La sentenza n. 132 del 2025 affronta una questione di particolare complessità giuridica, concernente la possibile estensione dell’area di non punibilità dall’aiuto al suicidio all’omicidio del consenziente.
Il caso
Il caso origina dal ricorso di una persona affetta da sclerosi multipla progressiva con tetraparesi completa, la quale, pur avendo ottenuto il riconoscimento dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, si trova nell’impossibilità fisica di autosomministrare il farmaco letale a causa dell’assenza sul mercato nazionale di dispositivi azionabili mediante comandi vocali o movimenti oculari.
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p., ipotizzando che il divieto assoluto di omicidio del consenziente possa violare gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nella misura in cui impedisce a chi versa nelle condizioni previste dalla sentenza n. 242/2019 di realizzare la propria volontà suicidaria quando l’impossibilità fisica, determinata dalla patologia, renda necessario l’intervento materiale di un terzo. Tale situazione si configura stante l’accertamento dell’Azienda sanitaria di riferimento circa l’irreperibilità sul mercato di strumentazione necessaria all’attuazione autonoma del suicidio assistito, segnatamente una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite movimenti della bocca e degli occhi, uniche modalità consentite dallo stato attuale di progressione della malattia. Tale strumentazione non risulta attualmente disponibile sul mercato ovvero dovrebbe sottostare ai tempi delle necessarie valutazioni di conformità.
Il mancato coinvolgimento dell’ISS
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni, censurando l’incompletezza dell’istruttoria condotta dal giudice rimettente circa l’effettiva indisponibilità sul mercato di dispositivi di autosomministrazione utilizzabili da persone affette da tetraparesi. La Corte rileva come il Tribunale si sia limitato al piano di azione di un ente locale, senza coinvolgere organismi operanti, con il necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come l’Istituto superiore di sanità, cui sono assegnate specifiche funzioni istituzionali di natura consultiva, anche per le aziende sanitarie locali; al proposito, la Corte richiama significativamente l’ordinanza con la quale la Corte di assise di Milano rimise la questione decisa con la sentenza 242 del 2019, in cui emergeva che la persona che aveva effettuato il suicidio assistito in Svizzera aveva consentito l’infusione del farmaco letale tramite uno stantuffo azionato mediante la bocca.
L’indispensabile coinvolgimento del SSN
Due sembrano gli elementi di maggiore rilevanza, ovvero l’affermazione esplicita del diritto del paziente ammesso al suicidio medicalmente assistito di essere supportato dal SSN nel reperimento e nell’utilizzo dei dispositivi necessari all’autosomministrazione e l’indicazione specifica dell’Istituto Superiore di Sanità quale organismo di riferimento per le valutazioni tecniche, il che rappresenta un importante chiarimento metodologico che avrà ricadute pratiche immediate.
Che farà a questo punto il legislatore?
In conclusione, il percorso tracciato dalla Corte Costituzionale, giunto con questa sentenza ad una ulteriore tappa, ha segnato una svolta epocale nel riconoscimento del diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita; tuttavia, la complessità della materia e la delicatezza dei valori in gioco richiedono un intervento legislativo che fornisca un quadro normativo completo e dettagliato. Solo attraverso una disciplina organica sarà possibile garantire il rispetto dell’autodeterminazione individuale, la tutela delle persone vulnerabili e la certezza del diritto per tutti i soggetti coinvolti. L’auspicio, reiteratamente espresso dalla stessa Corte Costituzionale, è che il legislatore raccolga questa sfida, traducendo in disposizioni normative positive i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e fornendo risposte alle numerose questioni ancora aperte.
