tale da incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia aggravata dalla preesistenza.
La mancata estensione alle patologie concorrenti di cui al secondo periodo dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 della “formula Gabrielli”, che non comporta alcun rischio di duplicazione di indennizzi, risulta poi tanto più irragionevole, ove si consideri che la medesima viene adottata non solo come regime transitorio, ma anche come tecnica che valorizza l’aggravamento della patologia concorrente, quando la preesistenza neppure aveva una eziologia lavorativa. Solo la prospettata estensione della disciplina di cui al primo periodo della disposizione consente, dunque, di evitare una irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l’art. 3 Cost., nella disciplina delle patologie concorrenti. Il primo periodo del comma 6 consente, infatti, una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché, onde evitare la denunciata irragionevole disparità di trattamento, la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa, garantendo così in tutte le fattispecie di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico.”
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Vedi anche: Esiti Covid19: le indicazioni valutative INAIL